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Giudice.

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Giùdice.

L'organo cui è demandato l'esercizio della funzione giurisdizionale. Nell'ordinamento italiano, in relazione all'indole e all'ampiezza della giurisdizione, i g. si distinguono in ordinari e speciali. Nelle materie civili, sono g. ordinari il Conciliatore, il Pretore, il Tribunale, la Corte di appello, la Corte di cassazione. Sono g. penali ordinari il Pretore, il Tribunale, il Tribunale dei minorenni, la Corte di assise, la Corte di appello, la Corte di assise d'appello, la Corte di cassazione, nonché il G. istruttore, la Sezione istruttoria presso la corte di appello e il G. di sorveglianza. Sono g. penali speciali, prescindendo dai Tribunali militari di guerra, l'Intendente di finanza, il Comandante di porto capo di circondario, il Tribunale militare territoriale, il Tribunale militare di bordo, il Tribunale supremo militare e la Corte costituzionale (con giurisdizione limitata alle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri); nonostante che, eccezion fatta per i Tribunali militari e per la Corte costituzionale, l'articolo 102 della Costituzione prescriva che "non possono essere istituiti g. straordinari o g. speciali", e che la VI disposizione transitoria disponga nel suo primo comma che "entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti". Un'altra distinzione che solitamente si pone è quella tra g. monocratici e g. collegiali, secondo che l'organo giudicante sia formato da una sola persona fisica o da più persone fisiche. Alcuni g. infine hanno funzioni speciali: G. istruttore civile e penale (V. ISTRUZIONE); G. delegato (V. FALLIMENTO); G. costituzionale (V. CORTE COSTITUZIONALE); G. popolare (V. CORTE D'ASSISE). • St. - Magistrati che, presso gli antichi Ebrei, governavano una o più tribù in tempo di pace e le capitanavano in guerra. Non avevano stipendio fisso e dovevano vivere con i tributi e i regali che venivano loro offerti. La loro autorità era di origine religiosa piuttosto che politica e il loro compito fondamentale era quello di mantenere saldo il vincolo di fede della popolazione, dal momento che si credeva che un regresso della pratica religiosa avrebbe gravemente compromesso le sorti e la sicurezza dello Stato. Non essendo fissato alcun limite al numero dei fedeli sottoposti, nella medesima comunità poteva operare anche più di un g.

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GIUDICE DI PACE

Giudice istituito con la legge n. 374/1991, in sostituzione del giudice conciliatore. È competente per tutte le cause civili di modesto valore relative a beni mobili; al risarcimento dei danni per circolazione veicoli; a liti per i servizi condominiali. In sede penale, può decidere sui reati meno gravi per cui non vi siano particolari difficoltà interpretative e difficoltà di reperire prove. Viene nominato per quattro anni, riconfermabili, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, fra i cittadini italiani che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali; avere idoneità fisica e psichica; età compresa fra i trenta e i settantuno anni; possesso della laurea in giurisprudenza. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa dipendente, pubblica o privata.

TRIBUNALE

Organo della giurisdizione ordinaria con composizione monocratica (di regola) o collegiale (tre giudici). Ha competenza sia civile che penale. Nelle cause civili, ha competenza in tutte le materie escluse dal giudizio del giudice di pace; nelle cause penali, è competente per i reati che non sono di competenza della Corte d'assise. È, inoltre, giudice di secondo grado (d'appello) rispetto alle sentenze civili del giudice di pace.

Dal punto di vista territoriale, ha competenza su di un circondario più ristretto della Provincia.

CORTE D'ASSISE

Organo collegiale di giurisdizione ordinaria, formato da due giudici di carriera (giudici togati) e da sei giudici popolari, estratti a sorte fra i cittadini che abbiano la licenza di scuola media, godano dei diritti civili e politici e abbiano un'età compresa fra i trenta e i sessantacinque anni. Giudica in primo grado i più gravi reati, cioè in genere quelli da cui derivi la morte di una o più persone. La sua circoscrizione coincide con quella della Corte d'appello. In secondo grado, sulle sue sentenze, giudica la Corte d'assise d'appello, formata anch'essa da due giudici togati e da sei giudici popolari. Questi vengono scelti fra i cittadini che abbiano le stesse caratteristiche richieste per la Corte d'assise, eccetto per il titolo di studio che viene elevato alla scuola media superiore.

