Relativo ai minorenni, proprio delle persone di età minore. • Dir.
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Delinquenza m.: V. DELINQUENZA. ║
Centri per la giustizia m.: costituiscono il complesso degli istituti e
dei servizi destinati alla rieducazione e alla reclusione dei minorenni, che
sono stati condannati a pene detentive, oppure che per abitudini contratte o in
dipendenza dello stato di abbandono in cui si trovano danno manifeste prove di
traviamento e di irregolarità di condotta o del carattere. In base al
R.D. 1.404, 20-7-1934 e alle successive modifiche, si chiamavano
Centri di
rieducazione per minorenni, e comprendevano gli istituti di osservazione dei
minorenni, le case di rieducazione per corrigendi, gli istituti
medico-psico-pedagogici, i riformatori giudiziari e i carceri per minorenni,
tutti dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia. L'internamento e la
dimissione dei minori dai centri di rieducazione sono ordinati con decreto del
Tribunale per i Minorenni. Oltre alle competenze penali, il Tribunale per i
Minorenni ha infatti una competenza in materia di rieducazione dei minori
cosiddetti "a rischio", per cui a prescindere dal fatto che il minore abbia
commesso un reato, il Tribunale può disporre in camera di consiglio,
sentiti il minore stesso, i genitori e l'assistente sociale, il suo collocamento
in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico, oppure
ancora il suo affidamento al servizio sociale
m. L'intervento del
Tribunale nei confronti dei minori irregolari non ha, in tal caso, valore
punitivo-sanzionatorio ma preventivo. Vero è che questo approccio alla
rieducazione del giovane deviante è stato sottoposto a numerose critiche,
e attualmente appare abbastanza superato, in quanto si ritiene che
l'impostazione secondo cui la rieducazione sarebbe il risultato di tecniche
specialistiche elaborate nel campo della psicologia e dell'assistenza sociale
contrasti con i diritti del minore e lo condizioni verso posizioni passivamente
conformistiche. Queste critiche alle tecniche di rieducazione tradizionali sono
state recepite dalla legge del 1975, che trasferisce agli organi locali e ai
Comuni parte delle competenze che riguardano le misure da prendere per la
prevenzione della devianza
m. e favorisce la creazione e l'utilizzo di
strutture rieducative di piccole dimensioni, come le comunità-alloggio e
i centri di accoglienza convenzionati con la struttura pubblica ma affidati per
lo più al volontariato e al cosiddetto "privato sociale". A partire dal
1989, in seguito al Decreto legislativo 28-7-1989, n. 272, i centri di
rieducazione per minorenni sono denominati
centri per la giustizia m., e
comprendono vari servizi: gli istituti penali per minorenni, gli uffici di
servizio sociale peri minorenni, le comunità, i centri di prima
accoglienza, gli istituti di semilibertà.