Mascalismo.
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Mascalismo. (dal greco maschálē: ascella). Mutilazione delle mani e dei piedi del cadavere di una persona uccisa; spesso le parti mutilate sono legate a una cordicella e portate sul corpo dell'uccisore stesso, sotto l'ascella. L'usanza, già attestata nell'antica Grecia dagli stessi testi tragici (per esempio nell'Orestea di Eschilo in riferimento ad Agamennone assassinato), è praticata ancora oggi presso diversi popoli. Varie sono le motivazioni date alla pratica del m.: per impedire all'ombra del morto di perseguire l'assassino o per assorbire le forze dell'ucciso, secondo meccanismi magici. Mutilazione. Atto, effetto del mutilare. - Med. - Asportazione traumatica o chirurgica di una parte essenziale o evidente del corpo. - Dir. - M. volontaria o fraudolenta: delitto contro il patrimonio, contemplato dall'art. 642 del Codice Penale come ipotesi di truffa, mirante ad ottenere da parte di un'assicurazione contro gli infortuni il risarcimento di danni per lesioni personali provocate volontariamente. ║ Reato previsto dal Codice Penale Militare (artt. 157, 158, 159), consistente nel tentativo di sottrarsi temporaneamente o permanentemente agli obblighi del servizio militare, cagionandosi lesioni personali. È punito con pene detentive, variabili a seconda dei casi. - Etn. - Rituale, diffuso prevalentemente presso determinate popolazioni dell'Africa e dell'Australia, consistente nell'asportazione totale o parziale di parti del corpo (denti, falangi, organi genitali). Si tratta di pratiche, come nel caso della circoncisione, della clitoridectomia e dell'infibulazione, originariamente connesse ai riti di pubertà, che possono essere sostituite anche da atti simbolici come la tonsura e il taglio dei capelli. Presso i Boscimani viene praticato il taglio della falange, quale rituale di tipo apotropaico. Motivazioni di carattere ornamentale, invece, sono alla base di m. del tessuto muscolare, effettuate al fine di poter introdurre in determinate zone del corpo anelli, piattelli, zanne di felini.
Anat. - Segmento distale dell'arto dei primati in cui il dito interno è opponibile agli altri. Nell'uomo solo l'arto anteriore termina con la m., nelle scimmie (quadrumani) anche l'arto posteriore; il termine m. è però di solito usato solo per l'arto anteriore, in cui l'avambraccio è dotato di movimento di supinazione. La m. dell'uomo è formata da un segmento, detto polso, articolato all'avambraccio; da un segmento quadrangolare intermedio, la cui superficie dorsale dicesi dorso e la ventrale palma; da cinque dita di cui il primo, pollice, è posto lateralmente, mentre le altre quattro sono terminali. Lo scheletro di queste parti è costituito rispettivamente dal carpo, dal metacarpo e dalle falangi. Le otto ossa del carpo, congiunte da numerosi legamenti e da ossa sesamoidi (2-7), presentano tre linee di articolazioni: radio-carpica, medio-carpica, carpo-metacarpica, che permettono i movimenti della m. rispetto all'avambraccio e del palmo rispetto al polso. Le ossa del metacarpo sono ossa lunghe articolate con il carpo, con la prima falange e fra di loro alla base, mentre all'apice sono unite da un legamento. Le falangi sono tre per ciascun dito, due nel pollice. La prima di esse si articola con il metacarpo e permette i principali movimenti di estensione. Sopra le ossa, dal lato palmare, sono stratificati i muscoli, divisi in tre logge, ciascuna delle quali è avvolta da una fascia che proviene da una comune aponeurosi palmare: l'eminenza tenace, che contiene quattro muscoli per il pollice, spicca sul palmo; meno rilevata l'eminenza ipotenare, che contiene i muscoli del mignolo; la loggia mediana ospita i muscoli lombricali e i muscoli interossei dorsali e palmari. La m. si serve anche di alcuni muscoli dell'avambraccio, delle dita sulla m., estensori e abduttori delle dita. Il sangue è portato da ramificazioni delle arterie radiale e ulnare. L'innervazione motoria e sensoria è assicurata dai nervi mediano, ulnare, radiale; la