Specchio d'acqua, generalmente marina, più o meno ampio e protetto, in
cui le navi possono accedere e sostare sia quando necessitano di un riparo
durante le tempeste, sia quando devono subire eventuali riparazioni, sia,
infine, nel caso in cui debbano compiere le operazioni commerciali connesse con
lo svolgimento dei traffici marittimi. ║
P. naturale: insenatura di
mare che per le caratteristiche dei fondali e per la conformazione della costa
possiede naturalmente i requisiti di accessibilità e di sicurezza
necessari a un
p. ║
P. artificiale: quello realizzato
dall'intervento dell'uomo mediante dragaggi, costruzione di frangiflutti, dighe,
moli. ║
P. prefabbricato: realizzato con elementi che sono stati
approntati o costruiti per lo più in sedi distanti dal luogo specifico in
cui dovranno essere impiegati, per essere poi trasportati e messi in opera al
momento opportuno. ║
P. marittimo: quello che si apre sul mare.
║
P. fluviale: collocato sulle rive di un fiume, ma lontano dalla
foce. ║
P. estuario: posto sull'estuario di un fiume. ║
P.
lacustre o
lacuale: collocato su un lago interno, di conseguenza non
in comunicazione col mare. ║
P. canale: realizzato costruendo
banchine lungo l'ultimo tratto di un piccolo corso d'acqua, fino alla foce.
║ In base alla posizione del
p. rispetto alla linea del litorale,
si distinguono
p. interni e
p. esterni: i primi sono quelli che,
rispetto alla linea del litorale, si addentrano con i loro bacini nel
retroterra; nella seconda categoria, invece, rientrano i
p. che sono
stati realizzati proteggendo con opere artificiali un tratto di mare libero.
║ In base alla finalità specifica o principale del
p. si
è giunti alla seguente classificazione:
p. di rifugio (o
di
ridosso);
p. militare;
p. commerciale;
p. per
passeggeri;
p. industriale;
p. turistico;
p.
peschereccio. ║
P. d'immatricolazione: sede del Compartimento
marittimo nel cui registro di matricola è iscritta la nave mercantile;
luogo in cui l'armatore o il proprietario della nave hanno il domicilio legale.
║
P. d'armamento: il
p. in cui ogni nave mercantile tiene in
deposito i suoi materiali di ricambio, e in cui si reca per le necessarie
riparazioni o manutenzioni periodiche e per rifornirsi di personale o di
materiale. ║
P. di rifornimento: dove si esegue il rifornimento di
combustibile, acqua, viveri, ecc. ║
P. di rilascio: quello in cui
la nave approda per far riposare l'equipaggio o per i rifornimenti necessari.
║
P. di scalo: quello toccato dalla nave, nelle linee regolari,
lungo l'itinerario prestabilito. ║
P. d'ordine: quello in cui una
nave che sta compiendo la sua navigazione deve fare scalo per ricevere
istruzioni riguardo alla sua definitiva destinazione. ║
Spese di
p.: nel linguaggio commerciale, l'insieme degli oneri da sostenere per poter
effettuare l'approdo e la sosta di una nave in un
p. ║ Seguito dal
nome della città nei cui pressi o all'interno della quale il
p. si
trova, indica il complesso dei bacini portuali propri di una città:
p.
