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Fàida.

Nel diritto germanico medioevale, lotta di un gruppo familiare contro un altro gruppo familiare per rimuovere le offese fatte a un proprio appartenente. La f. impegnava tutti gli appartenenti del gruppo vendicante fino a che non fosse compiuta materialmente la vendetta o si fosse ottenuto l'indennizzo. ● St. del dir. - Regolata prima dalla consuetudine, la legislazione la tollera e la riconosce, ma la restringe man mano con il progredire dell'idea del potere dello Stato, escludendone i reati di minima gravità, che vengono risolti giudizialmente con la dichiarazione pubblica dell'indennizzo (compositio), e quelli di massima gravità (reati contro la sicurezza dello Stato). Nei delitti privati la legislazione longobarda lasciava l'alternativa o di chiedere giudizialmente la composizione fissata per legge o di ricorrere alla vendetta. Liutprando cercò di limitare per quanto era possibile l'uso della vendetta privata. L'imperatore Carlo Magno, che si adoprò in merito, ottenne migliori risultati. Fu sostituita dal guidrigildo. ║ F. di comune: poesia di G. Carducci (Rime Nuove. LXXIX).