Stato di chi vive mendicando. • Dir. pen. - Contravvenzione regolata
dall'art. 670 del Codice Penale e sanzionata con l'arresto fino a tre mesi di
chi mendichi in luogo pubblico o aperto al pubblico. La pena è prolungata
a sei mesi se alla
m. si aggiunga l'atteggiamento vessatorio ovvero la
simulazione di deformità o malattie, o di altri mezzi fraudolenti per
destare l'altrui pietà (V.
ACCATTONAGGIO).