(o
Mala fede). Consapevolezza non confessata di essere in errore e di
agire disonestamente a danno di altri. • Dir. - Nel linguaggio giuridico,
si intende per
m. il comportamento malizioso posto in essere nella
convinzione di pregiudicare un diritto altrui. Differisce dalla frode, che
è volontà di ingannare, e dal dolo (o frode nei contratti),
consistendo questo nell'adozione di raggiri diretti a carpire il consenso
dell'altro contraente e che può quindi essere causa di annullamento del
contratto, mentre la
m. da sé non produce questo effetto. È
invece prevista per la
m. una sanzione particolare, consistente nel
risarcimento del danno, per la parte che, conoscendo o dovendo conoscere
l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne dia notizia
all'altra parte che per tale ragione risente danno. Aspetti e sanzioni
particolari acquista la
m. a seconda del profilo giuridico sotto il quale
viene inquadrata e contemplata.