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Òbbligo.

Vincolo, costrizione, dovere. ║ Essere in o.: sentirsi obbligati. ║ Fare o.: prescrivere secondo la legge. ● Dir. - Condizione passiva di un soggetto di fronte a un altro soggetto che vanta pretese nei suoi riguardi. ║ O. scolastico: dovere, per un ragazzo in età scolare, di frequentare per otto anni la scuola pubblica o privata legalmente riconosciuta fino al raggiungimento dei 14 anni di età. L'o. ha inizio con il compimento del sesto anno di età e può dirsi concluso quando il ragazzo consegue il diploma di terza media oppure quando, al raggiungimento del 15° anno di età, dimostri di aver frequentato per otto anni una scuola pubblica. I genitori, o chi per essi, sono ritenuti responsabili dell'adempimento di tale o. I datori di lavoro che, in violazione delle disposizioni di legge, tengano alle loro dipendenze chi non ha ancora assolto gli o. scolastici, vengono puniti con un'ammenda. Ad occuparsi per prima del problema dell'o. scolastico fu la legge Casati (1859), che demandava ai Comuni l'o. di istituire scuole elementari, senza tuttavia prevedere controlli e sanzioni nel caso di violazioni. Successivamente, la legge Coppino (1877) stabilì l'obbligatorietà dell'istruzione elementare dai 6 ai 9 anni, limite prolungato a 12 dalla legge Orlando del 1904. Con la riforma Gentile del 1923 l'o. scolastico venne esteso fino al 14° anno di età. Vennero, quindi, istituiti corsi di avviamento professionale soppressi dalla legge del 1962, che diede vita alla scuola media unificata. Secondo la Costituzione (art. 34) "l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita".