L'atto di fingere, di simulare, e il modo stesso in cui si finge. ║ La
cosa stessa che si fa o si dice fingendo. ● Lett. - Invenzione della
mente, ciò che si crea con l'immaginazione. ● Filos. - È
stata definita come
dottrina filosofica della f. quella sviluppata da H.
Vaihlnger (1852-1933), detta anche del
come se. Dalla critica della
conoscenza Vaihinger arriva alla conclusione che tutte le nostre
rappresentazioni, concetti, giudizi o leggi non siano che
f. valide in
quanto utili. Infatti noi operiamo
come se questi concetti e giudizi
fossero veri in quanto ci consentono il dominio sulla massa delle
rappresentazioni e ci danno una vita migliore e più intensa. Tale
concezione filosofica presenta analogie con la dottrina dei miti svolta in campo
sociale da G. Sorel. ● Psicol. - Il termine è usato in psicoanalisi
con riferimento alla teoria psicoanalitica stessa, in quanto molti dei suoi
concetti (tra cui quello centrale di apparato psichico) sono delle
f.
ossia formulano i fenomeni mentali come se si trattasse di fenomeni di qualche
altro tipo. Si usa inoltre l'espressione
personalità come se, per
indicare un tipo di carattere schizoide che si comporta come se avesse risposte
emotive normali alle situazioni. Dei processi psichici della
f. si
è occupato in particolare A. Adler che, aderendo alla dottrina filosofica
della
f. sviluppata da Vaihinger, afferma che ciascun individuo si forma
nella propria vita delle
f. da cui si fa guidare. Tutti si propongono
infatti degli ideali (ossia qualcosa di irreale, di immaginario) che, pur nella
loro non concretezza, hanno la forza di imprimere un orientamento a tutta
l'esistenza. Secondo Adler la
f. suprema è l'ideale della
personalità. L'individuo sano costruisce il suo piano di vita in rapporto
alla
f. da lui scelta. Egli però, a differenza del nevrotico, sa
distinguere nel momento della decisione la
f. dalla realtà, ossia
non vive la
f. nella sua immediatezza come reale, ma sa servirsi di essa
come di uno strumento utile per meglio affrontare le difficoltà della
vita. ● Dir. -
F. giuridica (
Fictio iuris): artificio della
tecnica giuridica per cui si suppone esistente o inesistente un fatto
indipendentemente dalla sua reale esistenza o inesistenza. Mediante questo
procedimento logico, il fatto viene equiparato ad altro fatto allo scopo di
potere ad esso assegnare una determinata disciplina giuridica. Celebre esempio
di
fictio iuris è quella introdotta da una
lex Cornelia
intorno all'anno 81 a.C., per cui doveva considerarsi come morto al momento
della cattura il cittadino romano fatto prigioniero dal nemico. In tal modo si
evitava che la perdita della libertà conseguente alla cattura, causa di
estinzione della capacità giuridica, producesse anche la nullità
del testamento già fatto. L'utilità del ricorso a questo mezzo si
manifesta appieno in quegli ordinamenti che, come quello romano, rifuggono dalle
innovazioni radicali. Mediante la
fictio è possibile allora
conciliare due opposte esigenze, quella di rispettare gli istituti e le forme
tradizionali e quella di assecondare lo svolgimento del progresso
giuridico.