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Mèdico.

Persona abilitata all'esercizio della professione medica. ║ M. chirurgo: locuzione con la quale nell'uso comune si indica il m. specializzato in chirurgia. Più precisamente, il titolo è proprio di chi abbia conseguito la laurea unificata in Medicina e chirurgia e l'abilitazione alla professione di m. chirurgo. ║ M. condotto: m. che svolge la propria professione al servizio di un comune o di un consorzio di più comuni, assistendo gli ammalati a domicilio nell'ambito di una precisa delimitazione territoriale (condotta medica). ║ M. di bordo: colui che esercita la professione medica su una nave mercantile o militare, vigilando sullo stato di salute del personale di bordo, garantendo l'osservanza delle regole igieniche e svolgendo le pratiche relative alla patente di sanità della nave stessa. ║ M. federale: m. che si occupa dell'assistenza sanitaria degli atleti, garantendone l'integrità fisica, nell'ambito delle diverse federazioni sportive. Riuniti nella Federazione medico-sportiva italiana, organo che fa parte a sua volta del CONI, i m. federali svolgono anche i controlli antidoping. ║ M. fiscale: m. incaricato da un'azienda o da un ente pubblico di verificare le eventuali condizioni di malattia dei lavoratori dipendenti. ║ M. legale: m. specializzato in medicina legale, al quale spetta il compito di procedere ad ogni tipo di accertamento medico-legale (autopsie, ecc.). ║ M. militare: ufficiale laureato in Medicina, che deve assolvere gli stessi obblighi dei pari grado delle forze armate. Avviati alla carriera militare come tenenti, i m. militari possono raggiungere il grado massimo di tenenti generali m., equivalente al generale di divisione dell'esercito e dell'aeronautica. Nel 1967 è stata inaugurata a Firenze l'Accademia medica militare per il reclutamento e la formazione di ufficiali m.M. scolastico: m. che ha il compito di garantire l'osservanza delle norme sanitarie all'interno delle scuole, di praticare le opportune forme di profilassi delle malattie e di vigilare sulla salute degli studenti. In caso di malattie contagiose può decidere la chiusura della scuola per un determinato periodo. • Dir. - Contrariamente a quanto accadeva nell'antichità, l'esercizio della professione medica è oggi disciplinato da precise disposizioni di legge. Oltre al possesso della laurea in Medicina, conseguita presso un'università italiana o straniera, sempre che quest'ultima sia riconosciuta nel nostro Paese, è indispensabile conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione ed essere iscritti all'albo professionale dei m. Oltre a regole desunte dall'esercizio consuetudinario della professione, ciascun m. è guidato nell'esercizio della sua professione da un preciso codice deontologico. Esso prevede il rispetto del segreto professionale (riguardante cioè notizie e dati su pazienti o comunque acquisiti per fini professionali); il divieto di praticare trattamenti atti a sopprimere la volontà e la coscienza del malato; il divieto di prescrizione di sostanze stupefacenti senza che sussista una necessità terapeutica; il divieto di praticare il commercio di farmaci. Alla funzione di vigilanza sull'esercizio della professione sanitaria sono preposti i Consigli direttivi degli ordini dei m.