L'essere madre; la condizione di madre. Il rapporto tra madre e figlio da un
punto di vista naturale, sociale, giuridico, anagrafico. ║ In senso
più ristretto, il periodo, nella vita di una donna, che comprende la
gestazione, il parto e la cura del neonato. ║ Il particolare rapporto
affettivo che lega la madre al figlio. • Arte - Si definisce
m.
un'opera artistica, quadro, scultura, ecc., che ritragga una madre con il
proprio figlio.
M. per antonomasia è la rappresentazione della
Vergine Maria che reca Gesù Bambino. • Med. -
Clinica o
reparto di m.: struttura ospedaliera riservata al ricovero e
all'assistenza delle gestanti e delle partorienti. • Dir. -
Dichiarazione giudiziale di m.: sentenza che, in seguito ad azione di
accertamento, stabilisce e dichiara la
m. naturale. La riforma del nuovo
diritto di famiglia, che risale al 1975, dispone che la ricerca di
m. e
di paternità siano sullo stesso piano e che la prova del rapporto
genitoriale possa essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso analisi
ematologiche e immunogenetiche. L'azione di ricerca deve essere preceduta da una
deliberazione di ammissibilità da parte del tribunale, in base alla sua
valutazione degli indizi in ordine alla giustificabilità dell'azione
stessa (art. 274 del Codice Civile). La titolarità dell'azione spetta al
figlio o, in caso di morte e comunque entro due anni da essa, ai suoi
discendenti legittimi, legittimati o naturali. Nell'interesse di un minore
l'azione di ricerca della
m. e paternità può essere
promossa dall'altro genitore o dal tutore che eserciti la patria potestà;
se il minore ha compiuto 16 anni, tuttavia, è necessario il suo consenso.
L'azione è condotta nei confronti del presunto genitore o, in caso di suo
decesso, nei confronti degli eredi e può intervenire nel giudizio
chiunque vi abbia interesse. La sentenza di filiazione naturale produce effetto
di riconoscimento a partire dal giorno della nascita. ║
Tutela della
m.: secondo il dettato costituzionale (artt. 30-31), i genitori hanno
l'obbligo di allevare tutti i propri figli, nati o meno che siano all'interno
del matrimonio. Ai figli nati fuori dal matrimonio, lo Stato assicura ogni
tutela giuridica e sociale che sia compatibile con i diritti della famiglia
legittima. Lo Stato, inoltre, tutela la
m., l'infanzia e la
gioventù promuovendo istituti a ciò finalizzati. Anteriormente al
1975, l'ente che coordinava gli interventi sul territorio a tutela della
m. era l'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia. Soppresso con le due leggi n. 698 del 1975 e n. 563 del 1977, le
funzioni di tale ente sono state trasferite ai comuni, singoli o associati,
oppure alle comunità montane, quando a tali ambiti territoriali competano
per legge gli obblighi del funzionamento dei servizi sociali. Questi enti locali
sono dunque preposti all'istituzione e al mantenimento di consultori familiari e
asili nido, mentre alle regioni spettano i compiti di legislazione,
programmazione, indirizzo e coordinamento in materia; allo Stato, infine, sono
attribuite le funzioni internazionali della soppressa opera, che vengono
esercitate dal ministero della Sanità. ║
Tutela della m. delle
donne lavoratrici: secondo l'articolo 37 della Costituzione, le condizioni
di lavoro devono assicurare una "speciale e adeguata protezione alla madre e al
bambino". La legge n. 1.024 del 1971 declina con completezza le soluzioni
legislative alla tutela della
m. Durante tutta la gestazione e fino ai
sette mesi successivi al parto, la donna che svolga attività lavorativa
alle dipendenze di privati, di enti statali, locali o pubblici, non può
essere addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri. È obbligatoria
la totale astensione dal lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta
del parto e i tre mesi successivi ad esso. È inoltre prevista per la
madre un'astensione facoltativa dal lavoro, della durata di sei mesi, nel primo
anno di vita del bambino e il diritto di assentarsi dal lavoro in corrispondenza
di malattie del bambino, fino ai tre anni di età. Nel corso della
gestazione e fino al compimento del primo anno di età del bambino, la
lavoratrice non può essere licenziata, se non per giusta causa o
cessazione di attività dell'azienda stessa. Sempre fino al compimento del
primo anno di vita del figlio, la madre lavoratrice ha diritto a una riduzione
dell'orario di lavoro per provvedere all'allattamento o alle cure necessarie al
lattante: essa consiste in due periodi di riposo di un'ora ciascuno, anche
cumulabili, che si riducono ad uno solo se l'orario di lavoro è inferiore
alle sei ore giornaliere. La legge n. 903 del 1977 ha esteso il diritto
all'astensione dal lavoro alle madri adottive o affidatarie in preadozione per i
tre mesi successivi all'ingresso del bimbo in famiglia. Rispettivamente nel 1987
e nel 1990 è stata introdotta la corresponsione di un'indennità di
m. anche per le lavoratrici autonome e le libere professioniste.