(dal longobardo
fodr: foraggio). Indica in origine, nell'epoca
carolingia, la contribuzione di foraggio che le popolazioni provinciali erano
tenute a dare al Re, ai suoi messi, agli ambasciatori, a chiunque si recasse a
Corte e in particolare agli eserciti. Detta prestazione era pure chiamata
pastum ad caballos o
herba. Si tratta di un onere che era passato
dall'Impero romano all'amministrazione franca e da questa all'Impero carolingio.
La riscossione doveva essere fatta unicamente per ordine del re e nei casi
stabiliti dalla legge; però essa era spesso richiesta dai conti a loro
esclusivo vantaggio, così che dovettero intervenire gli imperatori per
porre un freno all'abuso dilagante. Più tardi si distingue il
f.
ordinario dal
f. imperiale o
regale. Quest'ultimo è
un'imposta straordinaria, in denaro o in natura, che viene pagata dai feudali
dell'Impero quando l'imperatore scende dai paesi transalpini in Italia oppure in
occasione di guerre. Invece il
f. ordinario, che spetta ai conti e ai
vescovi, dal X sec. in poi sta ad indicare l'imposta in generale dovuta dai
provinciali. Il
f. cadde con la decadenza dell'autorità imperiale.
Cadde per desuetudine tacitamente consentita dall'imperatore; o per fatto di
riscatto, come quando la città di Milano riscattò per trecento
lire il diritto di
f. e tutti gli altri diritti imperiali.