di Napoli. ║
P. franco: locuzione con cui si fa riferimento non
solo alla zona portuale, ma all'intera città marittima che gode nel suo
complesso della franchigia doganale, ossia del permesso di far liberamente
entrare e venire, consumare e manipolare o anche rispedire all'estero le merci
straniere. ║ Nella laguna veneta, particolari aperture del cordone
litoraneo, attraverso le quali le acque marine entrano ed escono, seguendo una
rete di canali. ║ Fig. - Meta, punto di arrivo, conclusione definitiva di
un'attività o di un'impresa. • Mar. - I
p., punti di
raccordo tra i traffici marittimi, lacustri o fluviali e quelli terrestri
vengono generalmente collocati in posizioni strategiche sulle coste o
all'interno di fiumi o nelle lagune, in modo da assicurare alle navi un'adeguata
protezione da fattori meteorologici e marini che possano eventualmente
costituire ostacolo (moto ondoso, correnti). Devono avere una conformazione tale
da rendere agevoli le manovre di ingresso e di uscita delle navi, oltre che
l'accesso alle banchine; devono inoltre essere provvisti delle specifiche
attrezzature e costruzioni che necessitano alle operazioni di carico, scarico,
deposito temporaneo delle merci, o anche approvvigionamento, riparazione o
manutenzione ordinaria. ║
Elementi progettuali di un p.: per
stabilire il progetto di un
p., due sono i fattori essenziali da
analizzare attentamente: le caratteristiche quantitative e qualitative del
traffico che dovrà svolgersi nel
p., le caratteristiche
topografiche, idrografiche e meteorologiche del luogo in cui esso dovrà
essere edificato. Le prime, che possono essere previste in modo piuttosto
preciso attraverso studi tecnici ed economici, forniscono i criteri per
stabilire le dimensioni del
p., la profondità dei fondali,
l'estensione delle calate e delle banchine. Le caratteristiche fisiche, invece,
determinano elementi quali la disposizione, la forma, le dimensioni e la
struttura delle opere di difesa e in parte anche di quelle interne. Oggetto di
studio accurato, dunque, risultano la natura e l'andamento del fondale marino,
il regime dei venti e delle correnti, il moto ondoso, le oscillazioni di lungo
periodo, il trasporto litoraneo dei sedimenti. ║
Opere di difesa:
strutture che, fornendo una barriera allo specchio d'acqua portuale verso il
mare aperto, arginano l'ingresso dell'agitazione ondosa nei bacini interni.
Talvolta svolgono anche la funzione di difendere il
p. dagli
interrimenti. La nomenclatura tecnica delle opere di difesa comprende le
seguenti strutture:
dighe antemurali (o semplicemente
dighe):
opere del tutto staccate da terra;
frangionde o
frangiflutti:
dighe destinate a spezzare l'impeto delle onde;
moli: opere radicate a
terra. Le opere di difesa presentano caratteristiche diverse in presenza di
p. interni oppure esterni. Nei primi, infatti, esse possono mancare del
tutto o consistere esclusivamente in due moli guardiani che costeggiano
l'imboccatura e si protendono verso il largo. Nei
p. esterni, invece,
possono avere schemi differenti: moli convergenti con bocca rivolta verso la
traversia; moli convergenti con bocca riparata da antemurale; moli disposti
l'uno in direzione dei mari provenienti dal settore di traversia principale,
l'altro verso i mari provenienti dal settore secondario; unica diga isolata,
parallela alla riva. Per quanto concerne la struttura, le opere di difesa si
distinguono nelle due categorie fondamentali delle
opere a gettata e
delle
opere a parete verticale, rispettivamente in grado le prime di
dissipare l'energia del moto incidente causandone il frangimento, le seconde di
provocare la riflessione del moto ondoso. Di rilevante importanza sono anche le
strutture che sorgono con la funzione di delimitare gli specchi d'acqua adibiti
