Pena della frusta, della verga, del fiagello fatto di strisce di cuoio. Consiste
nel battere il condannato con verghe o con bastoni per punire un delitto o per
estorcere una confessione. ● St. - Come tormento, usato dalla giustizia
per strappare agli accusati la confessione del delitto, la
f. era
comunemente applicata dai Greci e dai Romani contro gli schiavi per far dire
loro la verità. Nel Medioevo fu in vigore in tutti gli Stati d'Europa.
Anche nella prassi ecclesiastica ben presto s'introdusse tale pratica per
ottenere informazioni, essendo in uso corrente presso i tribunali laici. A scopo
punitivo ed emendativo, la
f. era applicata sotto l'Impero sia come pena
autonoma che come pena accessoria. Passata sotto silenzio dal Concilio di Trento
(1545), scomparve quasi completamente dopo la Rivoluzione francese anche dalla
legislazione civile. Ormai nessun popolo civile ricorre più (almeno in
teoria) a simili espedienti per far dire la verità. L'uso in passato di
tali pene allo scopo di estorcere la confessione di delitti (invalso anche nei
tribunali ecclesiastici), si spiega con la mentalità e le esigenze dei
tempi, dato che non si tratta di cosa intrinsecamente cattiva. I moralisti
infatti ritengono che simile mezzo, per quanto violento e pericoloso, è
lecito quando ragioni di bene pubblico esigono la condanna dell'imputato, e
d'altra parte le prove addotte contro di lui non sono sufficienti per dimostrare
come certa la sua reità, ma la rendono soltanto abbastanza probabile. Non
è più lecito però, quando la legge positiva lo esclude, e
quindi anche le forze di polizia, che sono naturalmente tenute ad osservare la
legge, non possono seguitare a servirsene. Lo stesso si dica della
f.
come pena. Quando alcune nazioni l'hanno abolita oppure hanno sottoscritto
convenzioni internazionali contro l'uso di tali pene corporali, non possono
seguitare a servirsene nel loro territorio.