DIRITTI CIVILI

I diritti propri di ogni cittadino in quanto tale. Nella nostra Costituzione troviamo affermati, tra gli altri: l'inviolabilità della libertà personale, per cui ci vuole un atto motivato da parte di un giudice per poter essere perquisito, arrestato, detenuto; l'inviolabilità del domicilio; la libertà e relativa segretezza della corrispondenza, estesa a ogni forma di comunicazione; la libertà di circolazione e soggiorno in ogni parte del territorio nazionale; la libertà di riunione; la libertà di associazione e così via. Di battaglia per i diritti civili si è parlato anche in occasione della emanazione della legge che consente il divorzio (legge 898/1970 sullo scioglimento del matrimonio) e, alcuni anni più tardi, quando un referendum la mantenne in vigore. La stessa cosa è avvenuta per la legge che prevede i casi in cui è consentita l'interruzione di gravidanza (legge 194 /1978).

DOMICILIO

Il Codice civile, all'art. 43, afferma che "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi". Il domicilio, da non confondere quindi con la residenza, ha importanza soprattutto perché è in questo luogo che una persona riceve tutte le principali comunicazioni che lo riguardano. -^

CODICE CIVILE

Testo di legge emanato nel 1942. Si compone di 2969 articoli, divisi in sei libri. Il libro I si intitola "Delle persone e della famiglia"; il II "Delle successioni"; il III "Della proprietà"; il IV "Delle obbligazioni" (contiene in particolare le norme sui contratti); il V "Del lavoro" (contiene in particolare le norme sulle società); il VI "Della tutela dei diritti" (comprende per esempio le norme sul pegno e l'ipoteca, a garanzia dei creditori). In esso sono stati compresi sia il Codice civile (derivato, con modifiche, da quello emanato nel 1865) sia il Codice di commercio (derivato, con modifiche, da quello del 1882).

RESIDENZA

Secondo il Codice civile (art. 43) si tratta del luogo in cui una persona ha la dimora abituale, dove cioè abitualmente vive (non quindi dove soggiorna in vacanza, per studio o per affari). La residenza risulta dall'iscrizione in un pubblico registro, presso l'ufficio anagrafe di un Comune, che su richiesta rilascia il relativo certificato. Dato che ogni cittadino appartiene a un Comune, nessuno sarà privo di residenza, ma essa potrà essere cambiata andando ad abitare in un altro Comune. Una conseguenza importante della residenza è rappresentata dal fatto che in quel Comune si esercita il diritto di voto.

ANAGRAFE

Insieme degli uffici e dei servizi per la tenuta degli schedari, istituiti in ogni Comune, dove sono annotati i dati che riguardano le persone, le famiglie e le convivenze di persone residenti. Nel caso di trasferimento all'estero, il Comune, su dichiarazione dell'interessato, provvede alla cancellazione dal proprio registro dell'anagrafe e alla iscrizione nell'anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero (Aire).

DIRITTO DI VOTO

La Costituzione italiana, all'art. 48, afferma che "Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età". Aggiunge che il voto è personale (non può essere dato per delega da un rappresentante); eguale (ogni voto vale indipendentemente da chi l'ha dato); libero (nessuno può essere costretto a dare un voto diverso da quello voluto); segreto (a garanzia della libertà e per evitare indebite pressioni o ritorsioni). Dice, ancora, che votare è un "dovere civico" (parte di quel dovere di solidarietà politica, di cui parla l'art. 2), ma nessuna sanzione è prevista per chi non va a votare.

Non sempre tutti i cittadini hanno potuto esercitare il diritto di voto: al momento dell'unità d'Italia, poteva votare soltanto chi possedeva un certo reddito (il 2% della popolazione); poi vennero esclusi gli analfabeti; dal 1919 il diritto di voto fu esteso a tutti gli uomini maggiorenni (suffragio universale maschile); il regime fascista, eccetto che all'inizio, non indisse più elezioni; soltanto nel 1946 ebbero il voto anche le donne.