sensibilità tattile è particolarmente pronunciata sulla palma e sui polpastrelli. La cute è sottile sul dorso, provvisto di peli, liscia e più spessa sul palmo, sulla quale le creste dermiche presentano disegni caratteristici. Sul palmo si notano anche alcune pieghe più o meno profonde, originate dai movimenti, ma in parte congenite. La m. è l'organo tipico della prensione. - Rel. - Quale strumento delle più importanti azioni umane, la m. assume, nella fantasia popolare di tutti i tempi, significati simbolici che le varie religioni valorizzano in miti e pratiche rituali; al di fuori delle religioni questi significati vivono nelle credenze popolari in forma di superstizioni. La m. è per lo più simbolo di potere (la m. di Dio, nella Bibbia e nel Corano, ecc.). Soprattutto alla destra vengono attribuiti poteri d'ogni genere, tra gli altri, quello di guarire e di benedire. Ancora più intensa è questa virtù nei capi, nei re, nei profeti e nei sacerdoti. Su questa credenza si basa l'uso assai diffuso di imporre la m., uso che nel cristianesimo è divenuto un rito tipico per la trasmissione delle dignità; qui all'idea di una forza magica contenuta nella stessa m. si sostituisce la fede nell'azione dello spirito divino. - Occult. - La m. ha sempre rivestito nella varie pratiche magiche una singolare importanza. Infatti la chiromanzia, arte divinatoria che pretende di indovinare il futuro attraverso le linee e la forma della m., gode tuttora di un certo credito. - Sport - Nel gioco del calcio, fallo di m.: quello commesso da un giocatore che tocca il pallone con le m. (compreso il portiere, se si trova fuori dell'area di rigore). - Fis. - Nella teoria dell'elettromagnetismo, la regola della m. destra dice che, aperti il pollice, l'indice e il medio a formare un triedro, se si dispongono l'indice nel verso del campo induttore e il pollice nel verso del moto di un reoforo, il medio dà il verso della forza elettrica motrice indotta nel reoforo. La regola della m. sinistra (dovuta a Fleming) dà invece il verso della forza ponderomotrice agente sull'elemento di un reoforo percorso da corrente e posto in un campo magnetico. - Giochi - Nel gioco delle carte, una presa o un giro completo, come fase di partita. Ultimo segmento dell'arto inferiore dell'uomo, dotato di relativa motilità, atto alla deambulazione e alla stazione eretta. ║ Segmento distale dell'arto posteriore dei vertebrati tetrapodi. ║ Parte anteriore dell'arto dei quadrupedi. ║ Porzione inferiore di una particolare formazione anatomica. ║ Per estens. - La parte inferiore di un oggetto a contatto con il piano di appoggio. ║ Fig. - A p. libero: di un imputato sottoposto a processo senza essere messo agli arresti. ║ Fig. - Da capo a p.: interamente, dall'inizio alla fine. ║ Fig. - In punta di p.: camminare senza fare rumore. ║ Fig. - Levarsi dai p.: sbarazzarsi di persona o cosa ritenuta fastidiosa o inutile o, in senso intransitivo, liberare della propria presenza. ║ Fig. - Restare a p.: perdere una occasione propizia. ║ Fig. - Tenere il p. in due scarpe: comportamento ambiguo, non chiaro. ║ Fig. - Ragionare con i p.: fare un discorso senza senso, irragionevole. ║ Fig. - Andare con i p. di piombo: agire con estrema prudenza. ║ Fig. - Prender p.: imporsi. ║ Fig. - Essere con un p. nella fossa o avere un p. nella fossa: avere poco da vivere. ║ Fig. - Essere sul p. di guerra: essere pronti a uno scontro. ║ Fig. - Darsi la zappa sui p.: fare qualcosa che si ritorce contro se stessi. - Anat. - Nell'uomo lo scheletro del p. corrisponde allo schema generale dei mammiferi, sebbene abbia perduto sia la originaria mobilità, sia la funzione di presa proprie, ad esempio, degli antropoidi. Esso presenta nell'ordine: astragalo, calcagno, scafoide, tre elementi cuneiformi, cuboide, cinque metatarsi e cinque dita dotate di tre falangi ciascuna. I movimenti sono assicurati dalle articolazioni (tibio-tarsica, tra p. e gamba; tarsica; tarso-metatarsica; metatarsica; metatarso-falangee; interfalangee) tra le varie ossa e da diversi muscoli, suddivisi