(dal latino
municipium, der. di
munia: doveri, cariche e
cap-, tema di
capio: assumo). L'amministrazione comunale nel suo
complesso. ║ Il comune. ● Encicl. - Nella Roma repubblicana (dalla
metà del IV sec. a.C.) il termine
municipium indica i centri
locali incorporati alla struttura dello Stato romano e sottoposti a oneri. I
m. mantengono peraltro una propria autonomia amministrativa, presentando
una molteplice varietà di ordinamenti. Alla costituzione di un
m.
si può giungere sia attraverso la
deditio a Roma della
comunità straniera, sia in seguito a
foedus concluso tra le due.
Abitanti di tale città sono i
municipes, che con l'assoggettamento
perdono la propria sovranità e si trovano nella particolare condizione
giuridica di partecipare ai diritti civili, ma non a quelli politici (
cives
sine suffragio), diversificandosi in questo modo dai
cives optimo
iure, appartenenti alle comunità annesse in condizioni di
parità con gli originari di Roma. I primi ad ottenere la
civitas sine
suffragio, considerata inizialmente un privilegio, perché assicurava
una larga autonomia interna, sembra siano stati gli abitanti della città
etrusca di Cere, donde la denominazione di
m. caerites per tutti i
m. simili. La condizione giuridica dei diversi
m. è varia:
la maggior parte mantiene i propri magistrati elettivi, conservando così
ampia autonomia giurisdizionale e amministrativa; altri sono governati da
funzionari (i
praefecti) romani; vi sono infine i
municipes
aerarii, assoggettati per punizione (dopo una defezione, come la
città di Capua). Con il passare del tempo il termine
m.
iniziò ad indicare una condizione giuridica astratta e il
m. venne
concesso anche agli abitanti delle città vicine, così che,
progressivamente, la parola giunse a denominare l'intera collettività
romana. I Romani fondarono dei
municipia (i più antichi furono
Tusculum, Arcia e Lanuvium) che vennero incorporati nello Stato romano nel 338
a.C. e che ottennero anche i diritti politici dopo la cosiddetta guerra latina.
La stessa condizione fu propria di molte altre città abitate da Etruschi,
Campani, Volsci, ecc., che però ottennero più tardi i diritti
politici, in ogni caso prima della guerra sociale del 90 a.C., con la quale
Latini e alleati conquistarono i pieni diritti. Con la concessione della
cittadinanza ai soci italici, il regime municipale si estese anche alle
città federate e i nuovi
m. ebbero un'organizzazione uniforme: il
quattuorvirato, un collegio in cui due membri esercitavano le funzioni
giurisdizionali e gli altri due quelle amministrative. I
m. più
antichi mantennero invece le loro antiche magistrature. In seguito, con la
Lex Julia municipalis Cesare uniformò la costituzione di nuovi
m.; essa prevedeva come ordinamenti la curia, i decurioni e i comizi
elettivi dei magistrati. Il sistema municipale, di cui si fece grande uso in
età imperiale (i
m. propriamente detti e le colonie vennero fusi
insieme, sotto il nome unico di
universitates), decadde a partire dal III
sec. d.C., mentre aumentò l'ingerenza del potere centrale. Con la
Costitutio Antoniniana (o Editto di Caracalla) del 212 la cittadinanza
romana venne estesa a tutti gli abitanti dell'Impero; le città ebbero un
proprio senato (
curia) che nominava i magistrati, di regola duumviri. Vi
erano inoltre le figure del
curator e del
defensor plebis, in un
contesto storico in cui, comunque, la burocrazia imperiale tendeva sempre
più a soffocare le autonomie locali. Per quanto riguarda l'epoca
medioevale: V. COMUNE; per il periodo napoleonico
in Italia: V. MUNICIPALITÀ. ║
Nell'uso moderno è sinonimo di
comune. ║ Organo previsto
dalla L. 8-6-1990, n. 142, sulle autonomie locali con il compito di gestire i
servizi di base e altre funzioni delegate dal Comune. ║ In alcuni Stati,
sinonimo di
municipalità, come circoscrizione amministrativa.
║ La sede degli organi amministrativi del Comune, in ideale
continuità con il palazzo comunale del Medioevo.