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Favoreggiamento.

L'azione e l'effetto del favoreggiare. ● Dir. - è delitto contro l'amministrazione della giustizia. Il codice penale vigente prevede due forme di f., quello personale e quello reale. Il f. personale consiste nel fatto di chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso del medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Perché sussista questo delitto è necessario che il fatto ascritto alla persona favorita rivesta tutti gli estremi di un illecito penale; non sussiste pertanto f. quando il fatto è stato dichiarato non costituire reato. La pena prevista è la reclusione o una multa, in relazione alla diversa gravità del reato commesso. Il f. reale consiste nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e del caso di ricettazione, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. Il f. reale si differenzia dalla ricettazione in questo, che il fine del reo nella ricettazione è di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; fine non necessario per configurare gli estremi del reato di f. reale. Nessuna analogia è tra il f., personale e reale, da un lato e il f. bellico, sia perché questo è delitto contro la personalità dello Stato sia perché esso non presuppone un altro reato precedentemente commesso. Il reato di f. bellico si configura nel fatto di chi, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi. Il colpevole di f. bellico è punito con la reclusione; e, se raggiunge l'intento, con l'ergastolo.