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Fustigazióne.

Pena della frusta, della verga, del fiagello fatto di strisce di cuoio. Consiste nel battere il condannato con verghe o con bastoni per punire un delitto o per estorcere una confessione. ● St. - Come tormento, usato dalla giustizia per strappare agli accusati la confessione del delitto, la f. era comunemente applicata dai Greci e dai Romani contro gli schiavi per far dire loro la verità. Nel Medioevo fu in vigore in tutti gli Stati d'Europa. Anche nella prassi ecclesiastica ben presto s'introdusse tale pratica per ottenere informazioni, essendo in uso corrente presso i tribunali laici. A scopo punitivo ed emendativo, la f. era applicata sotto l'Impero sia come pena autonoma che come pena accessoria. Passata sotto silenzio dal Concilio di Trento (1545), scomparve quasi completamente dopo la Rivoluzione francese anche dalla legislazione civile. Ormai nessun popolo civile ricorre più (almeno in teoria) a simili espedienti per far dire la verità. L'uso in passato di tali pene allo scopo di estorcere la confessione di delitti (invalso anche nei tribunali ecclesiastici), si spiega con la mentalità e le esigenze dei tempi, dato che non si tratta di cosa intrinsecamente cattiva. I moralisti infatti ritengono che simile mezzo, per quanto violento e pericoloso, è lecito quando ragioni di bene pubblico esigono la condanna dell'imputato, e d'altra parte le prove addotte contro di lui non sono sufficienti per dimostrare come certa la sua reità, ma la rendono soltanto abbastanza probabile. Non è più lecito però, quando la legge positiva lo esclude, e quindi anche le forze di polizia, che sono naturalmente tenute ad osservare la legge, non possono seguitare a servirsene. Lo stesso si dica della f. come pena. Quando alcune nazioni l'hanno abolita oppure hanno sottoscritto convenzioni internazionali contro l'uso di tali pene corporali, non possono seguitare a servirsene nel loro territorio.