Persona che non ha ancora compiuto i 18 anni, età fissata dalla legge
italiana e da quella di molti altri Paesi per l'esercizio della maggior parte
dei diritti civili e politici. • Dir. -
Tribunale per i M.: fu
istituito con R.D. 20-7-1934, successivamente modificato, presso ogni sede di
Corte d'Appello. È presieduto da un consigliere di Corte d'Appello e
composto da un magistrato di Tribunale con grado di giudice e da due esperti, un
uomo e una donna, cittadini benemeriti dell'assistenza sociale, ai quali
è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i
M.
Gli esperti sono nominati ogni tre anni per decreto presidenziale, sono scelti
fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di
pedagogia, di psicologia, e devono aver compiuto il 30° anno di età.
Il Tribunale per i
M. è pertanto un organo specializzato che ha
competenza su tutti i procedimenti penali per reati commessi entro la sua
giurisdizione dai minori di 18 anni. Inoltre, ha competenza civile in materia di
esercizio della patria potestà, di interdizione e di altri provvedimenti
riguardanti i minori; in materia amministrativa, gli compete di decidere in
relazione ai minori che danno prova di irregolarità di condotta. Le
udienze del Tribunale per i
M. hanno luogo a porte chiuse; sono ammessi
al dibattimento solamente i congiunti dell'imputato o persone che rivestano
cariche di protezione sociale. Il processo minorile è caratterizzato dal
fatto che l'istruttoria è sempre compiuta dall'ufficio del procuratore
della Repubblica appositamente istituito presso il Tribunale stesso: a
differenza del processo ordinario, non esiste cioè l'ufficio del giudice
istruttore, ed è lo stesso Tribunale, riunito in camera di consiglio, che
decide se rinviare a giudizio l'imputato o proscioglierlo per concessione del
perdono giudiziale. In caso di concorso di responsabilità, nello stesso
reato, da parte di imputati maggiorenni e
m., mentre un tempo il reato
veniva giudicato dal Tribunale Ordinario, che sottraeva così il minore
alla competenza esclusiva di quello per i
m., attualmente, per effetto di
recenti sentenze della Corte Costituzionale, si è stabilito che il
m. deve essere sempre giudicato separatamente dall'organo specializzato,
mentre il Tribunale Ordinario deve procedere nei confronti del solo imputato
maggiorenne. Il perdono giudiziale, che è causa di improcedibilità
dell'azione penale, non può essere accordato all'imputato recidivo, salvo
particolari condizioni. Il giudizio di secondo grado nel processo che riguarda i
minori spetta a una speciale sezione di Corte d'Appello, la cui composizione
è analoga a quella della corte che giudica in prima istanza. Contro la
decisione della Corte d'Appello è ammesso il ricorso in Cassazione.
║
Centri di rieducazione per m.: V.
MINORILE.