MAGGIORE ETÀ

Età a cui la legge attribuisce la conseguenza di poter agire indipendentemente dalla volontà dei genitori o del tutore (conseguimento della capacità d'agire). Naturalmente, con il conseguimento della maggiore età si diventa automaticamente responsabili individualmente per le conseguenze civili (non paghi un debito, ti sequestrano e vendono i mobili per pagare il creditore) e penali (commetti un reato e vieni condannato) dei propri atti. Fino al 1975, la maggiore età era fissata dalla legge al compimento del ventunesimo anno; dopo di allora è stata abbassata al compimento del diciottesimo anno. Il minorenne, detto anche minore, non può dunque compiere atti giuridici senza essere rappresentato da un maggiorenne (genitore o tutore). Però può, a sua volta, rappresentare un maggiorenne e, quindi, per esempio, stipulare un contratto valido. Ecco il motivo per cui un minorenne, naturalmente tenuto conto della sua età, può recarsi in un negozio e acquistare un bene (un chilo di pane, un disco, un paio di scarpe), perché si presume che rappresenti il genitore. La responsabilità penale, però, si ha già in età inferiore. Il minorenne che commette un reato, infatti, non può essere processato se ha meno di quattordici anni; ma tra i quattordici e i diciotto anni potrà essere giudicato dal tribunale per i minorenni, quando il giudice lo ritenga sufficientemente maturo. -^

REATO

Comportamento contrario a una norma penale e punito con una pena pecuniaria (pagamento di una somma di denaro) o detentiva. Anche se, per alcuni reati, viene lasciato alla parte offesa di chiedere l'intervento del giudice (mediante la querela), tuttavia sempre l'accusa è sostenuta da un organo della magistratura, cioè dal pubblico ministero. Si vuole in questo modo indicare che il comportamento illecito viene considerato un pericolo sociale.

PUBBLICO MINISTERO

Magistrato che ha il compito di iniziare ed esercitare l'azione penale, sostenendo la pubblica accusa. A differenza della magistratura giudicante, il pubblico ministero opera nelle varie procure (della Repubblica e generali) secondo un rapporto gerarchico (quindi con un capo e dei sostituti procuratori).

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Organo collegiale della giurisdizione speciale. Ha il compito di giudicare i reati commessi dai minorenni (oltre il quattordicesimo anno di età); di autorizzare il matrimonio di chi abbia compiuto sedici anni; di prendere provvedimenti a tutela degli interessi patrimoniali dei minori; di esercitare un controllo sull'esercizio della potestà dei genitori sui figli minori, arrivando fino a dichiarare la decadenza; di decidere sull'adozione. È composto da due giudici di carriera (uno, magistrato di Corte d'appello, lo presiede, il secondo è un magistrato di tribunale) e da due cittadini, un uomo e una donna, che abbiano compiuto trent'anni e che siano cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia. Sull'appello alle sue decisioni giudica una sezione della Corte d'appello. La sua giurisdizione si estende al territorio della Corte d'appello presso cui è istituito. -^

MATRIMONIO

Atto giuridico in base al quale due persone si impegnano a convivere, avendo reciprocamente diritti e doveri. Fra i doveri, oltre alla coabitazione, quello della fedeltà, dell'assistenza morale e materiale, della collaborazione, secondo un principio di uguaglianza (affermato dalla legge n. 151/1975). La Costituzione italiana, all'art. 29, pone il matrimonio a fondamento della famiglia, con i rapporti non solo fra i coniugi ma anche con i figli. Per quanto riguarda la celebrazione, nel nostro Paese il matrimonio può essere civile, sia che esso si svolga davanti al sindaco o suo delegato oppure davanti a un ministro del culto (per esempio ebraico o cristiano valdese) diverso da quello cattolico. Quest'ultimo, infatti, è regolato dalle norme del Concordato fra Stato e Chiesa cattolica (stipulato nel 1929 e poi nel 1984).

POTESTÀ DEI GENITORI

Insieme dei poteri e dei doveri che i genitori sono tenuti a esercitare nei confronti dei figli minori per quanto riguarda il loro mantenimento, la loro educazione e la loro istruzione. La potestà dei genitori, secondo quanto previsto dal nuovo Diritto di famiglia, in vigore dal 1975, sostituisce la patria potestà ed è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Le norme relative alla sua applicazione sono contenute nel Codice civile.

