(dal latino
monere: ricordare). Segno posto a ricordo di una persona o di
un avvenimento. ║ In particolare, opera a carattere architettonico,
scultoreo o comunque artistico che, collocata in aree pubbliche, ricorda eventi
gloriosi o personaggi illustri. ║ Per estens. - Qualsiasi opera d'arte che
per il suo valore intrinseco abbia un particolare significato storico,
culturale, artistico. In questa accezione rientrano, dunque, oltre alle
realizzazioni architettoniche e scultoree anche quelle inerenti ad arti
figurative, sistemazioni urbanistiche e in particolare le vestigia di antiche
civiltà scomparse (
m. egizi, etruschi, ecc.). ║ Per analogia
si definiscono
m. naturali elementi ambientali che abbiano una
particolare valenza ecologica, scientifica, paesaggistica, ecc. ║
M.
nazionale: luogo o edificio direttamente collegato alla storia di una
Nazione o considerato degno di particolare tutela a motivo del suo prestigio
culturale, la cui qualifica viene attribuita mediante un atto legislativo.
• St. - In ambito storiografico il termine si attiene strettamente al suo
valore etimologico primario, indicando perciò qualsiasi opera anche di
ordine letterario, storico, scientifico, che costituisca la testimonianza di
un'epoca, lasciata intenzionalmente da un singolo individuo o da una
collettività. I
m. vengono distinti, perciò, dai
documenti che sarebbero testimonianze involontarie. • Dir. - Al
fine di garantire la tutela di elementi architettonici, artistici, storici,
naturali, etnografici, reputati di rilevante interesse culturale, lo Stato ha
disciplinato la loro conservazione e il loro utilizzo con una legge del 1939,
più volte ampliata e corretta negli anni del dopoguerra. Una notifica
dell'organismo responsabile dei Beni Culturali qualifica un dato
m. di
valore nazionale, imponendo così dei limiti al diritto di
proprietà eventualmente esercitati sul medesimo, definiti
vincoli di
inalterabilità. Essi impongono il divieto di demolizione, rimozione,
modificazione e restauro in assenza di una precisa autorizzazione da parte del
ministero competente e l'obbligo da parte del proprietario di provvedere a
proprie spese alle opere necessarie alla conservazione del
m. stesso. La
pubblica amministrazione, inoltre, è depositaria del diritto di
prelazione in eventuali transazioni aventi come oggetto un
m. di
interesse nazionale e, quando se ne ravvisi la necessità per un superiore
interesse pubblico, può decidere un provvedimento di espropriazione.