Complesso di operazioni da compiere periodicamente per mantenere in stato di
perfetta efficienza e di buona conservazione qualunque cosa soggetta a essere
deteriorata in tutto o in parte da cause ambientali o dall'uso. La
m.
può essere
ordinaria o
straordinaria: la prima riguarda di
solito le parti più soggette a deterioramento o usura prodotti dall'uso,
e deve essere eseguita a periodi ben determinati, mentre la seconda è
intesa come revisione generale e verifica del complesso e viene eseguita a
intervalli maggiori di tempo e a scopo soprattutto prudenziale. Le spese
inerenti alla
m. ordinaria di una cosa data in godimento, sotto qualunque
forma, sono a carico di chi tale cosa usa a suo profitto. È invalso oggi
l'uso di affidare la
m., specie nel caso di edifici, macchine di ogni
genere e impianti completi, a ditte specializzate e particolarmente attrezzate
per compiere tal genere di lavori. • Dir. -
Azione di m.: mira a
tutelare chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto
reale sopra un immobile o di una universalità di mobili, che duri da
oltre un anno. Se il possesso è stato acquistato in modo violento o
clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal
giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.