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Magistratura.

Il complesso degli organi statali a cui è conferita la potestà di conservare e attuare l'ordinamento giuridico dello Stato eliminando lo stato di incertezza, in oggetto al rapporto controverso l'ordine giuridico violato (giurisdizione penale). La m. è costituita da un complesso numeroso di organi giudiziari, la cui competenza si distingue per materia, per valore, per territorio e per grado. Ogni rapporto controverso, sia in campo penale sia in campo civile, deve essere sottoposto, successivamente, a due o anche a tre gradi di giurisdizione; generalmente i due primi gradi sono di merito e di legittimità. Dovere precipuo della m. è di attuare il diritto, cioè di giudicare attenendosi strettamente alle statuizioni della norma, e non ricorrendo a criteri arbitrari o personali; si dice, quindi, che il giudice interpreta, non crea la norma posta a base del suo giudizio. Gli atti emanati dagli organi giudiziari devono essere motivati, onde dare ai loro destinatari conoscenza della loro giustificazione giuridica e fornire i mezzi, eventualmente, per la loro impugnazione. Di regola, si pone la distinzione fra organi di giurisdizione ordinaria e organi di giurisdizione speciale. I primi giudicano di tutte le controversie che non siano assegnate a organi di giurisdizione speciale (pretori, tribunali, corti d'appello, ecc.); i secondi hanno invece una competenza limitata ad alcuni tipi di controversie (in materia doganale, di acque pubbliche, ecc.) oppure giudicano determinate persone in relazione alle loro funzioni o alle loro cariche (membri di una Camera giudicati per determinati reati dalla Camera stessa; militari in servizio sottoposti a tribunali militari, ecc.). Fra gli organi di giurisdizione speciale emergono per importanza gli organi di giurisdizione amministrativa, deputati a decidere le controversie fra cittadini e pubblica amministrazione; tali organi sono il Consiglio di Stato, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte dei Conti e il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) (V.), istituito con legge 6 dicembre 1971 come organo di giustizia amministrativa di primo grado, avente sede in ogni capoluogo di regione. Questi organi esercitano la tutela degli interessi legittimi e, in determinati casi, anche la tutela dei diritti soggettivi. La Costituzione italiana garantisce alla m. l'autonomia e l'indipendenza da ogni altro potere. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Possono essere, a norma di legge, nominati e anche eletti magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della m., adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Spetta al ministro della Giustizia promuovere l'azione disciplinare. Nel Consiglio superiore della m., che realizza e garantisce l'indipendenza dei magistrati, sono compresi elementi estranei a esso, per cui è evitato che l'ordine giudiziario venga a costituire un compartimento stagno, avulso dello Stato. ║ M. del lavoro: le controversie di lavoro sono giudicate in primo grado dal pretore o dal tribunale. Competente per territorio è il giudice nella cui giurisdizione si trova l'azienda, o una qualsiasi dipendenza di questa alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera alla fine del rapporto di lavoro. Giudice di appello, anche contro le sentenze del pretore, è la sezione di corte d'appello, che funziona da m. del lavoro.