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Sanzione.

Misura predisposta dall'ordinamento giuridico per colpire chi viola una legge. Viene detto s. anche il provvedimento adottato dalla comunità internazionale contro uno Stato che abbia violato norme di diritto internazionale. • Approvazione di una legge da parte del sovrano. Nell'Italia monarchica la s. di una legge, espressa con la formula “abbiamo sanzionato”, era atto pienamente libero del sovrano e poteva essere concessa o rifiutata, senz'alcuna possibilità di modificazione del testo di legge. In base alla vigente Costituzione la s. è stata abolita, in quanto il capo dello Stato non partecipa alla formazione delle leggi. ║ Fig. - Approvazione, conferma: la scelta compiuta dal sindaco ha avuto la s. di tutta la città. • Dir. - La s. è prevista da tutte le parti del diritto (penale, pubblico e privato), in forme adeguate alla natura del precetto trasgredito. Il Codice Civile prescrive quali s. il risarcimento del danno e la risoluzione dei contratti; altri tipi di s. sono la revoca della donazione per ingratitudine e la decadenza dalla patria potestà. Se la s. penale (detta pena) esprime finalità di intimidazione e di emenda, la s. amministrativa è uno strumento di cui la pubblica amministrazione si serve per tutelare l'interesse principale il cui adempimento le è istituzionalmente affidato ed è di solito applicata dalla stessa autorità amministrativa con propri provvedimenti. Esempi di s. amministrative sono le s. disciplinari, le s. finanziarie, le misure di polizia. ║ S. penali sostitutive: introdotte nel sistema penale dalla L. 24-11-1981, n. 689, modificata dalla L. 12-8-1993, n. 291, che ha notevolmente ampliato l'ambito di applicazione delle pene sostitutive al carcere. Fine del provvedimento è di alleviare le condizioni di sovraffollamento degli istituti di pena e sottrarre all'influenza negativa dell'ambiente carcerario soggetti condannati a pene detentive brevi. La legge demanda al giudice la facoltà di sostituire con la semidetenzione una pena detentiva non superiore a un anno; con la libertà controllata una pena non superiore a sei mesi; infine, con una s. pecuniaria una pena non superiore a tre mesi. Per determinare la durata della s. sostitutiva, un giorno di pena detentiva equivale rispettivamente a un giorno di semidetenzione e a due giorni di libertà controllata. Il giudice è tenuto a scegliere tra le s. sostitutive quella più idonea al reinserimento sociale del condannato, esplicitando i motivi di tale scelta. L'applicazione di una s. sostitutiva può essere eseguita su richiesta delle parti, secondo quanto stabilito dall'istituto del patteggiamento. ║ S. contro il Fascismo: complesso di norme emanate nel 1944 per la punizione dei delitti fascisti, la devoluzione dei profitti di regime e l'epurazione della pubblica amministrazione. Tra i delitti fascisti erano compresi la soppressione delle garanzie costituzionali e della libertà popolare, l'organizzazione delle squadre fasciste, la creazione del regime fascista, la responsabilità dell'entrata in guerra dell'Italia e la condotta del Governo fascista e dei gerarchi durante il conflitto, ecc. Inoltre, la legge disponeva l'annullamento delle sentenze di condanna per la violazione delle leggi fasciste emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici nati dal Fascismo. Inizialmente la competenza sui delitti fascisti fu attribuita all'Alta Corte di Giustizia, cui subentrarono Corti straordinarie di Assise e sezioni straordinarie delle Corti di Assise. • Dir. internaz. - Misura finalizzata a indurre uno Stato ad astenersi da comportamenti illeciti nei confronti di altri Stati e a rientrare nella legalità. Facendo la Carta dell'ONU esplicito divieto al ricorso alla forza armata, le s. internazionali possono comportare, per esempio, la rottura delle relazioni diplomatiche, l'interruzione delle comunicazioni (ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio, ecc.) oppure, come misura particolarmente efficace, l'interruzione totale o parziale delle relazioni commerciali e finanziarie da parte degli Stati che adottano le s. Le s. internazionali possono essere individuali, se adottate da un singolo Stato, o collettive, se applicate da più Stati come reazione a un comportamento che abbia violato un diritto soggettivo di ciascuno di essi oppure un diritto fondamentale comune. Inoltre, secondo quanto stabilito dal capitolo VII della Carta dell'ONU, il Consiglio di sicurezza può, qualora sia minacciata la pace o in presenza di un atto di aggressione, decidere in forma vincolante per gli Stati membri quali misure essi debbano adottare al fine del ristabilimento della sicurezza internazionale. Tali misure possono non implicare l'uso della forza armata (interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni, rottura delle relazioni diplomatiche), oppure consistere in azioni coercitive militari, vietate ai singoli Stati, condotte mediante forze aeree, navali o terrestri fornite dagli Stati membri. ║ Le s. contro l'Italia: adottate dalla Società delle Nazioni il 18-11-1935 contro l'Italia in seguito all'aggressione contro l'Etiopia. Le applicarono 52 Stati, con esclusione di Austria, Ungheria, Albania e Paraguay. Tali provvedimenti (chiamati comunemente dalla propaganda fascista le inique s.) comportarono il blocco delle esportazioni verso l'Italia di materie prime e materiale bellico, il rifiuto di crediti al Governo italiano, a enti e persone fisiche. Constatatane l'inefficacia, le s. furono abolite il 4-7-1936.