Termine generico designante ogni condizione abnorme di un organismo vivente
(animale o vegetale) costituita dalla comparsa di danni organici, locali o
generali o di disturbi funzionali, e caratterizzata da un andamento evolutivo
verso un esito, che può essere, a seconda dei casi, la guarigione, la
morte o l'adattamento a nuove condizioni di vita. Comunemente con il termine
m. può indicarsi sia il fatto morboso in sé considerato
genericamente nelle sue caratteristiche, sia il singolo fatto morboso
considerato nel suo svolgersi e nella sua durata. • Med. - Processo che
consta di un concatenamento di manifestazioni essenzialmente consistenti in: 1)
alterazioni prodotte, direttamente o indirettamente, dalla causa di
m.;
2) fenomeni di reazione difensiva dei tessuti alle medesime; 3) processi
riparativi o di adattamento. Esiste però una categoria
sui generis
di
m., i tumori, in cui i vari fenomeni morbosi hanno caratteristiche del
tutto peculiari. Dal concetto di
m. vengono esclusi i cosiddetti
stati
patologici, ossia quelle stazionarie condizioni di anormalità
morfologica o funzionale, ereditaria, congenita o acquisita, in cui non vi sono
tessuti od organi in condizioni di sofferenza e che sono compatibili con uno
stato generale di buona salute. Il concetto di
m. va altresì
distinto da quello di
sindrome che prescindendo dall'eziopatogenesi, fa
riferimento semplicemente al gruppo di sintomi la cui coesistenza caratterizza
una o più
m., e da quello di
diatesi che designa un
complesso di condizioni predisponenti a determinate forme morbose. Le
classificazioni delle
m. sono diverse; le più comuni sono basate
su criteri etiologici oppure di sede (
m. della pelle, degli occhi, ecc.);
su criteri sociali (
m. del lavoro). In base al decorso le
m. si
distinguono in
acute e
croniche; secondo che esse abbiano origine
dall'interno dell'organismo o dall'esterno, in
endogene ed
esogene; con riferimento alla modalità di trasmissione invece, in:
acquisite, ereditarie, congenite, connatali. • Bot. - Le
m.
delle piante sono state classificate secondo vari criteri: o in base all'agente
eziologico (parassiti vegetali, fattori nutrizionali, ecc.) o secondo l'ordine
sistematico delle piante ospiti. Di solito in patologia vegetale si adotta la
seguente classificazione:
m. da agenti parassitari organizzati, e
cioè da animali e da piante;
m. da virus; alterazioni di natura non
parassitaria. • Dir. -
Assicurazione contro le m.: la prima
applicazione del principio della obbligatorietà di tale forma di
assicurazione sociale si è avuta in Germania, con la legge del 1883,
limitata ai dipendenti dell'industria; a essa seguirono l'Austria nel 1888 e
l'Ungheria nel 1891. Ma solo dopo la prima guerra mondiale il principio si
estese a numerosi Stati, mentre in quelli in cui il principio stesso non
prevalse veniva in ogni modo incoraggiata la previdenza libera. In Italia era
prevista una assistenza contro le
m., esercitata da apposite casse mutue
paritetiche, costituite in base ai contratti collettivi di lavoro. Con la
creazione (1943) dell'Istituto per l'assistenza di
m. dei lavoratori, poi
chiamato Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
m., s'intese
dar vita a un ente in cui sarebbero dovute confluire tutte le forme di
assistenza
m. ai lavoratori. I principi sui quali è basata la
generale assicurazione contro le
m. sono quelli delle prestazioni dirette
(fornite cioè direttamente dall'ente assicuratore) e della adozione, per
quanto possibile, del medico di famiglia. Le prestazioni sono di due specie:
economiche e sanitarie. ║
Assicurazione contro le m. professionali:
questa forma di assicurazione è stata introdotta nella legislazione
italiana solo nel 1929 e unificata, nella disciplina, all'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro. Per
m. professionale si intende la
m.
contratta nell'esercizio e a causa di determinate lavorazioni tassativamente
indicate nella legge. La differenza tra l'assicurazione contro le
m.
professionali e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro consiste
essenzialmente nella maggior durata del periodo di carenza e nella più
elevata misura della riduzione della capacità lavorativa che dà
diritto alla indennizzabilità.