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Garanzìa.

Atto ed effetto del garantire. ║ Clausola mediante la quale il venditore si impegna a sostituire o a riparare l'oggetto della vendita qualora questo risulti difettoso oppure non conforme alle caratteristiche pattuite. ● Dir. - Istituto giuridico che provvede a tutelare il creditore, nell'eventualità dell'inadempienza del debitore. Si sogliono distinguere le g. in reali e personali. Oltre alla g. generica che la legge riconosce al creditore ordinario sui beni presenti e futuri del debitore, si hanno particolari forme di g. nelle cause legittime e di prelazione, che consistono nei privilegi, derivanti dalla natura del credito, e nei diritti reali di g., cioè nel pegno e nell'ipoteca. Altra forma di g. è costituita dal diritto di ritenzione, che consente al creditore, in determinati casi, di trattenere presso di sè una cosa appartenente al debitore, finché costui non abbia soddisfatto il proprio debito. Fra le g. personali si hanno, in primo luogo, la fideiussione e l'anticresi. ║ G. amministrativa: forma di tutela, chiamata più spesso cautela, costituita per lo più mediante deposito di denaro o titoli, che una persona è tenuta a prestare per assicurare l'adempimento di una futura ed eventuale obbligazione. La legge prescrive la costituzione di una g. amministrativa da parte degli amministratori di società, in misura proporzionale al capitale sociale.