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Mancìpium.

Espressione ricorrente nel diritto romano con diversi significati; in origine forse sinonimo di mancipatio (V.) e nel contempo della cosa alienata; più tardi anche sinonimo di schiavo; più tardi ancora si indicò col termine in mancipio o in causa mancipi la condizione giuridica (varia nel tempo) dei figli e della moglie manomessi dal pater familias. Ha fondamentale importanza la distinzione fra res mancipi e res nec mancipi, in cui tale termine acquista un significato di proprietà, a indicare la diversa posizione giuridica di certi beni (fondi, schiavi, ecc.) a seconda che si trovassero in suolo italico o nelle province in relazione anche alla forma richiesta per la loro alienazione.