Complesso delle operazioni economiche, tecniche e giuridiche relative
all'emissione di moneta. Specifici organismi presiedono alla
m., che in
molti casi coincidono con il ministero del Tesoro (cui è collegata la
banca di emissione) e la Zecca, cioè il luogo concreto in cui avviene la
coniazione delle monete. La coniazione corrisponde all'insieme delle
tecniche mediante le quali il metallo grezzo viene diviso e plasmato in forme
che lo distinguono come "pezzo-moneta". La prima fase della
m. consiste
nella scelta del
campione monetario e la determinazione dei suoi limiti
di validità circolatoria; in seguito viene stabilita la dimensione e il
peso delle tipologie dei pezzi. Poiché i metalli nobili (oro e argento),
se puri, non hanno sufficiente durezza per resistere inalterati ad un uso
prolungato, nelle varie epoche storiche si provvide a coniare pezzi contenenti
percentuali di metalli meno nobili (rame, ottone, ecc.): da ciò la
distinzione tra metallo
fino (assunto come moneta di conto) e
lega. Per ogni pezzo monetato, infine, si stabilisce il
titolo,
ossia il rapporto tra la quantità di fino in esso contenuta e il peso
complessivo dell'unità monetaria. Al processo di
m. compete anche
la determinazione della forma dei pezzi monetati: dalle primitive monete
quadrangolari o rettangolari, si è evoluta la forma circolare. La
coniazione risponde sia alla necessità di produrre pezzi di forma
regolare e costante, sia all'obbligo di garantire peso e purezza del metallo
contenuto, certificandone le percentuali con l'impressione di un
marchio
sul pezzo monetato. Tale marchio, inoltre, è simbolo e affermazione
dell'autorità monetaria e della legalità del corso. Le leggi
fissano anche il
limite di logorio, ossia il livello di riduzione di peso
e di modificazione del marchio consentito perché una moneta possa
continuare a circolare, e il
limite di tolleranza, ossia l'errore massimo
sostenibile nel calcolo del peso di uno o più pezzi monetari, imputabile
ad imperfezione degli strumenti di coniazione, perché la circolazione sia
legittima. Attualmente, in tutto il mondo la
m. è una prerogativa
dello Stato; tuttavia non sono mancati nella storia momenti in cui vigeva la
libertà di conio, effettivamente esercitata da figure di primo piano
economicamente e socialmente. In Italia, la
m. è funzione
esclusiva dello Stato che la esercita mediante gli enti preposti, che si
assumono anche i costi dell'operazione.