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Mendicità.

Stato di chi vive mendicando. • Dir. pen. - Contravvenzione regolata dall'art. 670 del Codice Penale e sanzionata con l'arresto fino a tre mesi di chi mendichi in luogo pubblico o aperto al pubblico. La pena è prolungata a sei mesi se alla m. si aggiunga l'atteggiamento vessatorio ovvero la simulazione di deformità o malattie, o di altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà (V. ACCATTONAGGIO).