Procedimento giuridico con il quale i comuni o le province assumono la gestione
diretta di alcuni pubblici servizi, in sostituzione o in concorrenza con gli
imprenditori privati. La
m., quindi, non riguarda i servizi che rientrano
nei compiti del Comune nell'esclusiva figura di ente pubblico e che da esso
devono sempre essere esercitati (polizia locale, stato civile, ecc.), ma
interessa quei servizi che possono costituire oggetto di un'attività
industriale, o libera, o autorizzata, o concessa. Riguarda, in particolare, i
servizi dell'acqua e degli acquedotti, dell'illuminazione pubblica, delle
fognature, della nettezza e dell'igiene urbana, della costruzione e
dell'esercizio delle tramvie, delle farmacie, dei trasporti funebri, delle
affissioni, ecc. La
m. deve essere deliberata dal consiglio comunale o
provinciale ed è sottoposta al controllo di legittimità e di
merito del comitato regionale di controllo. L'assunzione diretta di pubblici
servizi da parte dei comuni è regolata minutamente dalla legge e prevede
perfino la possibilità di ricorso al referendum popolare. La
m.
può assumere forme differenti; quando il complesso dei servizi che deve
essere gestito è di particolare rilievo, si costituisce un'azienda
speciale, detta
azienda municipalizzata, disciplinata da un regolamento
particolare, con organi propri (commissione amministrativa, direttore, collegio
dei revisori dei conti) e bilancio separato. Tale azienda non costituisce una
persona giuridica autonoma e il suo bilancio ricade su quello comunale: gli
utili netti sono devoluti al Comune, che ha il compito di sostenere le eventuali
perdite. Le aziende possono essere costituite solo nei casi previsti dalla legge
(art. 15 T.U., n. 2.578). Un'altra forma di amministrazione dei servizi da parte
dei comuni è la gestione economica, quando il Comune fornisce
direttamente il servizio attraverso personale e strumenti propri o mediante la
concessione a imprese private; questa modalità si applica di regola (art.
15) ai servizi con ordinamento più semplice (bagni pubblici,
macellazione, nettezza, sgombero rifiuti) e che non abbiano prevalente carattere
industriale. L'espletamento dei pubblici servizi è possibile anche con la
partecipazione a società per azioni che gestiscano il servizio;
quest'ultimo intervento, che è quello con minor diffusione, attua una
forma indiretta di
m. e pone in sostanza le stesse questioni derivanti
dalle partecipazioni azionarie dello Stato. La legge non determina quali servizi
locali debbano essere gestiti in economia e quali in altra forma, lasciando tale
determinazione alla discrezionalità dell'ente. Il procedimento della
m. ha generato un ampio dibattito in merito ai suoi eventuali pregi o
difetti. Tra i pregi si rilevano la diminuzione del costo delle prestazioni e lo
sforzo di indirizzare i servizi secondo criteri di interesse sociale,
agevolandone la fruizione anche da parte dei ceti meno abbienti. Il limite
maggiore può essere considerato quello di aprire ai comuni campi di
attività non facilmente gestibili da un ente pubblico e di favorire lo
sviluppo della burocrazia municipale. ● Encicl. - La
m. ebbe larga
diffusione agli inizi del XX sec. e costituì uno dei punti fondamentali
del programma comunale dei partiti socialisti, sia in Italia sia all'estero. Fu
regolata prima dalla L. 29-3-1903, n. 103, e successivamente dal T.U.
15-10-1925, n. 2.574, tuttora vigente, mentre il regolamento è stato del
tutto sostituito a seguito del D.P.R. 4-10-1986, n. 902. Nella materia assume
particolare rilievo la L. 8-6-1990, n. 142, che ha dettato puntuali principi per
la disciplina dei servizi pubblici locali e delle aziende speciali.