fra quelli della regione dorsale e i mediali, medi e laterali. Dal punto di vista morfologico, il p. presenta superiormente una convessità (dorso) collegata con la parte anteriore della gamba mediante il collo del p., mentre la parte inferiore, concava e di forma approssimativamente rettangolare, è detta pianta e costituisce il piano d'appoggio al suolo. Proprio in virtù della presenza di tale convessità, o volta plantare, la superficie del p. non aderisce totalmente al suolo, ma solo in corrispondenza del calcagno, nella parte posteriore, e in corrispondenza del primo e del quinto metatarso in quella anteriore. - Patol. - P. d'atleta: micosi cutanea, solitamente localizzata nelle zone di flessione delle dita e negli spazi interdigitali, particolarmente comune nei paesi a clima caldo. ║ P. cavo: particolare malformazione della volta plantare, caratterizzata da una eccessiva curvatura. ║ P. piatto: malformazione caratterizzata da un appiattimento della volta plantare, che rende difficoltosa la deambulazione. È presente in soggetti costretti per molto tempo in posizione eretta; è dovuta anche a una particolare predisposizione congenita. È curabile sia chirurgicamente sia con l'applicazione di opportuni plantari correttivi. ║ P. valgo: deformità caratterizzata da una eccessiva pronazione, per cui il p. tende a rimanere appoggiato al suolo soprattutto tramite la sua parte interna. ║ P. varo: deformità caratterizzata da un appoggio in supinazione del p., che tende a utilizzare prevalentemente la sua parte esterna nella fase di ambulazione o nella stazione eretta. - Bot. - Base del fusto di una pianta. - Graf. - Base inferiore di un carattere tipografico, opposta all'occhio. ║ Taglio inferiore del libro. - Metr. - Lo stesso che battuta. Nella poesia classica greca e latina costituiva l'elemento fondamentale del verso, ed era probabilmente così chiamato per l'abitudine di accompagnare il verso con il sollevamento e l'abbassamento del p. Risulta composto di due elementi principali: l'arsi, o parte forte (sulla quale cadeva l'ictus, o accento), e la tesi, o parte debole. L'unità di misura del p. è la sillaba breve, il cui valore è la metà rispetto alla sillaba lunga. La classificazione dei p. avviene sulla base del numero di tempi (p. a 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempi), nonché del numero delle sillabe e del loro alternarsi. ║ Nella metrica italiana, ciascuna delle due suddivisioni della fronte nella stanza della canzone petrarchesca, o anche ciascuna delle terzine del madrigale e delle quartine nel sonetto. - Metrol. - Antica unità di misura greca e romana (pari a 0,296 m circa), diffusa, con diversi valori metrici, in molti altri paesi dell'area mediterranea. Prima dell'introduzione del sistema metrico decimale il p. aveva in Italia misure e nomi differenti a seconda degli usi e delle zone, oscillando tra 0,30 e 0,50 m. Oggi tale unità di misura è in uso soprattutto nei paesi anglosassoni (foot, pari a 0,304 m) insieme al p. quadrato e al p. cubico. - Anat. comp. - Detto anche autopodio nei vertebrati tetrapodi, il p. si divide a sua volta in metapodio, matepodio e accipodio, più o meno corrispondenti al tarso, al metatarso e alle falangi. Il tarso risulta formato da due serie di ossa: la prossimale (costituita da tre ossa) e la distale (da cinque). Il metatarso è formato normalmente da cinque frammenti ossei, corrispondenti alle dita, ciascuno dei quali risulta a sua volta composto da un numero variabile di falangi. Nel p. dei mammiferi, variamente trasformatosi nel tempo in ragione della funzione da esso svolta, la serie prossimale del tarso è composta dall'astragalo e dal calcagno, mentre la serie distale comprende i tre elementi cuneiformi (ento-cuneiforme, meso-cuneiforme ed ecto-cuneiforme) e il cuboide, con lo scafoide inserito fra le due serie. A seconda che poggino al suolo tutto il p., solo le falangi, oppure soltanto l'unghia, i mammiferi vengono detti plantigradi, digitigradi o unguligradi. Gli equini attuali hanno un solo dito e un solo