Persona abilitata all'esercizio della professione medica. ║
M.
chirurgo: locuzione con la quale nell'uso comune si indica il
m.
specializzato in chirurgia. Più precisamente, il titolo è proprio
di chi abbia conseguito la laurea unificata in Medicina e chirurgia e
l'abilitazione alla professione di
m. chirurgo. ║
M.
condotto:
m. che svolge la propria professione al servizio di un
comune o di un consorzio di più comuni, assistendo gli ammalati a
domicilio nell'ambito di una precisa delimitazione territoriale (condotta
medica). ║
M. di bordo: colui che esercita la professione medica su
una nave mercantile o militare, vigilando sullo stato di salute del personale di
bordo, garantendo l'osservanza delle regole igieniche e svolgendo le pratiche
relative alla patente di sanità della nave stessa. ║
M.
federale:
m. che si occupa dell'assistenza sanitaria degli atleti,
garantendone l'integrità fisica, nell'ambito delle diverse federazioni
sportive. Riuniti nella Federazione medico-sportiva italiana, organo che fa
parte a sua volta del CONI, i
m. federali svolgono anche i controlli
antidoping. ║
M. fiscale:
m. incaricato da un'azienda o da
un ente pubblico di verificare le eventuali condizioni di malattia dei
lavoratori dipendenti. ║
M. legale:
m. specializzato in
medicina legale, al quale spetta il compito di procedere ad ogni tipo di
accertamento medico-legale (autopsie, ecc.). ║
M. militare:
ufficiale laureato in Medicina, che deve assolvere gli stessi obblighi dei pari
grado delle forze armate. Avviati alla carriera militare come tenenti, i
m. militari possono raggiungere il grado massimo di tenenti generali
m., equivalente al generale di divisione dell'esercito e
dell'aeronautica. Nel 1967 è stata inaugurata a Firenze l'Accademia
medica militare per il reclutamento e la formazione di ufficiali
m.
║
M. scolastico:
m. che ha il compito di garantire
l'osservanza delle norme sanitarie all'interno delle scuole, di praticare le
opportune forme di profilassi delle malattie e di vigilare sulla salute degli
studenti. In caso di malattie contagiose può decidere la chiusura della
scuola per un determinato periodo. • Dir. - Contrariamente a quanto
accadeva nell'antichità, l'esercizio della professione medica è
oggi disciplinato da precise disposizioni di legge. Oltre al possesso della
laurea in Medicina, conseguita presso un'università italiana o straniera,
sempre che quest'ultima sia riconosciuta nel nostro Paese, è
indispensabile conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione ed
essere iscritti all'albo professionale dei
m. Oltre a regole desunte
dall'esercizio consuetudinario della professione, ciascun
m. è
guidato nell'esercizio della sua professione da un preciso codice deontologico.
Esso prevede il rispetto del segreto professionale (riguardante cioè
notizie e dati su pazienti o comunque acquisiti per fini professionali); il
divieto di praticare trattamenti atti a sopprimere la volontà e la
coscienza del malato; il divieto di prescrizione di sostanze stupefacenti senza
che sussista una necessità terapeutica; il divieto di praticare il
commercio di farmaci. Alla funzione di vigilanza sull'esercizio della
professione sanitaria sono preposti i Consigli direttivi degli ordini dei
m.