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Maltrattamento.

Il maltrattare; l'essere maltrattati. • Dir. - Il Codice Penale prevede il reato di m. in famiglia o verso fanciulli. Lo commette chi maltratta una persona della famiglia o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. È punito con la reclusione da uno a cinque anni; se dal reato deriva una lesione personale grave, la pena è della reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, si applica la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione è da dodici a venti anni. ║ M. di animali: una delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi. Vi incorre chi compie atti di crudeltà verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età. La pena è dell'ammenda. Se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale. Alla stessa pena dell'ammenda predetta soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è aumentata se gli animali sono adoperati in giochi o spettacoli pubblici i quali importino strazio o sevizie.