Il complesso degli organi statali a cui è conferita la potestà di
conservare e attuare l'ordinamento giuridico dello Stato eliminando lo stato di
incertezza, in oggetto al rapporto controverso l'ordine giuridico violato
(giurisdizione penale). La
m. è costituita da un complesso
numeroso di organi giudiziari, la cui competenza si distingue per materia, per
valore, per territorio e per grado. Ogni rapporto controverso, sia in campo
penale sia in campo civile, deve essere sottoposto, successivamente, a due o
anche a tre gradi di giurisdizione; generalmente i due primi gradi sono di
merito e di legittimità. Dovere precipuo della
m. è di
attuare il diritto, cioè di giudicare attenendosi strettamente alle
statuizioni della norma, e non ricorrendo a criteri arbitrari o personali; si
dice, quindi, che il giudice interpreta, non crea la norma posta a base del suo
giudizio. Gli atti emanati dagli organi giudiziari devono essere motivati, onde
dare ai loro destinatari conoscenza della loro giustificazione giuridica e
fornire i mezzi, eventualmente, per la loro impugnazione. Di regola, si pone la
distinzione fra
organi di giurisdizione ordinaria e organi di
giurisdizione
speciale. I primi giudicano di tutte le controversie che
non siano assegnate a organi di giurisdizione speciale (pretori, tribunali,
corti d'appello, ecc.); i secondi hanno invece una competenza limitata ad alcuni
tipi di controversie (in materia doganale, di acque pubbliche, ecc.) oppure
giudicano determinate persone in relazione alle loro funzioni o alle loro
cariche (membri di una Camera giudicati per determinati reati dalla Camera
stessa; militari in servizio sottoposti a tribunali militari, ecc.). Fra gli
organi di giurisdizione speciale emergono per importanza gli organi di
giurisdizione amministrativa, deputati a decidere le controversie fra cittadini
e pubblica amministrazione; tali organi sono il Consiglio di Stato, la Giunta
provinciale amministrativa, la Corte dei Conti e il TAR (Tribunale
Amministrativo Regionale) (V.), istituito con
legge 6 dicembre 1971 come organo di giustizia amministrativa di primo grado,
avente sede in ogni capoluogo di regione. Questi organi esercitano la tutela
degli interessi legittimi e, in determinati casi, anche la tutela dei diritti
soggettivi. La Costituzione italiana garantisce alla
m. l'autonomia e
l'indipendenza da ogni altro potere. Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso. Possono essere, a norma di legge, nominati e anche eletti magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
m., adottata
o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso. Spetta al ministro della Giustizia
promuovere l'azione disciplinare. Nel Consiglio superiore della
m., che
realizza e garantisce l'indipendenza dei magistrati, sono compresi elementi
estranei a esso, per cui è evitato che l'ordine giudiziario venga a
costituire un compartimento stagno, avulso dello Stato. ║
M. del
lavoro: le controversie di lavoro sono giudicate in primo grado dal pretore
o dal tribunale. Competente per territorio è il giudice nella cui
giurisdizione si trova l'azienda, o una qualsiasi dipendenza di questa alla
quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua
opera alla fine del rapporto di lavoro. Giudice di appello, anche contro le
sentenze del pretore, è la sezione di corte d'appello, che funziona da
m. del lavoro.