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Mandato.

(dal latino mandatum, der. di mandare: affidare). Incarico che viene affidato a qualcuno di compiere un'azione in vece e nell'interesse di altri. ║ Ordine, documento, foglio che reca per iscritto il m. ║ Contratto per il quale una persona si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra (V. OLTRE). • Ant. - Messo, ambasciatore, legato. • Econ. - M. di credito: contratto in base al quale una persona si impegna verso un'altra e su richiesta di questa a far credito a una terza. La persona che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro. Colui che ha accettato l'incarico non può rinunciarvi, mentre chi lo ha conferito può revocarlo. Se le condizioni patrimoniali del terzo o di colui che ha conferito l'incarico sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico può rifiutarsi di eseguirlo; se tuttavia egli l'esegue, il mandante è esonerato dalla fideiussione. Il m. di credito può anche essere stipulato oralmente. ║ M. di pagamento: atto emesso dall'amministrazione centrale e con il quale viene ordinato a una qualsiasi tesoreria (centrale o provinciale) di pagare una determinata somma a una persona (m. individuale) o a più persone (m. collettivo). Di regola, l'ordine di pagamento viene effettuato da un "agente ordinatore" e l'atto materiale del versamento da un "agente pagatore". ║ M. finanziario: il documento contabile che nell'ordinamento statale viene usato dall'amministrazione per compiere i propri pagamenti. ║ M. a disposizione: ordine di accreditamento a favore di un funzionario che, entro i limiti della somma prevista, può emettere a sua volta m. o buoni di pagamento intestati ai creditori di un ente pubblico. ║ M. di rimborso: nelle spedizioni contro assegno è lo scontrino rilasciato al mittente dal vettore e da questi quietanzato all'atto del rimborso. • Dir. rom. - Contratto consensuale bilaterale, per cui una delle parti (mandatario o procuratore) si obbliga gratuitamente a eseguire una prestazione, a portare a termine un affare per conto dell'altra parte (mandante), dalla quale ha ricevuto l'incarico. Il m. è per sua essenza gratuito. La prassi sociale introdusse però l'uso di retribuire mediante donativi o attestati onorifici per alcuni m.. Era previsto comunque il rimborso delle spese e il compenso per gli eventuali danni subiti dal mandatario. Il mandatario doveva eseguire il m. secondo le istruzioni ricevute, rendere i conti, restituire ciò che non aveva speso e quanto aveva percepito a titolo di usura; il mandante era d'altro canto obbligato verso il mandatario per le spese fatte, per le perdite subite e per gli interessi delle somme anticipate. Qualora il mandatario fosse venuto meno al suo dovere, il mandante disponeva di un'apposita azione, detta actio mandati. Verso i terzi il mandatario acquisiva i diritti e assumeva gli obblighi personalmente del mandante (salvo che si trattasse di mandatum post mortem) o del mandatario, per revoca o rinunzia del m. • Dir. civ. - Contratto col quale uno dei contraenti si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altro (art. 1703). È fondamentale per il diritto vigente distinguere tra m. con o senza rappresentanza (V. OLTRE). Il m. è un contratto consensuale, perché si basa sull'accordo delle parti; è obbligatorio, perché dà origine soltanto ai rapporti personali ed è un contratto a titolo oneroso. La misura del compenso, se non è stata stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi, altrimenti è stabilita dal giudice. I doveri del mandatario verso il mandante sono di eseguire il m. affidatogli con la diligenza che ciascuno usa nel curare i propri affari (con la "diligenza del buon padre di famiglia"); di eseguire il m. nei limiti fissati nel contratto. Se il mandatario esorbita dal m. l'atto compiuto resta a carico suo, se il mandante non lo ratifica; di dare comunicazione al mandante dell'avvenuta esecuzione del m.: di rendere, al termine dell'incarico, il conto del suo operato e rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del m., con gli interessi legali sulle somme riscosse. Se il m. è con rappresentanza, il mandatario deve al termine del rapporto restituire la procura. Il mandante, a sua volta, deve somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del m. e per l'adempimento delle obbligazioni contratte dal mandatario in nome proprio; rimborsargli le spese fatte con gli interessi legali e i maggiori danni e pagargli il compenso stabilito, salvo che il m. sia gratuito. Il m. può estinguersi anzitempo per scadenza del termine (se questo era previsto dalle parti) o per il compimento dell'affare: e inoltre per revoca da parte del mandante; per rinunzia del mandatario (è ammessa solo la "giusta causa"); per morte o sopravvenuta incapacità del mandante o del mandatario. ║ M. con rappresentanza: quando gli effetti giuridici dell'agire del mandatario si producono direttamente nei confronti del mandante stesso. Il mandatario, cioè, agisce "per conto e nel nome" del mandante. ║ M. senza rappresentanza: quando il mandatario agisce in nome proprio cosicché acquista i diritti e assume egli stesso gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Si stabiliscono perciò rapporti diretti tra il mandatario e il terzo, non tra il mandante e il terzo soggetto. ║ M. speciale: se è conferito per un solo affare. ║ M. generale: quando è esteso a tutti gli affari del mandante. A differenza del m. speciale, quello generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione se non sono indicati espressamente. • Dir. proc. - M. alle liti: procura conferita ad un avvocato o ad un procuratore perché rappresenti un soggetto in giudizio (art. 83). Il m. deve essere scritto e deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. ║ Nell' ambito processuale penale, il m. si