Dir. - Persona giuridica costituita da un complesso di beni, un patrimonio che
da una persona, il fondatore, è destinato ad uno scopo pubblico o privato
di beneficienza. L'atto di destinazione del patrimonio (
negozio di f.)
deve essere contenuto in un atto pubblico o in un testamento. Perché
possa essere raggiunto lo scopo prefisso, alla
f. sono preposti degli
amministratori che devono curare la destinazione del patrimonio secondo la
volontà espressa dal fondatore. L'autorità governativa esercita il
controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle
f.; provvede alla
nomina e alla sostituzione degli amministratori quando le disposizioni dell'atto
di
f. non possono attuarsi; annulla le deliberazioni contrarie all'atto
di
f., all'ordine pubblico o al buon costume; può nominare un
commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in
conformità dello statuto o dello scopo della
f. o della legge.
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto, la
f. si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è
divenuto impossibile. L'estinzione è dichiarata dall'autorità
governativa. ● Edil. - Elemento di una costruzione che ha lo scopo di
formarne la base di appoggio su di un terreno atto a sopportarne stabilmente il
carico. Rispetto al piano di posa si possono avere
f. dirette, quando il
terreno capace di sopportare il peso della costruzione si trova alla
profondità di pochi metri, e
f. indirette, quando è
necessario raggiungere una base di appoggio profonda o costruirla
artificialmente. Rispetto alla presenza o meno di acqua abbiamo
f.
all'asciutto,
f. pneumatiche, e
f. idrauliche: queste ultime
possono essere eseguite con prosciugamento oppure in presenza di acqua. Rispetto
al sistema costruttivo si distinguono:
f. continue su pilastri e architravi,
a pozzo; e inoltre
f. a platea parziale, a platea generale:
quest'ultima può essere semplice o nervata. Il terreno può essere
consolidato mediante
palificate in legno, oppure con iniezioni di cemento
o pali di cemento. Le
f. continue vengono adottate quando la
capacità di resistenza del terreno non supera i 2 kg/cmq. La
f.
è fatta normalmente, in questo caso, attraverso il getto di travi
rovescie lineari oppure reticolari. Le
f. isolate sono caratterizzate da
una sezione tronco-piramidale che trasmette il carico sul plinto di base che
appoggia sul terreno. Le
f. a pozzo, costituite da strutture circolari in
muratura, vengono usate quando il terreno adatto per sostenere la costruzione si
trova a profondità tale da sconsigliare i tipi di
f. sopra citati.
Il sistema a platea si usa nei casi in cui il terreno si dimostra cattivo agli
effetti della resistenza ai carichi gravanti, pur essendo omogeneo. Questo tipo
di
f. occupa tutta l'area coperta dalla costruzione e consta di nervature
primarie e secondarie le quali scaricano sulla soletta continua posta a contatto
con il terreno, mentre i pilastri sorgono nei nodi della struttura reticolare.
Gli elementi atti a inquadrare il problema dell'opera di
f. sono: il peso
proprio della costruzione, il peso proprio della
f., il carico
accidentale, il carico di sicurezza del terreno considerato. Conosciuti questi
elementi è possibile determinare in sede teorica la dimensione dell'area
di
f.:

ove A è la dimensione
dell'area, P è la sommatoria dei carichi gravanti, δ
0 il
carico di sicurezza del terreno.