Edil. - Locale o gruppo di locali destinati alla conservazione e al deposito di
merci varie. I
m. possono anche servire alla distribuzione commerciale di
qualunque genere di derrata; in tal caso si chiamano
m. di vendita. Fra
questi sono compresi i
grandi m., i
m. a prezzo unico, i
supermercati e i
m. generali. Per i
m. di vendita, nei
quali sono esposti vari tipi di merci in genere a prezzo fisso per la vendita al
minuto, il costruttore deve tener presente la necessità di corredare il
m. vero e proprio, di tutti quei servizi che si rendono indispensabili
per il suo funzionamento e anche per offrire al pubblico quelle comodità
che ne facilitano l'affluenza (telefoni, agenzie bancarie, posta, bar,
ristorante, ecc.). Spesso i
m. di vendita sono costituiti da un unico
ampio salone al pianterreno o da più locali situati ai vari piani dello
stesso edificio nei quali le merci, ben suddivise, vengono esposte su appositi
banchi; si rendono necessari passaggi comodi, servizi d'ogni genere, e, nei
m. a più piani, i passaggi verticali: scale mobili o ascensori. La
costruzione di un
grande m., comporta anche la realizzazione, all'interno
di esso, di collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici, di strade - ove
necessario - di parcheggi utilizzabili dai clienti. Maggiormente si fa sentire
il bisogno di progettare nei minimi particolari un
grande m. quando
questo viene costruito alla periferia della città e viene a far parte dei
cosiddetti
shopping centers, tanto diffusi in America del Nord, nei quali
nulla deve mancare onde rendere più facili gli acquisti delle merci. Meno
esigenze hanno, naturalmente, i
m. privati, quelli cioè che sono
annessi a un edificio di abitazione, a una costruzione rurale, a un complesso
industriale, in quanto sono impiegati - per scopi particolari - direttamente dal
proprietario. Sotto l'aspetto commerciale della distribuzione essa comprende
oggi la grande distribuzione e la tradizionale forma di vendita al dettaglio.
Della prima fanno parte: i
m. a prezzo unico che offrono al pubblico una
grande varietà di merci a prezzo fisso e hanno un carattere popolare in
quanto destinati ai consumatori meno abbienti. In essi il pagamento della merce
acquistata viene effettuata presso lo stesso banco di vendita. In Italia sono
rappresentati particolarmente dai
m. Upim (fondati nel 1928) e Standa. I
grandi m. offrono merci varie (eccettuati gli alimentari) a una scala
prezzi che non presenta un limite massimo (cosa che invece si riscontra nei
m. a prezzo unico); altra caratteristica dei grandi
m. è la
qualità controllata delle merci. Tipico esempio in Italia di questa forma
commerciale di vendita è la Rinascente: ma ne esistono anche altri
similari, alcuni dei quali specializzati, per esempio, solo nella vendita di
articoli per l'abbigliamento (Coin). Il primo grande
m. sorse in Francia,
creato da Aristide Boucicaut nel 1852; si chiamava Bon Marché (il nome
esprime chiaramente il sistema commerciale usato). Sempre a Parigi, il Bon
Marché fu seguito, tre anni dopo, dal Louvre, dai
m. Printemps, da
La Samaritaine. Negli Stati Uniti i primi grandi
m. apparvero intorno al
1870 mentre in Inghilterra e in Germania fecero la loro comparsa molto
più tardi, e solo nel 1890 in altri Paesi d'Europa (Svizzera, Svezia,
Olanda, ecc.). I
supermercati sono organizzati quasi esclusivamente per
la vendita di prodotti alimentari, sono suddivisi in vari reparti che riuniscono
merci similari o di marche diverse; qui i prodotti sono preconfezionati e la
vendita utilizza il
self-service (auto-servizio), con ingresso libero e
pagamento presso le casse sistemate vicino all'uscita. I primi supermercati
fecero la loro apparizione negli Stati Uniti nel 1932 circa. In Italia, dopo un
vano tentativo effettuato a Milano (La Formica), il primo vero supermercato
apparve a Roma nel 1957. Da allora questi
m. di alimentari stanno sempre
