(dal latino
minaciae, der. di
minax: minaccioso). Atto, parola o
discorso con cui si intende incutere timore a qualcuno, perché faccia o
non faccia qualcosa. ║ Fig. - Pericolo di un male futuro. • Dir.
pen. - Minacciare ad altri un ingiusto danno è delitto perseguibile a
querela della persona offesa e punibile anche con la reclusione fino a un anno,
quando la
m. è grave o è fatta in uno dei modi indicati
nell'art. 339 del Codice Penale. Se la
m. mira a costringere la vittima a
fare, tollerare od omettere qualche cosa (art. 610 Codice Penale), si ha il
delitto di violenza privata, punito con la reclusione fino a quattro anni.