Sospensione temporanea per la scadenza di obbligazioni in genere, e pecuniarie
in specie, disposta con provvedimento legislativo, in via eccezionale e con
riferimento a eventi straordinari tali da turbare il normale svolgimento dei
rapporti economici e sociali. A seguito del provvedimento il debitore fruisce di
una proroga nella scadenza dell'obbligazione e non incorre, nel periodo di tempo
compreso tra la scadenza convenzionale e quella legale, nelle conseguenze
giuridiche dell'inadempimento. ║ Per estens. - Sospensione di una
qualsiasi attività. ║
M. nucleare: periodo, convenuto tra le
potenze nucleari, durante il quale sono sospesi gli esperimenti atomici.