(dal francese
sabotage, der.
di
saboter: sabotare). Atto ed effetto del sabotare, cioè del
danneggiare o distruggere intenzionalmente qualcosa allo scopo di conseguire
obiettivi di tipo politico o economico. ║ Rappresaglia che consiste nel
danneggiamento di edifici, impianti e macchinari di aziende e stabilimenti o di
attività produttive, al fine di impedire o alterare il normale
svolgimento del lavoro. ║ Complesso di azioni compiute da chi, per motivi
politici o per comportamento sovversivo, attenta alla sicurezza di luoghi
pubblici. ║ Per estens. - Azione di resistenza o di protesta che mira a
diminuire il potenziale bellico e a compromettere il normale funzionamento dei
servizi di un nemico esterno o interno. ║ Per estens. - In caso di
conflitto armato internazionale, metodo non convenzionale di combattimento
adottato da unità speciali delle forze regolari operanti nel territorio
controllato dal nemico in condizioni di clandestinità. ║ Fig. -
Azione con cui si ostacola o si ritarda la realizzazione di un progetto o il
normale svolgimento di una qualunque attività. ║ Fig. -
S.
parlamentare: azione di ostruzionismo (V.)
effettuata dai gruppi di minoranza parlamentare allo scopo di impedire
l'approvazione di una legge o di altre deliberazioni. ║ Fig. - Azione
mirata a intralciare l'attività di un superiore o di un collaboratore, o
a svalutare e metterne in cattiva luce l'opera e la figura. ║ Fig. -
Comportamento di chi non svolge il suo lavoro o lo compie senza la dovuta
diligenza, allo scopo di far ricadere la colpa del disservizio sull'ente da cui
dipende. • Dir. - Secondo le norme attuali del diritto, il
s. non
rientra fra gli strumenti legali di lotta sindacale e deve pertanto essere
considerato un illecito, perseguito penalmente in riferimento alle varie ipotesi
di reato in cui esso si può configurare (danneggiamento, incendio, ecc.)
e in ordine alla gravità del pericolo cui esso abbia esposto la sicurezza
e la normalità della produzione. Quando il
s. ha lo scopo di
rendere impossibile la normale attività produttiva e l'oggetto del
s.
risulti effettivamente danneggiato al punto da non permetterla, esso non
rappresenta più solo un delitto contro il patrimonio ma anche contro
l'economia pubblica. Il delitto materiale di
s. può essere
rilevato anche in conseguenza di omissione da parte di chi abbia l'obbligo
giuridico di custodia e sorveglianza dell'impianto danneggiato; tuttavia un atto
o un'omissione si definiscono
s. solo quando siano dolosi, quando
cioè vi sia da parte dell'autore effettiva volontà di impedire o
alterare il normale svolgimento del lavoro. La pena prevista dal Codice Penale
consiste nella reclusione da sei mesi a quattro anni. ║
S.
militare: reato compiuto da chi arrechi danno, totale o parziale, a navi,
aerei, mezzi di trasporto terrestri, strade, stabilimenti, depositi, ecc. e a
qualsiasi infrastruttura militare o adibita al servizio delle forze armate. Il
s. militare, che può essere commesso per azione diretta o per
omissione, prevede anche la fattispecie colposa. Esso viene punito con una
reclusione non inferiore agli otto anni in tempo di pace e non inferiore ai 15
anni se è commesso durante una guerra. L'ergastolo può essere
comminato se l'atto di
s. è direttamente finalizzato a vantaggio
di uno Stato nemico.