più diffondendosi, principalmente nelle grandi città. Nei
m. generali vi possono essere particolari attrezzature come
cantine,
celle frigorifere, silos e addirittura locali di manifattura o confezione,
ecc. I
m. generali devono poter offrire buona conservazione dei prodotti
depositati, facile accessibilità ai vari reparti, massimo sfruttamento
dello spazio, garanzie contro il pericolo di incendio e di furto,
facilità di riempimento e di svuotamento. Le costruzioni possono essere a
un unico piano, a più piani sovrapposti, a silos, generalmente di cemento
armato. Importanti accorgimenti che il costruttore deve tener presenti sono: la
protezione dall'umidità, l'isolamento termico, le dimensioni delle porte
e delle finestre, sia per l'accesso dei carichi che per la quantità di
luce, la necessità di trasporti interni e quindi l'impiego di monorotaie
o di gru a ponte. L'architettura dev'essere soprattutto improntata alla
funzionalità; occorre perciò un grande sviluppo di fronti onde
facilitare lo scarico e il carico delle merci; una sopraelevazione dei pavimenti
per rendere attuabile lo scarico e il carico direttamente dai vagoni ferroviari
o dagli automezzi che consentano ogni manovra e gli spostamenti degli
autoveicoli, ecc. Di norma i
m. generali vengono costruiti in vicinanza
dei porti, nelle città marittime, e in prossimità degli scali
ferroviari, negli altri centri. In Inghilterra i primi
m. generali,
chiamati
docks, vennero costruiti intorno alla seconda metà del
XVII sec., e in vicinanza dei porti. In Italia i primi vennero eretti a Torino
(XIX sec.), poi a Napoli e a Senigallia. • Dir. -
M. generali: i
m. generali hanno per oggetto di provvedere alla custodia e alla
conservazione delle merci e derrate, sia nazionali che estere, di qualsivoglia
provenienza o destinazione, che vi siano depositate, e di rilasciare ai
depositanti che ne facciano espressa richiesta, speciali titoli di commercio
denominati
fede di deposito e
nota di pegno, a mezzo dei quali le
merci possono essere cedute e date in pegno senza rimuoverle dal luogo del
deposito. La loro istituzione e il loro esercizio sono sottoposti al controllo
da parte del ministero dell'industria e del commercio. I
m. generali sono
responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi
depositate, ad esclusione delle avarie e dei cali notevoli e dei casi di forza
maggiore; il depositante ha diritto di ispezionare le merci depositate e di
ritirare i campioni d'uso. I
m. generali, previo avviso al depositante,
possono procedere alla vendita delle merci quando al termine del contratto le
merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, oppure quando, nel
caso di deposito a tempo indeterminato, è decorso un anno dalla data del
deposito e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. La
vendita deve avvenire secondo determinate formalità dettate dalla legge.
La somma ricavata dalla vendita, dedotte le spese e quant'altro spetta ai
m. generali, deve essere tenuta a disposizione degli aventi diritto. Le
controversie che potessero sorgere fra i
m. generali e i depositanti
sull'applicazione delle tariffe, vengono risolte dalla Camera di Commercio.
Contro le decisioni di quest'ultima è ammesso ricorso al ministero
dell'industria e commercio. I
m. generali rispondono verso l'erario
pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sulle merci di cui assumono il deposito,
e sono sottoposti alle disposizioni della legge doganale o ai regolamenti
emanati dall'amministrazione finanziaria in virtù della legge stessa,
nonché, per quanto riguarda il deposito di esplosivi, di merci
infiammabili e corrosive o comunque nocive alla salute o pericolose per la
sicurezza pubblica, alle norme vigenti in materia. Vedi articoli 1.787-1.797
Cod. Civ.; RDL 1 luglio 1926 n. 2.290; L. 12 maggio 1930; RD 16 gennaio 1927 n.
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