Stats Tweet

Municipalizzazione.

Procedimento giuridico con il quale i comuni o le province assumono la gestione diretta di alcuni pubblici servizi, in sostituzione o in concorrenza con gli imprenditori privati. La m., quindi, non riguarda i servizi che rientrano nei compiti del Comune nell'esclusiva figura di ente pubblico e che da esso devono sempre essere esercitati (polizia locale, stato civile, ecc.), ma interessa quei servizi che possono costituire oggetto di un'attività industriale, o libera, o autorizzata, o concessa. Riguarda, in particolare, i servizi dell'acqua e degli acquedotti, dell'illuminazione pubblica, delle fognature, della nettezza e dell'igiene urbana, della costruzione e dell'esercizio delle tramvie, delle farmacie, dei trasporti funebri, delle affissioni, ecc. La m. deve essere deliberata dal consiglio comunale o provinciale ed è sottoposta al controllo di legittimità e di merito del comitato regionale di controllo. L'assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei comuni è regolata minutamente dalla legge e prevede perfino la possibilità di ricorso al referendum popolare. La m. può assumere forme differenti; quando il complesso dei servizi che deve essere gestito è di particolare rilievo, si costituisce un'azienda speciale, detta azienda municipalizzata, disciplinata da un regolamento particolare, con organi propri (commissione amministrativa, direttore, collegio dei revisori dei conti) e bilancio separato. Tale azienda non costituisce una persona giuridica autonoma e il suo bilancio ricade su quello comunale: gli utili netti sono devoluti al Comune, che ha il compito di sostenere le eventuali perdite. Le aziende possono essere costituite solo nei casi previsti dalla legge (art. 15 T.U., n. 2.578). Un'altra forma di amministrazione dei servizi da parte dei comuni è la gestione economica, quando il Comune fornisce direttamente il servizio attraverso personale e strumenti propri o mediante la concessione a imprese private; questa modalità si applica di regola (art. 15) ai servizi con ordinamento più semplice (bagni pubblici, macellazione, nettezza, sgombero rifiuti) e che non abbiano prevalente carattere industriale. L'espletamento dei pubblici servizi è possibile anche con la partecipazione a società per azioni che gestiscano il servizio; quest'ultimo intervento, che è quello con minor diffusione, attua una forma indiretta di m. e pone in sostanza le stesse questioni derivanti dalle partecipazioni azionarie dello Stato. La legge non determina quali servizi locali debbano essere gestiti in economia e quali in altra forma, lasciando tale determinazione alla discrezionalità dell'ente. Il procedimento della m. ha generato un ampio dibattito in merito ai suoi eventuali pregi o difetti. Tra i pregi si rilevano la diminuzione del costo delle prestazioni e lo sforzo di indirizzare i servizi secondo criteri di interesse sociale, agevolandone la fruizione anche da parte dei ceti meno abbienti. Il limite maggiore può essere considerato quello di aprire ai comuni campi di attività non facilmente gestibili da un ente pubblico e di favorire lo sviluppo della burocrazia municipale. ● Encicl. - La m. ebbe larga diffusione agli inizi del XX sec. e costituì uno dei punti fondamentali del programma comunale dei partiti socialisti, sia in Italia sia all'estero. Fu regolata prima dalla L. 29-3-1903, n. 103, e successivamente dal T.U. 15-10-1925, n. 2.574, tuttora vigente, mentre il regolamento è stato del tutto sostituito a seguito del D.P.R. 4-10-1986, n. 902. Nella materia assume particolare rilievo la L. 8-6-1990, n. 142, che ha dettato puntuali principi per la disciplina dei servizi pubblici locali e delle aziende speciali.