Nel diritto germanico medioevale, lotta di un gruppo familiare contro un altro
gruppo familiare per rimuovere le offese fatte a un proprio appartenente. La
f. impegnava tutti gli appartenenti del gruppo vendicante fino a che non
fosse compiuta materialmente la vendetta o si fosse ottenuto l'indennizzo.
● St. del dir. - Regolata prima dalla consuetudine, la legislazione la
tollera e la riconosce, ma la restringe man mano con il progredire dell'idea del
potere dello Stato, escludendone i reati di minima gravità, che vengono
risolti giudizialmente con la dichiarazione pubblica dell'indennizzo
(
compositio), e quelli di massima gravità (reati contro la
sicurezza dello Stato). Nei delitti privati la legislazione longobarda lasciava
l'alternativa o di chiedere giudizialmente la composizione fissata per legge o
di ricorrere alla vendetta. Liutprando cercò di limitare per quanto era
possibile l'uso della vendetta privata. L'imperatore Carlo Magno, che si
adoprò in merito, ottenne migliori risultati. Fu sostituita dal
guidrigildo. ║
F. di comune: poesia di G. Carducci (
Rime
Nuove. LXXIX).