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Fondazióne.

Dir. - Persona giuridica costituita da un complesso di beni, un patrimonio che da una persona, il fondatore, è destinato ad uno scopo pubblico o privato di beneficienza. L'atto di destinazione del patrimonio (negozio di f.) deve essere contenuto in un atto pubblico o in un testamento. Perché possa essere raggiunto lo scopo prefisso, alla f. sono preposti degli amministratori che devono curare la destinazione del patrimonio secondo la volontà espressa dal fondatore. L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle f.; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori quando le disposizioni dell'atto di f. non possono attuarsi; annulla le deliberazioni contrarie all'atto di f., all'ordine pubblico o al buon costume; può nominare un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della f. o della legge. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto, la f. si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa. ● Edil. - Elemento di una costruzione che ha lo scopo di formarne la base di appoggio su di un terreno atto a sopportarne stabilmente il carico. Rispetto al piano di posa si possono avere f. dirette, quando il terreno capace di sopportare il peso della costruzione si trova alla profondità di pochi metri, e f. indirette, quando è necessario raggiungere una base di appoggio profonda o costruirla artificialmente. Rispetto alla presenza o meno di acqua abbiamo f. all'asciutto, f. pneumatiche, e f. idrauliche: queste ultime possono essere eseguite con prosciugamento oppure in presenza di acqua. Rispetto al sistema costruttivo si distinguono: f. continue su pilastri e architravi, a pozzo; e inoltre f. a platea parziale, a platea generale: quest'ultima può essere semplice o nervata. Il terreno può essere consolidato mediante palificate in legno, oppure con iniezioni di cemento o pali di cemento. Le f. continue vengono adottate quando la capacità di resistenza del terreno non supera i 2 kg/cmq. La f. è fatta normalmente, in questo caso, attraverso il getto di travi rovescie lineari oppure reticolari. Le f. isolate sono caratterizzate da una sezione tronco-piramidale che trasmette il carico sul plinto di base che appoggia sul terreno. Le f. a pozzo, costituite da strutture circolari in muratura, vengono usate quando il terreno adatto per sostenere la costruzione si trova a profondità tale da sconsigliare i tipi di f. sopra citati. Il sistema a platea si usa nei casi in cui il terreno si dimostra cattivo agli effetti della resistenza ai carichi gravanti, pur essendo omogeneo. Questo tipo di f. occupa tutta l'area coperta dalla costruzione e consta di nervature primarie e secondarie le quali scaricano sulla soletta continua posta a contatto con il terreno, mentre i pilastri sorgono nei nodi della struttura reticolare. Gli elementi atti a inquadrare il problema dell'opera di f. sono: il peso proprio della costruzione, il peso proprio della f., il carico accidentale, il carico di sicurezza del terreno considerato. Conosciuti questi elementi è possibile determinare in sede teorica la dimensione dell'area di f.:

Focea00.png

ove A è la dimensione dell'area, P è la sommatoria dei carichi gravanti, δ0 il carico di sicurezza del terreno.