Il maltrattare; l'essere maltrattati. • Dir. - Il Codice Penale prevede il
reato di
m. in famiglia o verso fanciulli. Lo commette chi maltratta una
persona della famiglia o un minore degli anni quattordici, o una persona
sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o
di un'arte. È punito con la reclusione da uno a cinque anni; se dal reato
deriva una lesione personale grave, la pena è della reclusione da quattro
a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, si applica la reclusione da
sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione è da dodici a
venti anni. ║
M. di animali: una delle contravvenzioni concernenti
la polizia dei costumi. Vi incorre chi compie atti di crudeltà verso
animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture,
ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per
età. La pena è dell'ammenda. Se il colpevole è un
conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del
mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale. Alla
stessa pena dell'ammenda predetta soggiace chi, anche per solo fine scientifico
o didattico, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico sottopone animali
vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è aumentata se gli
animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici i quali importino strazio
o sevizie.