Atto ed effetto del garantire. ║ Clausola mediante la quale il venditore
si impegna a sostituire o a riparare l'oggetto della vendita qualora questo
risulti difettoso oppure non conforme alle caratteristiche pattuite. ●
Dir. - Istituto giuridico che provvede a tutelare il creditore,
nell'eventualità dell'inadempienza del debitore. Si sogliono distinguere
le
g. in
reali e
personali. Oltre alla
g. generica
che la legge riconosce al creditore ordinario sui beni presenti e futuri del
debitore, si hanno particolari forme di
g. nelle
cause legittime e
di prelazione, che consistono nei privilegi, derivanti dalla natura del
credito, e nei
diritti reali di g., cioè nel
pegno e
nell'
ipoteca. Altra forma di
g. è costituita dal
diritto
di ritenzione, che consente al creditore, in determinati casi, di trattenere
presso di sè una cosa appartenente al debitore, finché costui non
abbia soddisfatto il proprio debito. Fra le
g. personali si hanno, in
primo luogo, la
fideiussione e l'
anticresi. ║
G.
amministrativa: forma di tutela, chiamata più spesso cautela,
costituita per lo più mediante deposito di denaro o titoli, che una
persona è tenuta a prestare per assicurare l'adempimento di una futura ed
eventuale obbligazione. La legge prescrive la costituzione di una
g.
amministrativa da parte degli amministratori di società, in misura
proporzionale al capitale sociale.