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Minorile.

Relativo ai minorenni, proprio delle persone di età minore. • Dir. - Delinquenza m.: V. DELINQUENZA. ║ Centri per la giustizia m.: costituiscono il complesso degli istituti e dei servizi destinati alla rieducazione e alla reclusione dei minorenni, che sono stati condannati a pene detentive, oppure che per abitudini contratte o in dipendenza dello stato di abbandono in cui si trovano danno manifeste prove di traviamento e di irregolarità di condotta o del carattere. In base al R.D. 1.404, 20-7-1934 e alle successive modifiche, si chiamavano Centri di rieducazione per minorenni, e comprendevano gli istituti di osservazione dei minorenni, le case di rieducazione per corrigendi, gli istituti medico-psico-pedagogici, i riformatori giudiziari e i carceri per minorenni, tutti dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia. L'internamento e la dimissione dei minori dai centri di rieducazione sono ordinati con decreto del Tribunale per i Minorenni. Oltre alle competenze penali, il Tribunale per i Minorenni ha infatti una competenza in materia di rieducazione dei minori cosiddetti "a rischio", per cui a prescindere dal fatto che il minore abbia commesso un reato, il Tribunale può disporre in camera di consiglio, sentiti il minore stesso, i genitori e l'assistente sociale, il suo collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico, oppure ancora il suo affidamento al servizio sociale m. L'intervento del Tribunale nei confronti dei minori irregolari non ha, in tal caso, valore punitivo-sanzionatorio ma preventivo. Vero è che questo approccio alla rieducazione del giovane deviante è stato sottoposto a numerose critiche, e attualmente appare abbastanza superato, in quanto si ritiene che l'impostazione secondo cui la rieducazione sarebbe il risultato di tecniche specialistiche elaborate nel campo della psicologia e dell'assistenza sociale contrasti con i diritti del minore e lo condizioni verso posizioni passivamente conformistiche. Queste critiche alle tecniche di rieducazione tradizionali sono state recepite dalla legge del 1975, che trasferisce agli organi locali e ai Comuni parte delle competenze che riguardano le misure da prendere per la prevenzione della devianza m. e favorisce la creazione e l'utilizzo di strutture rieducative di piccole dimensioni, come le comunità-alloggio e i centri di accoglienza convenzionati con la struttura pubblica ma affidati per lo più al volontariato e al cosiddetto "privato sociale". A partire dal 1989, in seguito al Decreto legislativo 28-7-1989, n. 272, i centri di rieducazione per minorenni sono denominati centri per la giustizia m., e comprendono vari servizi: gli istituti penali per minorenni, gli uffici di servizio sociale peri minorenni, le comunità, i centri di prima accoglienza, gli istituti di semilibertà.