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Monumento.

(dal latino monere: ricordare). Segno posto a ricordo di una persona o di un avvenimento. ║ In particolare, opera a carattere architettonico, scultoreo o comunque artistico che, collocata in aree pubbliche, ricorda eventi gloriosi o personaggi illustri. ║ Per estens. - Qualsiasi opera d'arte che per il suo valore intrinseco abbia un particolare significato storico, culturale, artistico. In questa accezione rientrano, dunque, oltre alle realizzazioni architettoniche e scultoree anche quelle inerenti ad arti figurative, sistemazioni urbanistiche e in particolare le vestigia di antiche civiltà scomparse (m. egizi, etruschi, ecc.). ║ Per analogia si definiscono m. naturali elementi ambientali che abbiano una particolare valenza ecologica, scientifica, paesaggistica, ecc. ║ M. nazionale: luogo o edificio direttamente collegato alla storia di una Nazione o considerato degno di particolare tutela a motivo del suo prestigio culturale, la cui qualifica viene attribuita mediante un atto legislativo. • St. - In ambito storiografico il termine si attiene strettamente al suo valore etimologico primario, indicando perciò qualsiasi opera anche di ordine letterario, storico, scientifico, che costituisca la testimonianza di un'epoca, lasciata intenzionalmente da un singolo individuo o da una collettività. I m. vengono distinti, perciò, dai documenti che sarebbero testimonianze involontarie. • Dir. - Al fine di garantire la tutela di elementi architettonici, artistici, storici, naturali, etnografici, reputati di rilevante interesse culturale, lo Stato ha disciplinato la loro conservazione e il loro utilizzo con una legge del 1939, più volte ampliata e corretta negli anni del dopoguerra. Una notifica dell'organismo responsabile dei Beni Culturali qualifica un dato m. di valore nazionale, imponendo così dei limiti al diritto di proprietà eventualmente esercitati sul medesimo, definiti vincoli di inalterabilità. Essi impongono il divieto di demolizione, rimozione, modificazione e restauro in assenza di una precisa autorizzazione da parte del ministero competente e l'obbligo da parte del proprietario di provvedere a proprie spese alle opere necessarie alla conservazione del m. stesso. La pubblica amministrazione, inoltre, è depositaria del diritto di prelazione in eventuali transazioni aventi come oggetto un m. di interesse nazionale e, quando se ne ravvisi la necessità per un superiore interesse pubblico, può decidere un provvedimento di espropriazione.