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Funzionàrio.

Chi esercita funzioni nell'ambito di un ente, con poteri più o meno ampi di rappresentanza. ║ Pubblico f.: da un lato, colui la cui volontà manifestata con date forme, sotto date condizioni e in una sfera ben delimitata di competenza, costituisce o concorre a costituire la volontà dello Stato; d'altro lato, colui che è incaricato di eseguire tale volontà, quando essa è diretta al conseguimento di un fine pubblico (attività giuridica e sociale). La nozione di pubblico f. va distinta da quella di pubblico impiegato. Non tutti gl'impiegati dello Stato sono difatti pubblici f.: in quell'attività dello Stato dove manca un fine pubblico (attività patrimoniale), si hanno degli impiegati, non già dei f. Così viceversa può avvenire che la funzione pubblica venga affidata a persone che, non essendo dallo Stato retribuite, non possono per ciò stesso considerarsi come suoi impiegati. Ugualmente la nozione di pubblico f. non coincide con quella di pubblico ufficiale. Anche questi esercita una pubblica funzione ma non deve necessariamente inserirsi nell'organizzazione amministrativa dello Stato e cioè essere preposto ad un pubblico ufficio. Così il notaio è pubblico ufficiale ma non pubblico f., dato che non è organo della pubblica amministrazione. I pubblici f. possono essere divisi secondo la funzione da essi esercitata, che può essere legislativa, esecutiva e giudiziaria. ║ F. onorari: una importante distinzione è quella tra f. impiegati e f. non impiegati od onorari, fondata non tanto sulla mancanza o presenza di retribuzione per i servigi resi, quanto piuttosto sulla professionalità o meno dell'occupazione. La posizione dei f. onorari nel rapporto con lo Stato e con gli altri organi è caratterizzata da talune particolarità rispetto ai f. impiegati. L'obbligo principale per il f. onorario è quello di esercitare le funzioni inerenti alla sua carica; obblighi minori sono il dovere di fedeltà ed obbedienza, l'obbligo di diligenza, il dovere di conservare il segreto d'ufficio, ecc. Nei confronti del f. onorario che viene meno a tali doveri non si possono mettere in atto sanzioni disciplinari, come per il f. impiegato, ma solo sanzioni amministrative che si concretano essenzialmente nella revoca dall'ufficio. Fra i diritti del f. onorario vanno ricordati: il diritto all'esercizio della funzione per cui è stato assunto, al titolo ufficiale, al posto nell'ordine di precedenza, i diritti d'indennità per spese di rappresentanza, al rimborso di spese per causa d'ufficio, ad altri vantaggi di contenuto pecunario. Il f. onorario cessa per lo più dall'ufficio o per decorso del termine o per dimissioni su domanda (quando l'assunzione sia volontaria) o per revoca, talvolta per scioglimento del collegio di cui è membro. ║ F. internazionale: chi, in maniera permanente ed esclusiva, coopera al funzionamento di un'Organizzazione internazionale. I f. internazionali sono di solito assunti mediante un contratto d'impiego che fissa i loro diritti, i loro doveri, la retribuzione, lo sviluppo di carriera, la pensione e l'indennità di cessazione. Le contestazioni eventuali fra il f. e l'istituzione sono esclusivamente giudicate dai tribunali amministrativi interni dell'unione e sottratte alla giurisdizione degli Stati membri. Tali f. beneficiano di privilegi ed immunità. In particolare: dell'immunità dalla giurisdizione civile e penale per tutti gli atti compiuti nell'esercizio del loro ufficio; dell'esenzione dai tributi su stipendi ed emolumenti percepiti dall'ente; dell'esenzione dal servizio militare e da ogni misura restrittiva in tema di emigrazione; delle facilitazioni di cambio della moneta concesse ai diplomatici: delle facilitazioni di rimpatrio, pure concesse ai diplomatici, in caso di crisi internazionali. Ai f. dirigenti (per es. al Segretario generale dell'ONU) oltre le esenzioni summenzionate, vengono riconosciuti tutti i privilegi, le immunità e le esenzioni degli agenti diplomatici.