osso del metatarso. Negli animali invertebrati il p. è presente solo nei molluschi, costituito da una massa muscolare posta ventralmente e che costituisce, sia pure in forme e consistenza diverse a seconda delle specie, il principale organo di locomozione. P. o zampe sono detti gli arti di cui sono dotati gli artropodi, mentre ne costituiscono solo un abbozzo i tentacoli che circondano il capo dei cefalopodi. - Zool. - Organo della deambulazione dei molluschi. Nei gasteropodi occupa tutta la faccia centrale del corpo e permette la deambulazione dell'animale o mediante contrazione o attraverso i battiti delle apposite ciglia di cui è provvisto. Dal p. è secreta una mucosa che assume successivamente consistenza calcarea e che racchiude la conchiglia allo stato di riposo. Negli eteropodi assume la forma di pinna natatoria e viene detto pterigopodio. Nei lamellibranchi il p. viene usato sia per la deambulazione sia per scavare delle fosse nella sabbia. Ha forma conica e secerne una sostanza attraverso la quale l'animale ha la possibilità di fissarsi al suolo o ad oggetti immersi nell'acqua. Nei cefalopodi si ha la completa differenziazione del p., che risulta diviso in diversi tentacoli muscolari muniti di ventose. - Zoot. - Negli equini e nei bovini, regione posta all'estremità della gamba, rivestita dallo zoccolo e dalle unghie. Lo zoccolo, dalla forma di cono tronco, è costituito da materiale corneo e formato da tre parti: la parte esterna, detta muraglia, e le parti che costituiscono la base, la suola e il fettone. All'interno della struttura dello zoccolo si trova il tuello, che costituisce la parte viva del p. I tessuti che formano la sezione cornea dello zoccolo sono detti tessuti cheratogeni e si trovano tra il tuello e la parte interna dello zoccolo. La funzione anatomica del p. è quella di rendere possibile la deambulazione, assorbendo le spinte verticali che provengono dagli arti e attutendo gli urti che provengono dal contatto con il suolo.
Il corpo umano dopo la morte; salma. Un c. può essere oggetto di indagini anatomo-patologiche o medico-legali qualora siano dubbie le condizioni del decesso. - Dir. - Il codice penale punisce: 1) con la reclusione da due a sette anni, chiunque distrugge, sopprime o sottrae un c., o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri; la pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia; 2) con la reclusione fino a tre anni, chi lo occulta o ne nasconde le ceneri; 3) con la reclusione fino a sei mesi o con una multa, chiunque disseziona o altrimenti adopera un c. a scopi scientifici o didattici in casi non consentiti dalla legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso quando il colpevole sappia che il c. è stato da altri mutilato, occultato o sottratto; 4) con la reclusione da uno a tre anni, chiunque commetta atti di vilipendio sopra un c. o sulle sue ceneri; e con la reclusione da tre a sei anni, se il colpevole lo deturpa o mutila, o commette, comunque su questo, atti di brutalità o di oscenità. (dal latino persona, der. dell'etrusco phersu, in origine indicante la maschera degli attori). L'individuo (uomo o donna), senza specificazione ulteriore, considerato per lo più nei suoi rapporti sociali, nei suoi valori spirituali, e simili. • Dir. - P. fisica: ogni essere umano che, in quanto soggetto di diritto e quindi titolare di diritti e doveri, è considerato come punto di riferimento dell'ordinamento giuridico oggettivo. La p. fisica viene a esistere nel momento stesso della nascita di un essere umano, più precisamente quando il medesimo nasce vivo (mentre non è oggi richiesto il requisito della vitalità o idoneità del nato a continuare la vita). Alla p. fisica, in riferimento ai suoi rapporti con l'ambito sociale o con luoghi particolari, vengono riconosciuti determinati status (cittadinanza, famiglia, domicilio, residenza) che non sono cedibili e dai quali deriva l'insieme dei diritti-doveri di ciascuno. La p. fisica si estingue con la morte naturale dell'individuo, che determina anche la fine della