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Manutenzione.

Complesso di operazioni da compiere periodicamente per mantenere in stato di perfetta efficienza e di buona conservazione qualunque cosa soggetta a essere deteriorata in tutto o in parte da cause ambientali o dall'uso. La m. può essere ordinaria o straordinaria: la prima riguarda di solito le parti più soggette a deterioramento o usura prodotti dall'uso, e deve essere eseguita a periodi ben determinati, mentre la seconda è intesa come revisione generale e verifica del complesso e viene eseguita a intervalli maggiori di tempo e a scopo soprattutto prudenziale. Le spese inerenti alla m. ordinaria di una cosa data in godimento, sotto qualunque forma, sono a carico di chi tale cosa usa a suo profitto. È invalso oggi l'uso di affidare la m., specie nel caso di edifici, macchine di ogni genere e impianti completi, a ditte specializzate e particolarmente attrezzate per compiere tal genere di lavori. • Dir. - Azione di m.: mira a tutelare chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili, che duri da oltre un anno. Se il possesso è stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.