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Finzióne.

L'atto di fingere, di simulare, e il modo stesso in cui si finge. ║ La cosa stessa che si fa o si dice fingendo. ● Lett. - Invenzione della mente, ciò che si crea con l'immaginazione. ● Filos. - È stata definita come dottrina filosofica della f. quella sviluppata da H. Vaihlnger (1852-1933), detta anche del come se. Dalla critica della conoscenza Vaihinger arriva alla conclusione che tutte le nostre rappresentazioni, concetti, giudizi o leggi non siano che f. valide in quanto utili. Infatti noi operiamo come se questi concetti e giudizi fossero veri in quanto ci consentono il dominio sulla massa delle rappresentazioni e ci danno una vita migliore e più intensa. Tale concezione filosofica presenta analogie con la dottrina dei miti svolta in campo sociale da G. Sorel. ● Psicol. - Il termine è usato in psicoanalisi con riferimento alla teoria psicoanalitica stessa, in quanto molti dei suoi concetti (tra cui quello centrale di apparato psichico) sono delle f. ossia formulano i fenomeni mentali come se si trattasse di fenomeni di qualche altro tipo. Si usa inoltre l'espressione personalità come se, per indicare un tipo di carattere schizoide che si comporta come se avesse risposte emotive normali alle situazioni. Dei processi psichici della f. si è occupato in particolare A. Adler che, aderendo alla dottrina filosofica della f. sviluppata da Vaihinger, afferma che ciascun individuo si forma nella propria vita delle f. da cui si fa guidare. Tutti si propongono infatti degli ideali (ossia qualcosa di irreale, di immaginario) che, pur nella loro non concretezza, hanno la forza di imprimere un orientamento a tutta l'esistenza. Secondo Adler la f. suprema è l'ideale della personalità. L'individuo sano costruisce il suo piano di vita in rapporto alla f. da lui scelta. Egli però, a differenza del nevrotico, sa distinguere nel momento della decisione la f. dalla realtà, ossia non vive la f. nella sua immediatezza come reale, ma sa servirsi di essa come di uno strumento utile per meglio affrontare le difficoltà della vita. ● Dir. - F. giuridica (Fictio iuris): artificio della tecnica giuridica per cui si suppone esistente o inesistente un fatto indipendentemente dalla sua reale esistenza o inesistenza. Mediante questo procedimento logico, il fatto viene equiparato ad altro fatto allo scopo di potere ad esso assegnare una determinata disciplina giuridica. Celebre esempio di fictio iuris è quella introdotta da una lex Cornelia intorno all'anno 81 a.C., per cui doveva considerarsi come morto al momento della cattura il cittadino romano fatto prigioniero dal nemico. In tal modo si evitava che la perdita della libertà conseguente alla cattura, causa di estinzione della capacità giuridica, producesse anche la nullità del testamento già fatto. L'utilità del ricorso a questo mezzo si manifesta appieno in quegli ordinamenti che, come quello romano, rifuggono dalle innovazioni radicali. Mediante la fictio è possibile allora conciliare due opposte esigenze, quella di rispettare gli istituti e le forme tradizionali e quella di assecondare lo svolgimento del progresso giuridico.