alla manovra delle navi e alla loro sosta (
darsene); costituiscono il
sostegno dei terrapieni portuali su cui avvengono le operazioni di trasferimento
delle merci. Le opere di delimitazione delle darsene portuali, delle banchine e
dei ponti sporgenti sono denominate
muri di sponda. Si assiste
attualmente alla tendenza ad allungare i singoli fronti di banchina, allo scopo
di renderli più flessibili, tali cioè da permettere l'accosto di
più navi di differente dislocamento. La dimensione trasversale delle
darsene varia in genere al variare del tipo di nave. L'estensione del terrapieno
in direzione normale al fronte della banchina muta, invece, in base al tipo di
traffico e alla modalità di movimentazione. La superficie dei terrapieni
include a volte, nel caso di merci varie, una serie di magazzini, in genere
disposti su un solo piano, impiegati per il deposito temporaneo o a lungo
termine. ║
Distribuzione geografica e sviluppo dei p.: la
geografia portuale ha subito trasformazioni profonde in conseguenza
dell'evolversi dell'economia mondiale, soprattutto a partire dalla prima
Rivoluzione industriale. Sono così mutati da un lato l'estensione,
dall'altro l'ubicazione dei
p. Se infatti al principio, durante l'epoca
mercantile, i
p. erano collocati per la maggior parte nella zona
dell'Atlantico rivolta verso l'Europa e nel bacino del Mediterraneo, in seguito,
con la crescente importazione di materie prime (e poi di prodotti finiti) da
altri continenti, numerosi
p. sono sorti in Asia, Africa, Australia e
nelle Americhe. Tra le principali aree di estrazione mineraria, divenute in
breve sede di
p., si sono imposte la Scandinavia, l'Australia
nord-occidentale, il Brasile e l'Africa occidentale per il ferro, gli Stati
Uniti, l'Australia sud-orientale e il Sudafrica per il carbone, il Golfo Persico
per il petrolio.
P. di sbarco di tali prodotti sono stati installati in
Europa occidentale e in Giappone, mentre
p. destinati al commercio di
merci varie sono stati realizzati nelle nuove aree produttive di Corea,
Singapore, Taiwan, Hong-Kong. L'evoluzione delle tecnologie e il mutare delle
funzioni del
p. nel tempo hanno portato a consistenti trasformazioni, sia
nelle strutture, sia nell'attrezzatura sovrastrutturale. Alla rilevante crescita
economica verificatasi negli anni Sessanta del XX sec. si sono accompagnati, per
quanto riguarda l'attività dei
p. marittimi, innanzitutto un
improvviso e notevole aumento delle fonti di energia e dei minerali importati e
poi la conseguente tendenza ad edificare aree industriali in prossimità
dei terminali in cui venivano sbarcate le materie prime. Si è così
delineata una distinzione sempre più netta tra il
p. commerciale
da un lato, adibito al traffico di semilavorati e di prodotti finiti, e il
p.
industriale dall'altro, luogo di approdo di petroliere e navi per il
trasporto di minerali, e sede di centrali termoelettriche, raffinerie di
petrolio e altre industrie per la lavorazione delle materie energetiche. Al
crescente aumento dei consumi di energia, durante tale periodo, si sono
accompagnati fenomeni quali l'installazione di attracchi per petroliere in molti
p. e un'industrializzazione dei
p. sempre più forte. Tali
processi hanno dovuto necessariamente fermarsi e mutare direzione negli anni
Settanta, in seguito alla nuova politica attuata dai Paesi produttori di
petrolio, riuniti nell'OPEC e determinati nello stabilire un vertiginoso aumento
dei prezzi degli idrocarburi. I Paesi occidentali si sono trovati costretti a
diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, rivolgendosi
soprattutto all'utilizzo del carbone. Quando, negli anni Ottanta, il petrolio
risultò di nuovo conveniente, si stabilì che il carbone dovesse
essere impiegato solo in alcune centrali. Forti le conseguenze sui
p.