sua capacità giuridica. Strettamente connessi alla vita naturale e giuridica della p. fisica sono gli atti dello stato civile. ║ P. giuridica: unità organica risultante da una collettività organizzata di p. o da un complesso di beni ai quali viene riconosciuta dallo Stato una capacità di diritti patrimoniali per il conseguimento di uno scopo sociale durevole e permanente. Elementi essenziali per l'esistenza di una p. giuridica sono quindi una pluralità di p., un complesso di beni, uno scopo lecito duraturo e determinato e, soprattutto, il riconoscimento da parte dello Stato. In funzione delle finalità oggettive è possibile distinguere tra p. giuridiche pubbliche e private: pubbliche sono quelle che si prefiggono finalità analoghe a quelle dello Stato (è il caso di regioni, province, comuni, camere di commercio, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ecc.); private sono quelle che operano per altri fini collettivi e la cui azione normalmente non ricade sotto il controllo dello Stato. Le p. giuridiche private si differenziano in associazioni e istituzioni. Mentre le associazioni sono collettività umane che si costituiscono al fine di raggiungere scopi comuni con mezzi propri e per il tramite di una libera attività, le istituzioni (che comprendono anche le fondazioni) sono organismi creati al fine di perseguire uno scopo estraneo a quello del fondatore, mediante un patrimonio appositamente destinato. Le p. giuridiche si costituiscono in genere con atto pubblico, le fondazioni anche con atto testamentario. Segue il riconoscimento giuridico, atto con il quale viene attribuita qualità di p. giuridica all'ente qualificato dagli elementi suddetti; esso è conferito di volta in volta con decreto del capo dello Stato o del prefetto, delegato a riconoscere le p. giuridiche per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia. Il riconoscimento può consistere in un conferimento generico (l'attribuzione deriva dalla semplice osservanza di alcune formalità) o specifico (verifica diretta delle condizioni richieste dalla legge). A seguito del riconoscimento l'ente può esprimere una propria volontà mediante gli organi preposti allo scopo e possedere un proprio patrimonio, dotato di completa autonomia. Perché avvenga effettivamente l'istituzione della p. giuridica è comunque necessaria la registrazione in un pubblico registro appositamente istituito. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata (qualora sia stata determinata), la sede della p. giuridica in oggetto e il cognome e il nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. Gli amministratori di una associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la p. giuridica, delle obbligazioni assunte. ║ P. interposta: p. che in un negozio giuridico, benché in realtà estranea allo scopo pratico dell'atto, sia interposta al fine di nascondere il vero interessato. La legge dichiara nulla la disposizione testamentaria a vantaggio delle p. incapaci a ricevere (quali i figli irriconoscibili, i figli naturali per una parte dell'eredità, il tutore non prossimo congiunto, ecc.), anche se fatta sotto nome d'interposta p. Sono reputate p. interposte (presunzione legale) il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della p. incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace. ║ Delitti contro la p.: l'insieme dei delitti riuniti nel titolo XII del libro II del Codice Penale. Sono suddivisi in tre categorie principali: delitti contro l'integrità fisica, delitti contro l'integrità morale e delitti contro la libertà individuale. Il primo capo contiene i delitti di omicidio, infanticidio per causa d'onore, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, percosse, lesioni personali, omicidio preterintenzionale, morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, omicidio e lesione personale a causa d'onore, omicidio colposo, lesioni personali colpose, abbandono di p. minori o incapaci, abbandono di un neonato per causa d'onore, omissione di soccorso. Nel secondo capo sono compresi