(dal latino
mutuus: dato in cambio). Comune, reciproco. ● Dir. civ.
- Contratto di prestito secondo il quale una parte (
mutuante) consegna
all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e
l'altra (
mutuatario) si obbliga a restituire altrettante cose della
stessa specie e qualità. È disciplinato dagli artt. 1.813-1.822
del Codice Civile. Il
m. è un contratto reale, in quanto si
perfeziona con la consegna della cosa mutuata al mutuatario, che ne diventa
proprietario. Salvo diversi accordi fra le parti, è prevista la
corresponsione degli interessi da parte del mutuatario, secondo i termini di
legge; nel caso in cui siano convenuti interessi usurari, essi non sono dovuti.
Il mancato pagamento degli interessi può comportare la risoluzione del
contratto. Il termine per la restituzione si presume fissato a favore di
entrambe le parti; se il
m. è gratuito, si presume fissato a
favore del mutuatario. Se non è fissato un termine per la restituzione,
questo è stabilito dal giudice. Nel caso in cui siano state mutuate cose
diverse dal denaro, e la loro restituzione sia divenuta impossibile o
notevolmente difficile per cause non imputabili al debitore, questi è
tenuto a pagarne il valore. Se è stata convenuta la restituzione rateale
delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di
una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze,
l'immediata restituzione dell'intero. Il
m. viene anche definito
"prestito di consumo", in contrapposizione al comodato, in quanto nel primo caso
viene "consumato" il bene ottenuto in prestito, nell'altro caso esso è
concesso "in uso". Preliminare al contratto di
m. è prevista una
promessa di m., non vincolante nel caso in cui le condizioni patrimoniali
del mutuatario non possano più offrire sufficienti garanzie per la
restituzione. ║
M. ipotecario:
m. garantito da un'ipoteca
accesa su immobili del mutuatario, spesso sullo stesso immobile pagato per mezzo
del
m. concesso. ║
M. cambiario:
m. garantito
attraverso la consegna al mutuante di titoli cambiari. ║
M. di
scopo:
m. che prevede il necessario impiego della somma mutuata per
un determinato scopo, pena la possibile risoluzione del contratto. ● Ped.
-
M. insegnamento: metodo didattico che prevede la collaborazione con
l'insegnante, da parte di allievi più avanzati, nell'istruzione degli
altri scolari. Teorizzato nel XVII sec. da Comenio (
Didactica Magna),
questo sistema didattico (
monitorial system) trovò la sua
applicazione alla fine del XVIII sec. ad opera degli inglesi A. Bell e J.
Lancaster, e si diffuse rapidamente in Francia, Italia e America.