DIRITTO DI FAMIGLIA

Insieme di norme che regolano i rapporti fra i membri della famiglia. La Costituzione italiana, agli articoli 29-31, pone i fondamenti di queste norme, contenute organicamente nella legge di riforma n. 151/1975. In essa si è attuato il principio della uguaglianza fra i coniugi, abolendo la potestà maritale e la patria potestà sui figli (sostituita dalla potestà di entrambi i genitori, che devono esercitarla di comune accordo). Si è inoltre proceduto nell'ampliare i diritti dei figli naturali, arrivando a una sostanziale uguaglianza con i figli legittimi.

CORTE D'APPELLO

Organo collegiale di giurisdizione ordinaria, formato da tre giudici. Giudica soltanto in secondo grado: nelle cause civili, le sentenze di primo grado dei tribunali; nelle cause penali, tutte le sentenze del tribunale. La sua circoscrizione, chiamata distretto, corrisponde generalmente al territorio di una Regione.

CIRCOSCRIZIONE

Parte del territorio dello Stato entro cui si verificano determinati atti pubblici. Esiste una circoscrizione giudiziaria, che indica il limite della competenza di un determinato ufficio giudiziario (nel caso del tribunale "circondario", della Corte d'appello "distretto"). Vi è anche una circoscrizione elettorale, entro cui si eleggono uno o più membri del Parlamento. Nelle grandi città, infine, vi sono le circoscrizioni di quartiere, come parti del territorio comunale con propri organi che prendono decisioni attuando il decentramento amministrativo dell'ente locale.

DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Principio secondo cui lo Stato non agisce soltanto con organi centrali, ma si articola in enti autonomi locali (come i Comuni, le Province, le Città metropolitane e, in particolare, le Regioni) ed esercita le sue funzioni amministrative attraverso organi e uffici periferici (per esempio, il provveditorato agli studi, con competenza provinciale, rispetto al Ministero della Pubblica istruzione). Nei maggiori Comuni, il decentramento è stato attuato con l'istituzione dei Consigli circoscrizionali o di quartiere.

CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Consiglio istituito in ogni circoscrizione (termine ufficiale per indicare il quartiere) in cui vengono divise le maggiori città. Secondo il recente Testo unico degli Enti locali (n.267 del 2000), che detta norme sull'ordinamento delle autonomie locali, le circoscrizioni di decentramento devono essere istituite in tutti i Comuni capoluogo di provincia e in quelli con popolazione superiore ai 100 mila abitanti, mentre possono essere istituite nei Comuni con popolazione fra i 30 e i 100 mila abitanti. I Consigli vengono eletti direttamente, ogni quattro anni, dagli abitanti del quartiere, nominano un presidente e hanno funzioni stabilite dagli statuti comunali (per esempio, in materia di concessioni edilizie).

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VOTO

Espressione di volontà dei cittadini elettori che, in un sistema di democrazia rappresentativa, sono chiamati periodicamente a eleggere i propri rappresentanti in Parlamento e nei consigli locali (Comune, Provincia, Regione, quartiere). Le regole per esprimere il voto sono stabilite dalle leggi elettorali.

DEMOCRAZIA

Parola composta dal greco demos ("popolo") e kratos ("potere"), indica la forma di Governo nella quale la sovranità appartiene al popolo (art. 1 della Costituzione italiana). Questa sovranità, cioè il potere di comandare, viene esercitata direttamente (per esempio mediante il voto espresso in un referendum) oppure indirettamente, eleggendo dei rappresentanti (i membri del Parlamento). In un regime democratico i cittadini devono, inoltre, godere di una serie di diritti, in mancanza dei quali la loro partecipazione al potere sarebbe puramente formale. Si tratta di quei diritti che sono contenuti nella nostra Costituzione e che si esprimono nella libertà personale, nell'inviolabilità del domicilio, nella libertà di riunione, di associazione, di parola e così via.