ingiuria, diffamazione, diffamazione a mezzo stampa, offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative. Nella prima sezione del terzo capo sono previsti i delitti di riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi, plagio. Nella seconda sezione del predetto capo, sequestro di p., arresto illegale, indebita limitazione di libertà personale, abuso di autorità contro arrestati o detenuti, perquisizione e ispezione personale arbitrarie. Nella terza sezione, violenza privata, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, minaccia, stato di incapacità procurato mediante violenza. Nella quarta sezione, violazione di domicilio e violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Nella quinta sezione sono infine contemplati violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, cognizione, interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, rivelazione del contenuto di corrispondenza, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da p. addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, rivelazione del contenuto di documenti segreti, rivelazione di segreto professionale, rivelazione di segreti scientifici o industriali. ║ P. offesa dal reato: il soggetto passivo del reato, cioè colui il quale è titolare dello specifico interesse leso dal comportamento illecito. È distinta dalla p. danneggiata, titolare a sua volta dell'interesse al risarcimento del danno subito, sebbene le due figure possano coincidere. • Dir. internaz. - P. grata: individuo ammesso allo svolgimento di compiti particolari (generalmente in campo diplomatico) presso un Governo straniero. ║ P. protette: categorie di individui per le quali particolari accordi internazionali (segnatamente, le quattro Convenzioni di Ginevra e i relativi Protocolli) prevedono un trattamento specifico. Fra le categorie protette rientrano i feriti e i malati di guerra. • Filos. - V. PERSONALITÀ. • Psicol. - Il termine fu adottato e largamente usato da C.G. Jung che, con riferimento al significato originario di "maschera teatrale" (ossia la maschera che portava l'attore e che indicava la parte da lui rappresentata), lo assunse per indicare il "contegno che corrisponde alle esigenze della vita quotidiana dell'individuo". Secondo Jung ogni essere umano inserito in una società vive in una condizione di compromesso tra la sua reale natura e il ruolo che la società gli impone. P., in tale accezione, è perciò il ruolo sociale che ciascuno è chiamato a svolgere: "l'individuo prende un nome, acquista un titolo, occupa un impiego ed è questa o quella cosa. In un certo senso ciò è reale, ma in rapporto all'individualità del soggetto in questione è come una realtà secondaria, un mero compromesso, al quale talvolta altri partecipano ancor più di lui". La p. non è perciò altro che apparenza; un'apparenza però in cui è sempre presente l'individualità, la personalità integrale dell'individuo.
Laccio. Fune a nodo scorsoio; cappio per la cattura della selvaggina, degli uccelli o per altri usi. ║ Capestro. ║ Stringa. ║ Nastro tubolare. ║ Caccia col l.: sistema di caccia applicato soprattutto nel bracconaggio, consistente nel disporre, lungo i sentieri di passo degli animali da cacciare, l. a nodo scorsoio, in materiale vario a seconda delle dimensioni della selvaggina. Cordino. Corda sottile ma resistente utilizzata per scopi particolari. ● Sport - Nell'alpinismo, corda di piccolo diametro utilizzata in spezzoni nelle manovre di assicurazione e per chiudere l'imbragatura. Corpo. dal latino corpus: corpo, organismo). Porzione di materia limitata, che ha una propria forma, un proprio volume, un proprio peso. Oggetto, cosa. ● Fis. - I c. secondo il loro stato di aggregazione, sono solidi, liquidi o gassosi. Sono detti c. semplici quelli formati da un solo elemento, che nessuna azione chimica può scomporre; c. composti, quelli costituiti dall'unione chimica di due o più c. semplici. Tali c. non si possono separare con mezzi fisici. Le più importanti proprietà generali dei c. sono: