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Minorenne.

Persona che non ha ancora compiuto i 18 anni, età fissata dalla legge italiana e da quella di molti altri Paesi per l'esercizio della maggior parte dei diritti civili e politici. • Dir. - Tribunale per i M.: fu istituito con R.D. 20-7-1934, successivamente modificato, presso ogni sede di Corte d'Appello. È presieduto da un consigliere di Corte d'Appello e composto da un magistrato di Tribunale con grado di giudice e da due esperti, un uomo e una donna, cittadini benemeriti dell'assistenza sociale, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i M. Gli esperti sono nominati ogni tre anni per decreto presidenziale, sono scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, e devono aver compiuto il 30° anno di età. Il Tribunale per i M. è pertanto un organo specializzato che ha competenza su tutti i procedimenti penali per reati commessi entro la sua giurisdizione dai minori di 18 anni. Inoltre, ha competenza civile in materia di esercizio della patria potestà, di interdizione e di altri provvedimenti riguardanti i minori; in materia amministrativa, gli compete di decidere in relazione ai minori che danno prova di irregolarità di condotta. Le udienze del Tribunale per i M. hanno luogo a porte chiuse; sono ammessi al dibattimento solamente i congiunti dell'imputato o persone che rivestano cariche di protezione sociale. Il processo minorile è caratterizzato dal fatto che l'istruttoria è sempre compiuta dall'ufficio del procuratore della Repubblica appositamente istituito presso il Tribunale stesso: a differenza del processo ordinario, non esiste cioè l'ufficio del giudice istruttore, ed è lo stesso Tribunale, riunito in camera di consiglio, che decide se rinviare a giudizio l'imputato o proscioglierlo per concessione del perdono giudiziale. In caso di concorso di responsabilità, nello stesso reato, da parte di imputati maggiorenni e m., mentre un tempo il reato veniva giudicato dal Tribunale Ordinario, che sottraeva così il minore alla competenza esclusiva di quello per i m., attualmente, per effetto di recenti sentenze della Corte Costituzionale, si è stabilito che il m. deve essere sempre giudicato separatamente dall'organo specializzato, mentre il Tribunale Ordinario deve procedere nei confronti del solo imputato maggiorenne. Il perdono giudiziale, che è causa di improcedibilità dell'azione penale, non può essere accordato all'imputato recidivo, salvo particolari condizioni. Il giudizio di secondo grado nel processo che riguarda i minori spetta a una speciale sezione di Corte d'Appello, la cui composizione è analoga a quella della corte che giudica in prima istanza. Contro la decisione della Corte d'Appello è ammesso il ricorso in Cassazione. ║ Centri di rieducazione per m.: V. MINORILE.