Dir. - Contratto mediante il quale un soggetto, obbligandosi personalmente verso
il creditore, con o senza la consapevolezza del debitore principale, garantisce
l'adempimento di un'obbligazione altrui. Funzione economico-sociale della
f. è l'agevolazione dei negozi di credito. Contenuto
dell'obbligazione del fideiussore, è la prestazione del pagamento in
solido con il debitore principale. Il fideiussore, quando ha pagato il debito in
luogo del debitore principale, può rivalersi verso quest'ultimo
esercitando contro lui l'
azione di regresso per il capitale, gl'interessi
e le spese.