REFERENDUM

Votazione nella quale il popolo viene chiamato a esprimere direttamente la sua volontà su una determinata questione. La Costituzione, all'art. 75, prevede il referendum per abrogare, in tutto o in parte, una legge o un atto avente forza di legge (decreti-legge e decreti delegati o legislativi). La richiesta di referendum deve essere effettuata da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali. Le firme degli elettori devono essere controllate dalla Corte di cassazione; se sono in regola, la proposta di referendum passa alla Corte costituzionale, che verifica se non è in contrasto con la Costituzione. Infatti, non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Alla votazione possono partecipare tutti gli elettori della Camera dei deputati (quindi, chi ha compiuto i diciotto anni) ed essa è valida se votano almeno la metà più uno degli aventi diritto. Se vincono i sì (se cioè ottengono la maggioranza dei voti espressi) la legge viene abrogata; se vincono i no, essa rimane in vigore. La legge di attuazione del referendum è del 1970 e il primo referendum (legge sul divorzio) è stato effettuato nel 1974. -^

LEGGE

Norma giuridica approvata dal Parlamento, formato dalla Camera dei deputati e dal Senato, a cui solo spetta il potere legislativo (principio della divisione dei poteri). Deve essere poi promulgata dal presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo quindici giorni dalla pubblicazione, si presume che tutti i cittadini ne siano venuti a conoscenza e scatta l'obbligo di rispettarla. Atti con forza di legge, ma provenienti dal potere esecutivo, sono i decreti-legge e i decreti delegati.

Capoluogo.

La città più importante di una regione, di una provincia, in cui hanno sede gli uffici dei rappresentanti del governo.

Sacerdotale.

Che si riferisce al sacerdote e al suo ufficio: ordine, abito s.

Figura.

Forma, aspetto esteriore di una cosa. ║ Aspetto del corpo umano. ║ Immagine umana od animale, dipinta o scolpita. ║ Personaggio storico o di un'opera letteraria. ║ Illustrazione. ║ Carta da gioco contraddistinta da una f. ║ Nel gioco degli scacchi: nome generico dei pezzi, esclusi i pedoni. ║ Nella danza: atteggiamento ottenuto mediante la combinazione di determinati movimenti compiuti dai ballerini. ║ Nel linguaggio giuridico: specie, tipo: f. di reato. ║ Rappresentazione simbolica: simbolo. ║ F. retorica: modo di esprimersi che, mirando a raggiungere particolari effetti stilistici, si discosta dal normale uso linguistico o dalle regole grammaticali e sintattiche.

● Matematica - Due f. si dicono simili, quando i segmenti congiungenti coppie di punti corrispondenti hanno rapporto costante; direttamente uguali, se vi è un movimento che porta l'una a sovrapporsi all'altra: inversamente uguali, se vi è un movimento che porta l'una a sovrapporsi alla simmetrica dell'altra. Una f. si dice simmetrica rispetto ad un punto, ad una retta o ad un piano, se il segmento che unisce due punti della f. è tale che il suo punto medio coincide rispettivamente con il punto dato, con il piede della perpendicolare mandata dal segmento alla retta o con il piede della perpendicolare, abbassata dal segmento sul piano dato. Date due f., esse si dicono simmetriche l'una dell'altra rispetto ad un punto, ad una retta o ad un piano, quando l'insieme delle due figure è simmetrico rispetto al punto, alla retta od al piano.

● Geometria - Insieme di punti, linee e superfici, delimitanti uno spazio.

● Musica - Simbolo grafico del valore di durata e di altezza della nota.

● Filosofia - Disposizione dei termini del sillogismo.

Patrimonium principis.

Diritto romano - In età imperiale, il complesso di beni che costituiva il patrimonio privato dell'imperatore. Distinto inizialmente dall'aerarium populi Romani, per i bisogni dello Stato e amministrato dal Senato, e dal fiscus Caesaris, amministrato dall'imperatore in quanto rappresentante dello Stato, il p.p. fu in seguito distinto anche dalla res privata principis: quest'ultima rimaneva come proprietà privata dell'imperatore, mentre il p.p. si trasformò in una sorta di patrimonio della Corona, trasmesso in modo automatico al successore al trono.

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Ultima modifica : 12/04/2024 10:50:40

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