Discendenza di persone generate direttamente l'una dall'altra. ● Dir. -
Rapporto giuridico tra genitori e figli o relazione di figliolanza. Alla base
del rapporto di
f. sta nel diritto naturale un vincolo di sangue. Ma la
legge civile conosce anche una forma di rapporto, che viene regolato come la
f. benché manchi il fatto naturale della generazione. Quest'ultimo
rapporto prende il nome di
adozione (V.).
La legge del 19 maggio 1975 sulla riforma del diritto di famiglia, ha
sostanzialmente modificato la regolamentazione in tema di
f. L'aspetto
fondamentale che sta alla base della nuova legislazione è la sostanziale
equiparazione fra figli legittimi e figli naturali, nati cioè fuori
dall'istituto matrimoniale e definiti nella vecchia legislazione come
illegittimi. Modificazioni sono state apportate in tema di
f. legittima
laddove, pur mantenendo in termini di presunzione di paternità le regole
precedenti, che stabiliscono legittimità nel caso il figlio sia nato non
prima di 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre i 300 giorni
dallo scioglimento o annullamento di questo, sono state riconosciute ampie
possibilità alle parti interessate ovvero il presunto padre, la madre e
il figlio, per azioni di contestazione di legittimità e di
disconoscimento. Nel disconoscimento viene contestata solo la paternità,
mentre nella contestazione di legittimità, essendovi una supposizione di
parto o una sostituzione possibile di neonato, viene messa in discussione anche
la legittimità della madre. Il disconoscimento della paternità
deve essere proposto dalla madre entro 6 mesi dalla nascita del figlio, dal
presunto padre entro il termine di un anno, e dal figlio entro un anno dalla sua
maggiore età; nel caso di figlio minore, se questi ha compiuto i 16 anni,
può affidare ad un curatore nominato dal giudice, la cura del
disconoscimento. Azioni di disconoscimento, quando il figlio è stato
concepito durante il matrimonio, possono essere inoltrate quando esistono
motivazioni quali impotenza generativa del padre, adulterio della madre o
allontanamento dei coniugi nel periodo di concepimento. Quando si tratta invece
di figlio nato prima dei 180 giorni dal matrimonio e dopo i 300 giorni dalla
separazione, ovvero non è stato concepito in periodo matrimoniale,
è sufficiente la volontà di ciascuno dei coniugi per legittimare
la
f. e nel caso questa non avvenga il figlio può reclamare la sua
legittimità. Per ciò che riguarda la ricerca della
maternità e paternità, molte restrizioni sono state abolite: la
dichiarazione di riconoscimento è sufficiente a legittimare il figlio,
mentre in caso di controversie, la prova del sangue e le indagini giudiziarie
circa la situazione familiare al momento del concepimento sono alla base della
ricerca della legittimazione.