L'azione e l'effetto del favoreggiare. ● Dir. - è delitto contro
l'amministrazione della giustizia. Il codice penale vigente prevede due forme di
f., quello
personale e quello
reale. Il
f. personale
consiste nel fatto di chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge
stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso del
medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a
sottrarsi alle ricerche di questa. Perché sussista questo delitto
è necessario che il fatto ascritto alla persona favorita rivesta tutti
gli estremi di un illecito penale; non sussiste pertanto
f. quando il
fatto è stato dichiarato non costituire reato. La pena prevista è
la reclusione o una multa, in relazione alla diversa gravità del reato
commesso. Il
f. reale consiste nel fatto di chi, fuori dei casi di
concorso nel reato e del caso di ricettazione, aiuta taluno ad assicurare il
prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. Il
f. reale si
differenzia dalla ricettazione in questo, che il fine del reo nella ricettazione
è di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; fine non
necessario per configurare gli estremi del reato di
f. reale. Nessuna
analogia è tra il
f., personale e reale, da un lato e il
f.
bellico, sia perché questo è delitto contro la
personalità dello Stato sia perché esso non presuppone un altro
reato precedentemente commesso. Il reato di
f. bellico si configura nel
fatto di chi, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per
favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per
nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero
commette altri fatti diretti agli stessi scopi. Il colpevole di
f.
bellico è punito con la reclusione; e, se raggiunge l'intento, con
l'ergastolo.