impenetrabilità, estensibilità, divisibilità, porosità, compressibilità, elasticità, mobilità, inerzia. Proprietà particolari di certi c. sono solidità o fluidità, tenacia, duttilità, malleabilità, durezza, trasparenza. ● Bioch. - Complesso organizzato di materia che costituisce un individuo vivente. ● Ind. graf. - Grandezza delle lettere di un carattere tipografico, misurata nel senso dell'altezza delle lettere stesse, secondo un sistema speciale di misura la cui unità è il punto tipografico. ● Mil. - Parte dell'esercito che può considerarsi a se stante: c. sanitario. ● Dir. - C. del reato: oggetto con cui o su cui viene commesso il reato. ║ Ogni cosa od oggetto avente attinenza con il reato stesso. ● Diplom. - C. diplomatico: insieme degli agenti diplomatici che rappresentano i vari Stati, accreditati presso uno stesso Governo. Si riunisce per compiere atti o trattare questioni che siano di comune interesse per gli Stati rappresentati. ● Anat. - C. calloso: lamina di sostanza bianca che unisce i due emisferi cerebrali. ║ C. umano: è costituito da due grandi parti, una assile (testa e tronco) e una appendicolare (arti). Nella parte assile si ha la presenza in superficie dell'apparato tegumentario (cute e annessi, zone sottocutanee) sotto al quale sono disposti gli elementi dell'apparato locomotore (ossa, articolazioni e muscoli). Questi ultimi delimitano, poi, appositi spazi in cui sono racchiusi i principali visceri (spazi viscerali) e il sistema nervoso (spazi neurali). La parte appendicolare presenta, al contrario, una struttura costruttiva solida in virtù della quale, sotto l'apparato superficiale del tegumento, sono variamente collocati gli elementi dell'apparato locomotore individuati tra loro da spazi connettivali o logge. Più in particolare, le principali regioni topografiche del c. umano si dividono in varie parti. ║ Testa: è formata da regioni superficiali (occipitofrontale, temporale, auricolomastoidea); cavità (meningi, encefalo); faccia (naso, bocca, occhi, regione parotideomasseterina, regione infratemporale, regione sfenopalatina). ║ Collo: è formato da zone sopraioidea e sottoioidea; regione sternocleidomastoidea; regione sopraclavicolare. ║ Torace: è formato da parete (regione sternale, regione costale, regione diaframmatica); cavità (pleure, polmoni); mediastino (anteriore e posteriore). ║ Addome: è formato da parete (zona sternocostopubica, zona ombelicale, regione costoiliaca, regione inguinoaddominale); cavità (peritoneale, retroperitoneale, extraperitoneale pelvica). ║ Perineo: anteriore e posteriore. ║ Regione mediana dorsale del tronco: è formata da nuca, dorso, zona lombare, zona sacrococcigea, canale vertebrale. ║ Arto superiore: è formato da spalla (scapola, zona deltoidea, ascella); braccio (anteriore e posteriore); gomito (anteriore e posteriore); avambraccio (anteriore e posteriore); polso (anteriore e posteriore); mano (regione palmare e dorsale); dita (regione flessoria, regione dorsale o estensoria). ║ Arto inferiore: è formato da anca (glutei, regione inguinofemorale); coscia (anteriore e posteriore); ginocchio (anteriore e posteriore); gamba (anteriore e posteriore); collo del piede (zone anteriore e posteriore); piede (zone dorsale e plantare). ║ La divisione degli organi fondamentali del c. umano può anche essere eseguita con un criterio sistematico, assegnando cioè ciascuno di essi all'apparato morfo-funzionale di cui entra a far parte (anziché dividerli secondo la zona che occupano); si distinguono, in questo caso, i seguenti sistemi: tegumentario; locomotore (scheletro, muscoli, articolazioni); cardiocircolatorio; digerente; respiratorio; urogenitale; endocrino; nervoso; organi di senso (gusto, olfatto, tatto, udito e visione). ● St. - C. Sanctorum: nel Medioevo zone di alcune città, che includevano le chiese principali urbane, sulle quali si estendeva la giurisdizione civile del vescovo, mentre il resto della città dipendeva da un feudatario o costituiva un Comune. Esplorazione virtuale del corpo umano
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