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Sacchèggio.

Azione ed effetto del saccheggiare. Sistematica e violenta devastazione a scopo di rapina; in particolare a carico di città o territori da parte di un esercito nemico. ║ Fig. - Appropriazione abusiva e dolosa di idee, teorie, opere d'ingegno altrui: scrisse i suoi libri grazie al s. delle idee di altri. • Etol. - S. delle api: comportamento adottato talvolta dalle api. Consiste nell'aggressione, da parte di uno sciame, a danno di alveari vicini. Il fenomeno, che può avere carattere continuo o improvviso e violento, si determina in particolare in periodi in cui la raccolta del nettare sia difficoltosa o totalmente assente ed è stimolato dall'odore del miele lasciato all'aperto. • Dir. internaz. - L'odierna normativa internazionale, definisce il s. come il delitto di appropriazione e devastazione, sistematica e violenta, di beni mobili e immobili compiuta dall'esercito di uno Stato belligerante occupante territori di uno Stato nemico, sia che tale delitto venga compiuto ai danni di privati cittadini sia di enti pubblici. Fino al XIX sec. il s. era un atto di guerra tollerato dal diritto internazionale: esso era considerato un comportamento riprovevole ma lecito, perché giustificato dalla necessità di ripagare le truppe per le sofferenze della guerra. Alle autorità militari non si chiedeva di impedire il s. ma piuttosto di disciplinarlo per arginarne le derive più violente. Col finire del secolo, la prassi prima e la dottrina poi si orientarono alla repressione e all'eliminazione del s. nelle operazioni di guerra. La materia è attualmente regolata in base agli accordi di Londra del 1945, alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (I,II, IV), dell'Aia del 1954 e nuovamente di Ginevra del 1977. Il s. si configura dunque come crimine di guerra, soggetto a giudizio da parte di tribunali internazionali. Secondo il codice militare italiano esso era passibile della pena di morte con degradazione (oggi sostituita da pene detentive essendo stata abolita in Italia la pena capitale anche dall'ordinamento militare). Inoltre, dal momento che la norma giuridica internazionale sul s. si è progressivamente formata sulla prassi condivisa dagli Stati e al diritto consuetudinario, la punizione di tale delitto come crimine di guerra è considerata vincolante anche per quegli Stati che non abbiano esplicitamente aderito alle Convenzioni internazionali che lo definiscono come tale. È invece totalmente legittimo l'istituto della requisizione (V.). • Dir. pen. - Reato contro l'ordine pubblico previsto dall'art. 419 Cod. Pen. Esso è punibile con la reclusione da 8 a 15 anni quando consista in atti di devastazione e depredazione, ai danni di beni mobili o immobili privati o pubblici, che producano turbamento alla sicurezza dei cittadini. La pena può essere maggiorata se il s. riguarda depositi di armi e munizioni. Nel caso particolare in cui il s. o il tentativo di s. siano direttamente finalizzati a mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, l'art. 238 Cod. Pen. prevede la pena dell'ergastolo.