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Magazzino.

Edil. - Locale o gruppo di locali destinati alla conservazione e al deposito di merci varie. I m. possono anche servire alla distribuzione commerciale di qualunque genere di derrata; in tal caso si chiamano m. di vendita. Fra questi sono compresi i grandi m., i m. a prezzo unico, i supermercati e i m. generali. Per i m. di vendita, nei quali sono esposti vari tipi di merci in genere a prezzo fisso per la vendita al minuto, il costruttore deve tener presente la necessità di corredare il m. vero e proprio, di tutti quei servizi che si rendono indispensabili per il suo funzionamento e anche per offrire al pubblico quelle comodità che ne facilitano l'affluenza (telefoni, agenzie bancarie, posta, bar, ristorante, ecc.). Spesso i m. di vendita sono costituiti da un unico ampio salone al pianterreno o da più locali situati ai vari piani dello stesso edificio nei quali le merci, ben suddivise, vengono esposte su appositi banchi; si rendono necessari passaggi comodi, servizi d'ogni genere, e, nei m. a più piani, i passaggi verticali: scale mobili o ascensori. La costruzione di un grande m., comporta anche la realizzazione, all'interno di esso, di collegamenti con i mezzi di trasporto pubblici, di strade - ove necessario - di parcheggi utilizzabili dai clienti. Maggiormente si fa sentire il bisogno di progettare nei minimi particolari un grande m. quando questo viene costruito alla periferia della città e viene a far parte dei cosiddetti shopping centers, tanto diffusi in America del Nord, nei quali nulla deve mancare onde rendere più facili gli acquisti delle merci. Meno esigenze hanno, naturalmente, i m. privati, quelli cioè che sono annessi a un edificio di abitazione, a una costruzione rurale, a un complesso industriale, in quanto sono impiegati - per scopi particolari - direttamente dal proprietario. Sotto l'aspetto commerciale della distribuzione essa comprende oggi la grande distribuzione e la tradizionale forma di vendita al dettaglio. Della prima fanno parte: i m. a prezzo unico che offrono al pubblico una grande varietà di merci a prezzo fisso e hanno un carattere popolare in quanto destinati ai consumatori meno abbienti. In essi il pagamento della merce acquistata viene effettuata presso lo stesso banco di vendita. In Italia sono rappresentati particolarmente dai m. Upim (fondati nel 1928) e Standa. I grandi m. offrono merci varie (eccettuati gli alimentari) a una scala prezzi che non presenta un limite massimo (cosa che invece si riscontra nei m. a prezzo unico); altra caratteristica dei grandi m. è la qualità controllata delle merci. Tipico esempio in Italia di questa forma commerciale di vendita è la Rinascente: ma ne esistono anche altri similari, alcuni dei quali specializzati, per esempio, solo nella vendita di articoli per l'abbigliamento (Coin). Il primo grande m. sorse in Francia, creato da Aristide Boucicaut nel 1852; si chiamava Bon Marché (il nome esprime chiaramente il sistema commerciale usato). Sempre a Parigi, il Bon Marché fu seguito, tre anni dopo, dal Louvre, dai m. Printemps, da La Samaritaine. Negli Stati Uniti i primi grandi m. apparvero intorno al 1870 mentre in Inghilterra e in Germania fecero la loro comparsa molto più tardi, e solo nel 1890 in altri Paesi d'Europa (Svizzera, Svezia, Olanda, ecc.). I supermercati sono organizzati quasi esclusivamente per la vendita di prodotti alimentari, sono suddivisi in vari reparti che riuniscono merci similari o di marche diverse; qui i prodotti sono preconfezionati e la vendita utilizza il self-service (auto-servizio), con ingresso libero e pagamento presso le casse sistemate vicino all'uscita. I primi supermercati fecero la loro apparizione negli Stati Uniti nel 1932 circa. In Italia, dopo un vano tentativo effettuato a Milano (La Formica), il primo vero supermercato apparve a Roma nel 1957. Da allora questi m. di alimentari stanno sempre più diffondendosi, principalmente nelle grandi città. Nei m. generali vi possono essere particolari attrezzature come cantine, celle frigorifere, silos e addirittura locali di manifattura o confezione, ecc. I m. generali devono poter offrire buona conservazione dei prodotti depositati, facile accessibilità ai vari reparti, massimo sfruttamento dello spazio, garanzie contro il pericolo di incendio e di furto, facilità di riempimento e di svuotamento. Le costruzioni possono essere a un unico piano, a più piani sovrapposti, a silos, generalmente di cemento armato. Importanti accorgimenti che il costruttore deve tener presenti sono: la protezione dall'umidità, l'isolamento termico, le dimensioni delle porte e delle finestre, sia per l'accesso dei carichi che per la quantità di luce, la necessità di trasporti interni e quindi l'impiego di monorotaie o di gru a ponte. L'architettura dev'essere soprattutto improntata alla funzionalità; occorre perciò un grande sviluppo di fronti onde facilitare lo scarico e il carico delle merci; una sopraelevazione dei pavimenti per rendere attuabile lo scarico e il carico direttamente dai vagoni ferroviari o dagli automezzi che consentano ogni manovra e gli spostamenti degli autoveicoli, ecc. Di norma i m. generali vengono costruiti in vicinanza dei porti, nelle città marittime, e in prossimità degli scali ferroviari, negli altri centri. In Inghilterra i primi m. generali, chiamati docks, vennero costruiti intorno alla seconda metà del XVII sec., e in vicinanza dei porti. In Italia i primi vennero eretti a Torino (XIX sec.), poi a Napoli e a Senigallia. • Dir. - M. generali: i m. generali hanno per oggetto di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate, sia nazionali che estere, di qualsivoglia provenienza o destinazione, che vi siano depositate, e di rilasciare ai depositanti che ne facciano espressa richiesta, speciali titoli di commercio denominati fede di deposito e nota di pegno, a mezzo dei quali le merci possono essere cedute e date in pegno senza rimuoverle dal luogo del deposito. La loro istituzione e il loro esercizio sono sottoposti al controllo da parte del ministero dell'industria e del commercio. I m. generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e dei cali notevoli e dei casi di forza maggiore; il depositante ha diritto di ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso. I m. generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci quando al termine del contratto le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, oppure quando, nel caso di deposito a tempo indeterminato, è decorso un anno dalla data del deposito e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. La vendita deve avvenire secondo determinate formalità dettate dalla legge. La somma ricavata dalla vendita, dedotte le spese e quant'altro spetta ai m. generali, deve essere tenuta a disposizione degli aventi diritto. Le controversie che potessero sorgere fra i m. generali e i depositanti sull'applicazione delle tariffe, vengono risolte dalla Camera di Commercio. Contro le decisioni di quest'ultima è ammesso ricorso al ministero dell'industria e commercio. I m. generali rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sulle merci di cui assumono il deposito, e sono sottoposti alle disposizioni della legge doganale o ai regolamenti emanati dall'amministrazione finanziaria in virtù della legge stessa, nonché, per quanto riguarda il deposito di esplosivi, di merci infiammabili e corrosive o comunque nocive alla salute o pericolose per la sicurezza pubblica, alle norme vigenti in materia. Vedi articoli 1.787-1.797 Cod. Civ.; RDL 1 luglio 1926 n. 2.290; L. 12 maggio 1930; RD 16 gennaio 1927 n. 126.