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Fodro.

(dal longobardo fodr: foraggio). Indica in origine, nell'epoca carolingia, la contribuzione di foraggio che le popolazioni provinciali erano tenute a dare al Re, ai suoi messi, agli ambasciatori, a chiunque si recasse a Corte e in particolare agli eserciti. Detta prestazione era pure chiamata pastum ad caballos o herba. Si tratta di un onere che era passato dall'Impero romano all'amministrazione franca e da questa all'Impero carolingio. La riscossione doveva essere fatta unicamente per ordine del re e nei casi stabiliti dalla legge; però essa era spesso richiesta dai conti a loro esclusivo vantaggio, così che dovettero intervenire gli imperatori per porre un freno all'abuso dilagante. Più tardi si distingue il f. ordinario dal f. imperiale o regale. Quest'ultimo è un'imposta straordinaria, in denaro o in natura, che viene pagata dai feudali dell'Impero quando l'imperatore scende dai paesi transalpini in Italia oppure in occasione di guerre. Invece il f. ordinario, che spetta ai conti e ai vescovi, dal X sec. in poi sta ad indicare l'imposta in generale dovuta dai provinciali. Il f. cadde con la decadenza dell'autorità imperiale. Cadde per desuetudine tacitamente consentita dall'imperatore; o per fatto di riscatto, come quando la città di Milano riscattò per trecento lire il diritto di f. e tutti gli altri diritti imperiali.