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Minàccia.

(dal latino minaciae, der. di minax: minaccioso). Atto, parola o discorso con cui si intende incutere timore a qualcuno, perché faccia o non faccia qualcosa. ║ Fig. - Pericolo di un male futuro. • Dir. pen. - Minacciare ad altri un ingiusto danno è delitto perseguibile a querela della persona offesa e punibile anche con la reclusione fino a un anno, quando la m. è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 del Codice Penale. Se la m. mira a costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa (art. 610 Codice Penale), si ha il delitto di violenza privata, punito con la reclusione fino a quattro anni.