Atto ed effetto del formare e del formarsi, in senso proprio e figurato. ║
Sviluppo di qualità intrinseche, attraverso lo studio e l'esperienza.
║ Modo in cui si dispongono persone o cose. In questo senso è
riferito particolarmente a soldati, unità militari e atleti. ║
F. vegetale: vegetazione che copre una regione geografica più o
meno estesa. Essa dipende dalla natura del terreno e dal clima. ● Geol. -
Serie definita di strati che si sono formati nel medesimo ambiente sedimentario.
║
F. madreporiche: rilievi marini tropicali o subtropicali,
derivati dall'accumulo di scheletri calcarei di madreporari. Le
f.
madreporiche abbondano prevalentemente negli oceani Indiano e Pacifico. ●
Dir. -
F. dello stato passivo: una delle operazioni di quella fase della
procedura fallimentare che è diretta all'accertamento del passivo. Lo
stato passivo del fallimento è predisposto dal giudice delegato con
l'assistenza del curatore, sentito il fallito e dopo aver esaminato le domande
presentate dai creditori. Il giudice delegato può ammettere od escludere
il credito, ma può anche ammetterlo con riserva nel caso in cui si tratti
di credito condizionale o in cui la documentazione non sia completa.
L'esclusione del credito deve essere, sia pure sommariamente, motivata. Se il
credito risulta da sentenza, l'esclusione non può essere disposta se non
si propone impugnazione della sentenza. Lo stato passivo predisposto dal giudice
deve essere depositato in cancelleria e viene assoggettato a verifica in
apposita udienza fissata dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Alla
verificazione partecipano i creditori, il curatore del fallimento e il fallito.
Il giudice delegato decide, sulla base delle contestazioni e delle osservazioni
degli interessati nonché dei nuovi documenti esibiti, le ammissioni o le
esclusioni sciogliendo nel contempo le eventuali riserve che dipendessero da
insufficiente documentazione del credito. In seguito a queste modificazioni e
correzioni viene formato lo stato passivo definitivo e il giudice delegato lo
dichiara esecutivo. I creditori esclusi od ammessi con riserva possono fare
opposizione allo stato passivo presentando ricorso al giudice delegato. I
ricorsi in opposizione con il decreto di fissazione dell'udienza debbono essere
proposti nel termine di quindici giorni dal deposito dello stato passivo ed
essere notificati al curatore entro il termine fissato dal giudice e il
ricorrente deve costituirsi cinque giorni prima dell'udienza, reputandosi
altrimenti abbandonata l'opposizione. ● Psicol. - Il termine è
largamente usato nel linguaggio psicoanalitico e compare in espressioni quali
f. di compromesso. Si tratta di qualche fenomeno mentale determinato da
conflitto.
F. reattiva: meccanismo di difesa mediante il quale un impulso
inaccettabile da parte dell'Io viene dominato attraverso l'esagerazione della
tendenza opposta. Così la sollecitudine può costituire una
f. reattiva contro la crudeltà; l'amore esagerato per la pulizia
una difesa contro la coprofilia; la pietà contro il sadismo, ecc. La
teoria classica considera la
f. reattiva come una
difesa
ossessiva.