Misura predisposta dall'ordinamento giuridico per
colpire chi viola una legge
. Viene detto
s. anche il provvedimento
adottato dalla comunità internazionale contro uno Stato che abbia violato
norme di diritto internazionale. • Approvazione di una legge da parte del
sovrano. Nell'Italia monarchica la
s. di una legge, espressa con la
formula “abbiamo sanzionato”, era atto pienamente libero del sovrano
e poteva essere concessa o rifiutata, senz'alcuna possibilità di
modificazione del testo di legge. In base alla vigente Costituzione la
s.
è stata abolita, in quanto il capo dello Stato non partecipa alla
formazione delle leggi. ║ Fig. - Approvazione, conferma:
la scelta
compiuta dal sindaco ha avuto la s. di tutta la città. • Dir. -
La
s. è prevista da tutte le parti del diritto (penale, pubblico e
privato), in forme adeguate alla natura del precetto trasgredito. Il Codice
Civile prescrive quali
s. il risarcimento del danno e la risoluzione dei
contratti; altri tipi di
s. sono la revoca della donazione per
ingratitudine e la decadenza dalla patria potestà. Se la
s. penale
(detta
pena) esprime finalità di intimidazione e di emenda, la
s. amministrativa è uno strumento di cui la pubblica
amministrazione si serve per tutelare l'interesse principale il cui adempimento
le è istituzionalmente affidato ed è di solito applicata dalla
stessa autorità amministrativa con propri provvedimenti. Esempi di
s. amministrative sono le
s. disciplinari, le
s.
finanziarie, le misure di polizia. ║
S. penali sostitutive:
introdotte nel sistema penale dalla L. 24-11-1981, n. 689, modificata dalla L.
12-8-1993, n. 291, che ha notevolmente ampliato l'ambito di applicazione delle
pene sostitutive al carcere. Fine del provvedimento è di alleviare le
condizioni di sovraffollamento degli istituti di pena e sottrarre all'influenza
negativa dell'ambiente carcerario soggetti condannati a pene detentive brevi. La
legge demanda al giudice la facoltà di sostituire con la semidetenzione
una pena detentiva non superiore a un anno; con la libertà controllata
una pena non superiore a sei mesi; infine, con una
s. pecuniaria una pena
non superiore a tre mesi. Per determinare la durata della
s. sostitutiva,
un giorno di pena detentiva equivale rispettivamente a un giorno di
semidetenzione e a due giorni di libertà controllata. Il giudice è
tenuto a scegliere tra le
s. sostitutive quella più idonea al
reinserimento sociale del condannato, esplicitando i motivi di tale scelta.
L'applicazione di una
s. sostitutiva può essere eseguita su
richiesta delle parti, secondo quanto stabilito dall'istituto del
patteggiamento. ║
S. contro il Fascismo: complesso di norme emanate
nel 1944 per la punizione dei delitti fascisti, la devoluzione dei profitti di
regime e l'epurazione della pubblica amministrazione. Tra i delitti fascisti
erano compresi la soppressione delle garanzie costituzionali e della
libertà popolare, l'organizzazione delle squadre fasciste, la creazione
del regime fascista, la responsabilità dell'entrata in guerra dell'Italia
e la condotta del Governo fascista e dei gerarchi durante il conflitto, ecc.
Inoltre, la legge disponeva l'annullamento delle sentenze di condanna per la
violazione delle leggi fasciste emanate a tutela delle istituzioni e degli
organi politici nati dal Fascismo. Inizialmente la competenza sui delitti
fascisti fu attribuita all'Alta Corte di Giustizia, cui subentrarono Corti
straordinarie di Assise e sezioni straordinarie delle Corti di Assise. •
Dir. internaz. - Misura finalizzata a indurre uno Stato ad astenersi da
comportamenti illeciti nei confronti di altri Stati e a rientrare nella
legalità. Facendo la Carta dell'ONU esplicito divieto al ricorso alla
forza armata, le
s. internazionali possono comportare, per esempio, la
rottura delle relazioni diplomatiche, l'interruzione delle comunicazioni
(ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio, ecc.) oppure, come
misura particolarmente efficace, l'interruzione totale o parziale delle
relazioni commerciali e finanziarie da parte degli Stati che adottano le
s. Le
s. internazionali possono essere individuali, se adottate da
un singolo Stato, o collettive, se applicate da più Stati come reazione a
un comportamento che abbia violato un diritto soggettivo di ciascuno di essi
oppure un diritto fondamentale comune. Inoltre, secondo quanto stabilito dal
capitolo VII della Carta dell'ONU, il Consiglio di sicurezza può, qualora
sia minacciata la pace o in presenza di un atto di aggressione, decidere in
forma vincolante per gli Stati membri quali misure essi debbano adottare al fine
del ristabilimento della sicurezza internazionale. Tali misure possono non
implicare l'uso della forza armata (interruzione totale o parziale delle
relazioni economiche e delle comunicazioni, rottura delle relazioni
diplomatiche), oppure consistere in azioni coercitive militari, vietate ai
singoli Stati, condotte mediante forze aeree, navali o terrestri fornite dagli
Stati membri. ║
Le s. contro l'Italia: adottate dalla
Società delle Nazioni il 18-11-1935 contro l'Italia in seguito
all'aggressione contro l'Etiopia. Le applicarono 52 Stati, con esclusione di
Austria, Ungheria, Albania e Paraguay. Tali provvedimenti (chiamati comunemente
dalla propaganda fascista
le inique s.) comportarono il blocco delle
esportazioni verso l'Italia di materie prime e materiale bellico, il rifiuto di
crediti al Governo italiano, a enti e persone fisiche. Constatatane
l'inefficacia, le
s. furono abolite il 4-7-1936.