industriali, che andarono incontro a riduzioni e ridimensionamenti; rilevanti
anche gli effetti sui
p. commerciali, toccati dall'innovativa
introduzione dei container, elementi diventati in breve fondamentali per il
trasporto di prodotti alimentari, prodotti semilavorati e finiti. Le aree
industriali di molti
p. furono dismesse o adibite ad altri usi, alcuni
p. vennero impiegati per il trasporto dei passeggeri e numerosi terminali
per container furono installati in nuove sedi portuali; la città portuale
venne spesso a trovarsi dissociata dalle zone con i container. Negli anni
Novanta si imposero alcune nuove esigenze rispetto alle strutture portuali: una
maggiore disponibilità di spazi, collegamenti telematici e informatici,
sovrastrutture, e l'elaborazione di nuovi sistemi rivolti ad acquisire la quota
più alta possibile del valore aggiunto collegato ai nuovi cicli di
trasporto. • Dir. - I
p. sono inseriti, in base all'art. 822 del
Cod. Civ., tra i beni del demanio pubblico dello Stato e vengono indicati
dall'art. 28 del Cod. Nav. come la categoria più importante dei beni del
demanio marittimo. Tutte le costruzioni adiacenti al
p., inoltre, e tutte
le costruzioni e le altre opere accessorie (banchine, moli, darsene) sono
demaniali. La legislazione a proposito è attualmente regolata dalla L.
28-1-1994, n. 84, che disciplina l'ordinamento e le attività portuali al
fine di adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti. I
p.
sono distinti dalla legge nelle seguenti categorie: categoria I:
p., o
aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
categoria II, classe I:
p., o aree portuali, di rilevanza economica
internazionale; categoria II, classe II:
p., o aree portuali, di
rilevanza economica nazionale; categoria II, classe III:
p., o aree
portuali, di rilevanza economica regionale o interregionale. La legge, inoltre,
individua le singole organizzazioni portuali (art. 2) e contempla l'istituzione
delle autorità portuali, dotate di personalità giuridica di
diritto pubblico e incaricate dei compiti di indirizzo, programmazione,
controllo delle operazioni portuali e inoltre di manutenzione delle parti comuni
dell'ambito portuale. Quest'ultima mansione è esercitata previa
convenzione con il ministero dei Lavori pubblici. L'autorità portuale
è soggetta alla vigilanza del ministero dei Trasporti e della
Navigazione. Le funzioni di polizia e di sicurezza elencate nel codice della
navigazione e dalle leggi speciali, e le restanti funzioni amministrative, sono
affidate alle autorità marittime. • Dir. internaz. - Determinanti,
in ambito internazionale, sono risultate le esigenze della cooperazione
internazionale in materia marittima e, in particolare, le considerazioni a cui
è giunto l'Istituto di diritto internazionale attraverso le successive
sessioni dell'Aia (1898) e di Stoccolma (1928). Al precedente principio in base
al quale il
p. è libero di ammettere, o non ammettere, le navi
stesse nei suoi
p., a meno che esse non abbiano necessità di
rifugio a causa di avarie, di cattivo tempo, o di forze maggiori, si è
così sostituita una nuova normativa, secondo la quale lo Stato ha il
potere di chiudere i suoi
p. esclusivamente in caso di esigenze della
sicurezza pubblica, per motivi sanitari, o per rappresaglia, con l'obbligo di
limitare la chiusura stessa al più breve tempo possibile. Sono state
inoltre stabilite norme di diritto internazionale convenzionale che regolano la
materia: la Convenzione di Londra del 9-4-1965, infatti, disciplina con una
normativa uniforme il traffico marittimo internazionale. Tali regole possono
essere integrate da accordi bilaterali di commercio e navigazione, volti a
definire le condizioni per il traffico commerciale marittimo tra due Stati. La
nave che approda in un
p. straniero si trova nella condizione di dover
essere soggetta sia alla potestà dello Stato della bandiera sia a quella
dello Stato territoriale. Il criterio che stabilisce le delimitazioni e il
coordinamento delle due potestà è fondato sulla distinzione tra
"fatti interni" e "fatti esterni" della nave. I primi, che
si verificano nell'esclusivo spazio della nave, non riguardano lo Stato
costiero, rispetto al quale la nave risulta entità estranea; i secondi,
che possono invece avere effetti giuridici sulla vita dello Stato costiero,
vengono inclusi nella sfera di applicazione dell'ordinamento giuridico
territoriale.
Schema di un porto