configura come una restrizione della libertà individuale del presunto imputato al fine di assicurarne la presenza al processo. ║ M. di comparizione: decreto del giudice con cui si ingiunge all'imputato di presentarsi davanti a lui in giorno e ora determinati, con l'avvertimento dell'emissione del m. di accompagnamento a mezzo della forza pubblica qualora non aderisca all'invito. ║ M. di accompagnamento: decreto del giudice istruttore o della sezione istruttoria o del pretore diretto alla polizia giudiziaria tendente ad avere la presenza della persona imputata di un reato per interrogarla. Può emettersi quando vi è fondato motivo di ritenere che il m. di comparizione rimanga senza effetto. ║ M. di arresto: decreto del giudice consistente nel comando diretto alla polizia giudiziaria di condurre in carcere l'imputato o di custodirlo altrove poiché lo stato d'arresto lo pone a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del m. di cattura. Se il m. di arresto non è convertito (entro venti giorni) in quello di cattura, l'imputato deve essere posto in libertà. Il m. di arresto può emettersi solo quando la legge impone o autorizza il m. di cattura. ║ M. di cattura: decreto del giudice consistente nel comando diretto alla polizia giudiziaria tendente a tradurre una persona in carcere in stato di custodia preventiva. Può essere emesso in sede di istruzione del procedimento, nel periodo degli atti preliminari al giudizio, nel dibattimento. È obbligatorio o facoltativo. È obbligatorio per i delitti contro la personalità dello Stato per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso il delitto di alterazione di stato; per il delitto di alienazione o acquisto di schiavi; per il delitto di commercio clandestino di stupefacenti; per il delitto di falsificazione di monete. È facoltativo per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato è stato più di due volte condannato per delitto non colposo o è stato altre volte condannato per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga; per i delitti colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni. • Dir. costituz. - M. parlamentare: rapporto che lega l'uomo politico eletto ai suoi elettori. Tra circoscrizione (elettori) ed eletti sussistono rapporti che hanno i caratteri dell'istituto privatistico del m.. Si deve distinguere tra m. imperativo e m. rappresentativo. Il primo conferisce al deputato eletto pieni poteri limitatamente ai punti del programma esposto ed approvato preventivamente agli elettori. Il secondo lascia più libertà e discrezionalità al deputato eletto, che diventa rappresentante della nazione. Il m. imperativo si ritrova negli Stati Generali di Francia, il cui primo atto consisteva nell'esame del titolo sul quale si fondava il m., la verifica dei poteri. Il deputato mandatario aveva il preciso m. di rispondere nella maniera prefissata alle domande preventivamente formulate dal re all'atto della convocazione degli Stati Generali. Nel caso di domande non previste, il deputato poteva rifiutarsi di rispondere. Il re aveva facoltà di aggiornare gli Stati Generali perché i deputati potessero munirsi di nuovi poteri. Nelle costituzioni moderne è accolto il principio opposto. Il deputato ha una rappresentanza integrale, non già quella di una porzione del territorio nazionale. "Ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di m." (art. 67 della nostra Costituzione). • Dir. internaz. - M. internazionale: istituto creato dalla Società delle Nazioni nel 1919 col quale si affidò alle principali potenze alleate l'amministrazione territoriale delle colonie possedute dalla Germania nell'Africa e nel Pacifico e i territori della Turchia genericamente non compresi entro i suoi nuovi confini determinati dagli Stati vincitori. Il principio fondamentale del m. internazionale era quello dell'assunzione del "benessere e dello sviluppo dei popoli non ancora in grado di reggersi da sé, nelle condizioni particolarmente difficili del mondo moderno" (art. 22 del patto della Società delle Nazioni). Vennero configurati tre tipi di m., contrassegnati dalle lettere A, B, C. Il m. di tipo A fu adottato per alcuni territori distaccati della Turchia (Siria, Iraq, Palestina, Transgiordania); il m. di tipo B per le colonie tedesche dell'Africa centrale; il m. di tipo C per il Sud-Est africano e le colonie tedesche del Pacifico. L'istituto del m. fu creato per due scopi fondamentali: curare il benessere materiale, morale e politico delle popolazioni locali e assicurare condizioni di uguaglianza per gli scambi e il commercio a favore degli Stati membri della Società delle Nazioni. Di fronte alla Società gli Stati mandatari avevano l'obbligo di presentare una relazione annuale concernente i territori sui quali esercitavano il m.. Il regime del m. non corrispose però alle aspettative dei fondatori e alle disposizioni del patto della Società delle Nazioni. Nella sostanza, le potenze mandatarie perseguirono una politica tendente a trasformare i territori di m. in colonie. Il m. sull'Iraq ebbe termine nel 1932, a seguito della sua ammissione nella Lega delle Nazioni; quelli sulla Transgiordania, sul Libano e sulla Siria nel 1946; e il m. sulla Palestina nel 1948. Negli stessi anni tutti i Paesi di m. B e C, tranne l'Africa del Sud-Est, furono sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria per mezzo di convenzioni fra gli Stati amministratori e l'ONU. ║ M. diplomatico: compito che lo Stato inviante affida al suo agente accreditato presso uno Stato straniero; qualsiasi compito che un ente internazionale, titolare del diritto di legazione, affida a un suo rappresentante che venga accreditato presso un ente internazionale. Il m. diplomatico può essere aperto quando s'identifica con il contenuto delle credenziali; segreto se contempla anche istruzioni strettamente riservate.