(dal latino
salus: salvezza, incolumità,
salute). Concetto cui corrisponde non soltanto l'assenza di malattia o di
infermità, ma uno stato di benessere fisico e psichico dell'organismo
umano derivante dal buon funzionamento di tutti gli organi e apparati. ║
Se hai cara la s.: espressione di minaccia che accompagna
generalmente un ordine o un invito irremissibile a fare o non fare qualcosa.
║ Espressione augurale, utilizzata specialmente nei brindisi o in
relazione a chi starnuta, oppure come saluto confidenziale:
s. e figli
maschi!;
S.! ║ Ciò che contribuisce a mantenere, o a
rendere, buone le condizioni fisiche di un organismo:
il moto è tutta
s. ║
Educazione alla s.: attività volta a far conoscere
tutto ciò che favorisce o mantiene il benessere fisico e mentale degli
individui. ║
Tassa sulla s.: contributo al Servizio Sanitario
Nazionale, disciplinato dall'art. 31 della L. 28-2-1986, n. 4, e riguardante i
redditi che siano esenti da altra contribuzione. ║
Tribunale della
generale s.: istituito nel XVII sec. in varie città, soprattutto di
mare, si occupava di tutte le cause, civili e criminali, che avessero attinenza
con la
s. pubblica. ║ Genericamente, complesso delle condizioni
fisiche in cui si trova abitualmente o attualmente un organismo umano:
non
hai più la s. di una volta. • Dir. pen. - Sono diverse le
disposizioni del Codice Penale che garantiscono il diritto alla
s.
dell'individuo (art. 32 della Costituzione). Fra queste si ricordano quelle che
prevedono: l'ergastolo per chi provoca un'epidemia diffondendo germi patogeni
(art. 438 Cod. Pen.), la reclusione superiore a 15 anni per chi avvelena acque o
alimenti, anche prima che l'avvelenamento abbia avuto luogo (art. 439 Cod.
Pen.), la reclusione da tre a dieci anni, aumentata di un terzo in caso di
sostanze medicinali, per chi adultera sostanze alimentari (art. 440 Cod. Pen.).
Vengono parimenti perseguiti e puniti con un periodo di reclusione variabile fra
i tre mesi e i dieci anni anche il commercio di sostanze alimentari adulterate,
di medicinali guasti, di sostanze alimentari dannose, nonché la
somministrazione di medicinali in modo nocivo per la
s. Alla condanna
seguono immediatamente la confisca dei beni pericolosi e, in alcuni casi,
l'interdizione temporanea della professione esercitata dal reo e dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.