Chi esercita funzioni nell'ambito di un ente, con poteri più o meno ampi
di rappresentanza. ║
Pubblico f.: da un lato, colui la cui
volontà manifestata con date forme, sotto date condizioni e in una sfera
ben delimitata di competenza, costituisce o concorre a costituire la
volontà dello Stato; d'altro lato, colui che è incaricato di
eseguire tale volontà, quando essa è diretta al conseguimento di
un fine pubblico (attività giuridica e sociale). La nozione di pubblico
f. va distinta da quella di
pubblico impiegato. Non tutti
gl'impiegati dello Stato sono difatti pubblici
f.: in
quell'attività dello Stato dove manca un fine pubblico (attività
patrimoniale), si hanno degli impiegati, non già dei
f.
Così viceversa può avvenire che la funzione pubblica venga
affidata a persone che, non essendo dallo Stato retribuite, non possono per
ciò stesso considerarsi come suoi impiegati. Ugualmente la nozione di
pubblico
f. non coincide con quella di
pubblico ufficiale. Anche
questi esercita una pubblica funzione ma non deve necessariamente inserirsi
nell'organizzazione amministrativa dello Stato e cioè essere preposto ad
un pubblico ufficio. Così il notaio è pubblico ufficiale ma non
pubblico
f., dato che non è organo della pubblica amministrazione.
I pubblici
f. possono essere divisi secondo la funzione da essi
esercitata, che può essere legislativa, esecutiva e giudiziaria. ║
F. onorari: una importante distinzione è quella tra
f.
impiegati e
f. non impiegati od
onorari, fondata non tanto
sulla mancanza o presenza di retribuzione per i servigi resi, quanto piuttosto
sulla professionalità o meno dell'occupazione. La posizione dei
f.
onorari nel rapporto con lo Stato e con gli altri organi è caratterizzata
da talune particolarità rispetto ai
f. impiegati. L'obbligo
principale per il
f. onorario è quello di esercitare le funzioni
inerenti alla sua carica; obblighi minori sono il dovere di fedeltà ed
obbedienza, l'obbligo di diligenza, il dovere di conservare il segreto
d'ufficio, ecc. Nei confronti del
f. onorario che viene meno a tali
doveri non si possono mettere in atto sanzioni disciplinari, come per il
f. impiegato, ma solo sanzioni amministrative che si concretano
essenzialmente nella revoca dall'ufficio. Fra i diritti del
f. onorario
vanno ricordati: il diritto all'esercizio della funzione per cui è stato
assunto, al titolo ufficiale, al posto nell'ordine di precedenza, i diritti
d'indennità per spese di rappresentanza, al rimborso di spese per causa
d'ufficio, ad altri vantaggi di contenuto pecunario. Il
f. onorario cessa
per lo più dall'ufficio o per decorso del termine o per dimissioni su
domanda (quando l'assunzione sia volontaria) o per revoca, talvolta per
scioglimento del collegio di cui è membro. ║
F.
internazionale: chi, in maniera permanente ed esclusiva, coopera al
funzionamento di un'Organizzazione internazionale. I
f. internazionali
sono di solito assunti mediante un contratto d'impiego che fissa i loro diritti,
i loro doveri, la retribuzione, lo sviluppo di carriera, la pensione e
l'indennità di cessazione. Le contestazioni eventuali fra il
f. e
l'istituzione sono esclusivamente giudicate dai tribunali amministrativi interni
dell'unione e sottratte alla giurisdizione degli Stati membri. Tali
f.
beneficiano di privilegi ed immunità. In particolare:
dell'immunità dalla giurisdizione civile e penale per tutti gli atti
compiuti nell'esercizio del loro ufficio; dell'esenzione dai tributi su stipendi
ed emolumenti percepiti dall'ente; dell'esenzione dal servizio militare e da
ogni misura restrittiva in tema di emigrazione; delle facilitazioni di cambio
della moneta concesse ai diplomatici: delle facilitazioni di rimpatrio, pure
concesse ai diplomatici, in caso di crisi internazionali. Ai
f. dirigenti
(per es. al Segretario generale dell'ONU) oltre le esenzioni summenzionate,
vengono riconosciuti tutti i privilegi, le immunità e le esenzioni degli
agenti diplomatici.