(dal latino
maritimus). Che è attinente al mare, che si trova in
prossimità di esso. ║ Relativo a fatti, discipline, norme, tasse o
pedaggi, commercio e organizzazione della navigazione per mare, specialmente in
contrapposizione a corrispondenti attività, terrestri o aeree. ║
I m.: categoria generale dei lavoratori che svolgono le proprie
attività in mare, nei porti, nei cantieri navali e simili. In
particolare, come qualifica professionale, chi provvede ai trasporti di cose o
di persone con natanti a vela, a vapore o a remi. • Geogr. -
Clima
m.: clima delle regioni
m. (opposto a clima continentale),
caratterizzato da una modesta escursione termica sia annua, sia diurna, grazie
all'opera termoregolatrice della massa liquida del mare. • Econ. -
Economia m.: termine indicante in genere le attività economiche
connesse alla navigazione
m. • Bot. -
Pianta m.: pianta
terrestre che ha il suo habitat naturale nei pressi delle coste marine. •
Dir. -
Diritto m.: codice delle norme che regolano la navigazione e i
rapporti che sussistono tra l'armatore, il capitano di vascello e l'equipaggio,
nonché tra i precedenti e gli utenti del servizio. In particolare,
l'organizzazione amministrativa e la disciplina dei lavoratori
m. sono
competenze degli organi della Marina Mercantile, ai quali spetta anche la
compilazione delle "matricole" cui devono essere iscritti tutti i lavoratori del
mare, ciascuno secondo la categoria di appartenenza. ║
Assicurazione
m.: assicurazione che ha per oggetto la copertura dei rischi cui vanno
soggette navi e galleggianti di ogni specie, i loro attrezzi, accessori e merci
durante una traversata
m. • St. del dir. - Primi esempi di una
legislazione in campo
m. si ebbero già in epoca romana (
Lex
Rhodia de iactu) e durante l'Impero bizantino (
Nómos
Rhodíon Nautikós). Di maggior interesse, tuttavia, appaiono i
numerosi statuti
m. emessi nel Medioevo dalle principali città
marinare italiane. Da questi testi, che confluirono in seguito nel più
ampio
Consolato del mare di Barcellona (V.
CONSOLATO DEL MARE), documento fondamentale per buona parte
dell'età moderna, ebbe origine il diritto
m. comune del
Mediterraneo. Carattere di regolamentazione del diritto
m. assunsero
anche l'
Atto di navigazione di Cromwell (1651) e la famosa ordinanza per
la marina di Luigi XIV (1681). Nella codificazione napoleonica, il diritto
m. fu privato della sua autonomia legislativa e fu annesso al codice di
commercio in qualità, appunto, di commercio
m. Analogamente, il
diritto
m. privato fu disciplinato in Italia nel 1882 all'interno del
codice di commercio, mentre le norme di diritto amministrativo e di diritto
penale relative alla navigazione continuarono a costituire oggetto del codice
della marina mercantile. Dal 1942 il diritto
m. pubblico e privato
è stato incluso nel più generale codice della navigazione, che
unifica la disciplina di ogni forma di navigazione
m. ed aerea, fondendo
in un solo corpo di leggi il diritto
m. e quello aeronautico. •
Edil. -
Opere m.: opere inerenti i litorali, le coste e i porti,
comprendenti, ad esempio, moli di ridosso e frangionde, dighe portuali, gettate
o scogliere che regolano la foce di canali, ripe artificiali, banchine, scali,
darsene mercantili, macchine fisse per lo scarico delle navi, fari, ecc.: in
generale, ogni opera il cui scopo sia di mantenere profondo e spurgato un porto,
facilitandone l'accesso o l'uscita e aumentandone la sicurezza. La competenza
nella costruzione delle opere
m. spetta al ministero dei Lavori Pubblici,
il quale agisce, in questo campo, attraverso gli uffici speciali del Genio
civile per le opere
m.