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Fedecommésso.

Dir. - Disposizione di ultima volontà, con cui si istituisce un erede, con l'obbligo di conservare e trasmettere l'eredità ad una persona o ad un ente determinato. L'erede dicesi fiduciario; la persona o l'ente per cui l'eredità deve essere conservata ed a cui deve essere trasmessa, dicesi fedecommissario. ● St. del dir. - L'istituto del f. risale al diritto romano. Ebbe vasta applicazione nel Medioevo. La nobiltà prima e la borghesia poi, se ne servirono largamente per assicurare la conservazione del patrimonio e di altri beni nell'ambito della famiglia. I principi di libertà, affermatisi con la Rivoluzione francese, portarono gradatamente all'abolizione dell'istituto del f. Il vigente codice italiano ha ripristinato l'istituto conservandone la validità entro certi limiti.