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Marìttimo.

(dal latino maritimus). Che è attinente al mare, che si trova in prossimità di esso. ║ Relativo a fatti, discipline, norme, tasse o pedaggi, commercio e organizzazione della navigazione per mare, specialmente in contrapposizione a corrispondenti attività, terrestri o aeree. ║ I m.: categoria generale dei lavoratori che svolgono le proprie attività in mare, nei porti, nei cantieri navali e simili. In particolare, come qualifica professionale, chi provvede ai trasporti di cose o di persone con natanti a vela, a vapore o a remi. • Geogr. - Clima m.: clima delle regioni m. (opposto a clima continentale), caratterizzato da una modesta escursione termica sia annua, sia diurna, grazie all'opera termoregolatrice della massa liquida del mare. • Econ. - Economia m.: termine indicante in genere le attività economiche connesse alla navigazione m. • Bot. - Pianta m.: pianta terrestre che ha il suo habitat naturale nei pressi delle coste marine. • Dir. - Diritto m.: codice delle norme che regolano la navigazione e i rapporti che sussistono tra l'armatore, il capitano di vascello e l'equipaggio, nonché tra i precedenti e gli utenti del servizio. In particolare, l'organizzazione amministrativa e la disciplina dei lavoratori m. sono competenze degli organi della Marina Mercantile, ai quali spetta anche la compilazione delle "matricole" cui devono essere iscritti tutti i lavoratori del mare, ciascuno secondo la categoria di appartenenza. ║ Assicurazione m.: assicurazione che ha per oggetto la copertura dei rischi cui vanno soggette navi e galleggianti di ogni specie, i loro attrezzi, accessori e merci durante una traversata m. • St. del dir. - Primi esempi di una legislazione in campo m. si ebbero già in epoca romana (Lex Rhodia de iactu) e durante l'Impero bizantino (Nómos Rhodíon Nautikós). Di maggior interesse, tuttavia, appaiono i numerosi statuti m. emessi nel Medioevo dalle principali città marinare italiane. Da questi testi, che confluirono in seguito nel più ampio Consolato del mare di Barcellona (V. CONSOLATO DEL MARE), documento fondamentale per buona parte dell'età moderna, ebbe origine il diritto m. comune del Mediterraneo. Carattere di regolamentazione del diritto m. assunsero anche l'Atto di navigazione di Cromwell (1651) e la famosa ordinanza per la marina di Luigi XIV (1681). Nella codificazione napoleonica, il diritto m. fu privato della sua autonomia legislativa e fu annesso al codice di commercio in qualità, appunto, di commercio m. Analogamente, il diritto m. privato fu disciplinato in Italia nel 1882 all'interno del codice di commercio, mentre le norme di diritto amministrativo e di diritto penale relative alla navigazione continuarono a costituire oggetto del codice della marina mercantile. Dal 1942 il diritto m. pubblico e privato è stato incluso nel più generale codice della navigazione, che unifica la disciplina di ogni forma di navigazione m. ed aerea, fondendo in un solo corpo di leggi il diritto m. e quello aeronautico. • Edil. - Opere m.: opere inerenti i litorali, le coste e i porti, comprendenti, ad esempio, moli di ridosso e frangionde, dighe portuali, gettate o scogliere che regolano la foce di canali, ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse per lo scarico delle navi, fari, ecc.: in generale, ogni opera il cui scopo sia di mantenere profondo e spurgato un porto, facilitandone l'accesso o l'uscita e aumentandone la sicurezza. La competenza nella costruzione delle opere m. spetta al ministero dei Lavori Pubblici, il quale agisce, in questo campo, attraverso gli uffici speciali del Genio civile per le opere m.