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Mediatore.

Che svolge la funzione di mediazione. ║ Chi si pone come intermediario fra due parti per portare a termine un contratto, per concludere una trattativa, per raggiungere un accordo. ║ Fig. - Qualunque cosa o persona che aiuti e favorisca lo svolgersi di una determinata azione o l'attuarsi di una determinata condizione. • Dir. - Nonostante la presenza della figura del m. fin da età molto antica, solo in tempi recenti si è giunti alla formazione di una precisa regolamentazione giuridica in materia. La presenza di un m. risulta fondamentale soprattutto nel commercio: al m. infatti spetta il compito di ricercare chi sia disposto a trattare un eventuale affare e di mettere in relazione le parti per la positiva conclusione dello stesso. Il m. non è però legato alle parti da alcun rapporto di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Chiara è la differenza che intercorre tra la figura del m. e quella del mandatario: questi agisce, infatti, per conto o in nome di un mandante ed emette la dichiarazione di volontà che obbliga direttamente il contraente, mentre il m., dopo aver facilitato l'incontro dei contraenti e l'accordo sulle singole clausole contrattuali, lascia che l'accordo definitivo si perfezioni direttamente tra le parti interessate. L'attività del m. è esplicata come libera attività professionale ed è retribuita, tramite provvigione, solo nell'ipotesi di affari andati a buon fine; la provvigione è dovuta al m. da entrambe le parti, anche se in misura e in modo differenti. Se in un affare hanno concorso più m., ciascuno ha diritto ad una quota della provvigione. Il m. deve agire con imparzialità e diligenza per la tutela degli interessi di entrambi i contraenti, comunicando alle parti le circostanze a lui note, e risponde personalmente della autenticità della sottoscrizione delle scritture. Egli è chiamato a rispondere personalmente dell'esecuzione dell'affare nel caso in cui abbia prestato garanzia e nel caso in cui non abbia reso noto ad una delle due parti il nome dell'altra. Il m. ha inoltre obblighi speciali su merci e su titoli, in particolare quello di conservare i campioni delle merci finché sussista possibilità di contestazioni, quello di rilasciare al compratore l'elenco dei titoli negoziati e quello di tenere un apposito libro per annotare gli estremi essenziali dei contratti stipulati con il suo intervento. La legge italiana prevede due figure di m.: il m. occasionale e il m. professionale che, in quanto assimilato alla categoria degli imprenditori, è tenuto al rispetto di precise formalità, quali l'iscrizione al registro delle imprese. Particolari categorie di m. sono gli agenti di cambio (V. CAMBIO) e i m. in affari su merci, che si occupano della vendita all'incanto di merci. • Fisiol. - M. chimico: sostanza fisiologica, scoperta da Loewl nel 1921, che ha la proprietà di trasmettere l'impulso dalla fibra nervosa agli organi effettori. Una mediazione di tipo chimico è presente in tutti i processi nervosi che regolano l'attività delle strutture eccitabili dell'organismo e delle ghiandole a secrezione sia esterna che interna. La trasmissione dell'impulso avviene in fasi successive. All'arrivo dell'impulso nervoso vengono liberati determinati quantitativi di m. chimici (adrenalina, acetilcolina, istamina) precedentemente sintetizzati e immagazzinati nelle stesse terminazioni nervose. Questi m. si combinano con i recettori della membrana postsinaptica, posta sulla cellula effettrice, creando una sorta di ponte nello spazio sinaptico e provocando modificazioni di permeabilità ionica nella membrana postsinaptica. Ne consegue la creazione di un potenziale d'azione che provoca la risposta dell'organo. Ottenuta la risposta, speciali enzimi provvedono all'eliminazione dell'eccesso di m. chimico rimasto nella sinapsi. L'individuazione di questo complesso processo regolato da m. chimici ha costituito un fattore fondamentale per il progresso della moderna fisiologia: grazie all'azione di determinati mezzi farmacologici si è reso infatti possibile modificare l'attività di determinati segmenti del sistema nervoso periferico, mentre si ipotizza per il futuro la possibilità di influire analogamente sul sistema nervoso centrale. • Filos. - M. plastico: formula con la quale alcuni filosofi del primo Ottocento designarono la natura, concepita come intermediaria tra Dio e il mondo. La formula si richiamava al pensiero filosofico di R. Cudworth, che nel XVII sec. aveva teorizzato l'esistenza di un ente intermedio tra Dio e il mondo, il quale non è né semplice né composto, non ha né anima né corpo, e per mezzo del quale Dio può agire, se pur indirettamente, sulle cose. • Teol. - Chi svolge opera di intermediazione tra gli uomini e Dio. Secondo la teologia cattolica il m. per eccellenza è il Cristo, Uomo-Dio, che ha offerto agli uomini il perdono e la vita del Padre, e al Padre l'amore e il pentimento degli uomini, mentre Maria Vergine è considerata mediatrice secondaria in quanto corredentrice del genere umano. Sono considerati intermediari in senso lato anche i santi e i sacerdoti, partecipi del ministero salvifico di Cristo.