Dir. - Disposizione di ultima volontà, con cui si istituisce un erede,
con l'obbligo di conservare e trasmettere l'eredità ad una persona o ad
un ente determinato. L'erede dicesi fiduciario; la persona o l'ente per cui
l'eredità deve essere conservata ed a cui deve essere trasmessa, dicesi
fedecommissario. ● St. del dir. - L'istituto del
f. risale al
diritto romano. Ebbe vasta applicazione nel Medioevo. La nobiltà prima e
la borghesia poi, se ne servirono largamente per assicurare la conservazione del
patrimonio e di altri beni nell'ambito della famiglia. I principi di
libertà, affermatisi con la Rivoluzione francese, portarono gradatamente
all'abolizione dell'istituto del
f. Il vigente codice italiano ha
ripristinato l'istituto conservandone la validità entro certi limiti.