Azione ed effetto del saccheggiare.
Sistematica e violenta devastazione a scopo di rapina; in particolare a carico
di città o territori da parte di un esercito nemico. ║ Fig. -
Appropriazione abusiva e dolosa di idee, teorie, opere d'ingegno altrui:
scrisse i suoi libri grazie al s. delle idee di altri. • Etol. -
S. delle api: comportamento adottato talvolta dalle api. Consiste
nell'aggressione, da parte di uno sciame, a danno di alveari vicini. Il
fenomeno, che può avere carattere continuo o improvviso e violento, si
determina in particolare in periodi in cui la raccolta del nettare sia
difficoltosa o totalmente assente ed è stimolato dall'odore del miele
lasciato all'aperto. • Dir. internaz. - L'odierna normativa
internazionale, definisce il
s. come il delitto di appropriazione e
devastazione, sistematica e violenta, di beni mobili e immobili compiuta
dall'esercito di uno Stato belligerante occupante territori di uno Stato nemico,
sia che tale delitto venga compiuto ai danni di privati cittadini sia di enti
pubblici. Fino al XIX sec. il
s. era un atto di guerra tollerato dal
diritto internazionale: esso era considerato un comportamento riprovevole ma
lecito, perché giustificato dalla necessità di ripagare le truppe
per le sofferenze della guerra. Alle autorità militari non si chiedeva di
impedire il
s. ma piuttosto di disciplinarlo per arginarne le derive
più violente. Col finire del secolo, la prassi prima e la dottrina poi si
orientarono alla repressione e all'eliminazione del
s. nelle
operazioni di guerra. La materia è attualmente regolata in base agli
accordi di Londra del 1945, alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (I,II, IV),
dell'Aia del 1954 e nuovamente di Ginevra del 1977. Il
s. si configura
dunque come crimine di guerra, soggetto a giudizio da parte di tribunali
internazionali. Secondo il codice militare italiano esso era passibile della
pena di morte con degradazione (oggi sostituita da pene detentive essendo stata
abolita in Italia la pena capitale anche dall'ordinamento militare). Inoltre,
dal momento che la norma giuridica internazionale sul
s. si è
progressivamente formata sulla prassi condivisa dagli Stati e al diritto
consuetudinario, la punizione di tale delitto come crimine di guerra è
considerata vincolante anche per quegli Stati che non abbiano esplicitamente
aderito alle Convenzioni internazionali che lo definiscono come tale. È
invece totalmente legittimo l'istituto della requisizione
(V.). • Dir. pen. - Reato contro l'ordine
pubblico previsto dall'art. 419 Cod. Pen. Esso è punibile con la
reclusione da 8 a 15 anni quando consista in atti di devastazione e
depredazione, ai danni di beni mobili o immobili privati o pubblici, che
producano turbamento alla sicurezza dei cittadini. La pena può essere
maggiorata se il
s. riguarda depositi di armi e munizioni. Nel caso
particolare in cui il
s. o il tentativo di
s. siano direttamente
finalizzati a mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, l'art. 238 Cod. Pen.
prevede la pena dell'ergastolo.