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Sabotàggio.

(dal francese sabotage, der. di saboter: sabotare). Atto ed effetto del sabotare, cioè del danneggiare o distruggere intenzionalmente qualcosa allo scopo di conseguire obiettivi di tipo politico o economico. ║ Rappresaglia che consiste nel danneggiamento di edifici, impianti e macchinari di aziende e stabilimenti o di attività produttive, al fine di impedire o alterare il normale svolgimento del lavoro. ║ Complesso di azioni compiute da chi, per motivi politici o per comportamento sovversivo, attenta alla sicurezza di luoghi pubblici. ║ Per estens. - Azione di resistenza o di protesta che mira a diminuire il potenziale bellico e a compromettere il normale funzionamento dei servizi di un nemico esterno o interno. ║ Per estens. - In caso di conflitto armato internazionale, metodo non convenzionale di combattimento adottato da unità speciali delle forze regolari operanti nel territorio controllato dal nemico in condizioni di clandestinità. ║ Fig. - Azione con cui si ostacola o si ritarda la realizzazione di un progetto o il normale svolgimento di una qualunque attività. ║ Fig. - S. parlamentare: azione di ostruzionismo (V.) effettuata dai gruppi di minoranza parlamentare allo scopo di impedire l'approvazione di una legge o di altre deliberazioni. ║ Fig. - Azione mirata a intralciare l'attività di un superiore o di un collaboratore, o a svalutare e metterne in cattiva luce l'opera e la figura. ║ Fig. - Comportamento di chi non svolge il suo lavoro o lo compie senza la dovuta diligenza, allo scopo di far ricadere la colpa del disservizio sull'ente da cui dipende. • Dir. - Secondo le norme attuali del diritto, il s. non rientra fra gli strumenti legali di lotta sindacale e deve pertanto essere considerato un illecito, perseguito penalmente in riferimento alle varie ipotesi di reato in cui esso si può configurare (danneggiamento, incendio, ecc.) e in ordine alla gravità del pericolo cui esso abbia esposto la sicurezza e la normalità della produzione. Quando il s. ha lo scopo di rendere impossibile la normale attività produttiva e l'oggetto del s. risulti effettivamente danneggiato al punto da non permetterla, esso non rappresenta più solo un delitto contro il patrimonio ma anche contro l'economia pubblica. Il delitto materiale di s. può essere rilevato anche in conseguenza di omissione da parte di chi abbia l'obbligo giuridico di custodia e sorveglianza dell'impianto danneggiato; tuttavia un atto o un'omissione si definiscono s. solo quando siano dolosi, quando cioè vi sia da parte dell'autore effettiva volontà di impedire o alterare il normale svolgimento del lavoro. La pena prevista dal Codice Penale consiste nella reclusione da sei mesi a quattro anni. ║ S. militare: reato compiuto da chi arrechi danno, totale o parziale, a navi, aerei, mezzi di trasporto terrestri, strade, stabilimenti, depositi, ecc. e a qualsiasi infrastruttura militare o adibita al servizio delle forze armate. Il s. militare, che può essere commesso per azione diretta o per omissione, prevede anche la fattispecie colposa. Esso viene punito con una reclusione non inferiore agli otto anni in tempo di pace e non inferiore ai 15 anni se è commesso durante una guerra. L'ergastolo può essere comminato se l'atto di s. è direttamente finalizzato a vantaggio di uno Stato nemico.