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Farmacìa.

Arte del conoscere e del preparare i farmaci seguendo le prescrizioni mediche, in base a conoscenze scientifiche e osservando speciali disposizioni della farmacopea e della legge. ║ Bottega del farmacista, dotata di attrezzatura per la preparazione di prodotti farmaceutici, a cui talvolta è annesso un laboratorio chimico. ● St. - L'antichissima pratica delle scienze farmacologiche (V. FARMACOLOGIA), esercitata per lungo tempo unitamente alla medicina, comportò l'apertura di botteghe specializzate nella preparazione e nella vendita di sostanze medicamentose già nell'antica Roma, dove Galeno e i rappresentanti della sua scuola diedero un notevole impulso alla ricerca farmaceutica. Con Galeno, si cominciò infatti a porre una più precisa distinzione tra medicina e f. e questa separazione si realizzò compiutamente nel IX sec. con lo sviluppo della scuola medica araba di Avicenna, che diede grande impulso all'attività farmaceutica. I successivi sviluppi, in età medievale, furono piuttosto modesti e i laboratori di f. divennero monopolio dei conventi, unitamente all'esercizio della medicina. La separazione tra professione medica e farmaceutica comportò lo sviluppo di due indirizzi di studio distinti già all'epoca della scuola medica salernitana (XI-XII sec.) e nel 1241, con un'ordinanza dell'imperatore Federico II, venne disciplinato l'esercizio a quanti non fossero stati giudicati idonei e autorizzati da un collegio medico, proibendo inoltre ogni rapporto d'interesse tra medico e speziale. Più precise disposizioni di legge sono intervenute in età moderna, in rapporto coi progressi della farmacologia e col passaggio dalla ricerca empirica e quella scientifica e con la nascita della chimica farmaceutica. Ne è consentita una regolamentazione più precisa sia per l'esercizio della professione di farmacista (V.) sia per l'esercizio commerciale della f. ● Dir. - Le disposizioni di legge introdotte in Italia dopo il 1860 e perfezionate dalla L. n. 468 del 1913 e dal T.U. n. 1265 del 1934, conservarono molte delle disposizioni antecedenti, istituendo un sistema di distribuzione dei prodotti farmaceutici, per gran parte tuttora vigente. Accanto a f. di proprietà di comuni ed enti ospedalieri, gestite direttamente o assegnate per concorso, esistono f. private, soggette a regolamenti diversi, una parte delle quali di proprietà anche di non laureati in farmacia, fermo restando l'obbligo di affidare i compiti più attinenti alla professione a un dipendente laureato. ║ Pianta organica delle f.: è il documento, redatto in ogni provincia a cura del medico provinciale, nel quale sono indicate, per ciascun comune, il numero delle f. e le località in cui queste possono essere aperte. Ai fini di tale determinazione, al criterio principale stabilito dalla legge, che è quello di una f. ogni 5.000 abitanti, può essere aggiunto o sostituito il criterio della distanza minima di 500 metri da altra f., quando è richiesto da particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità del comune. Nuove norme in materia di diritto farmaceutico sono state introdotte nel 1968, stabilendo, tra l'altro, che l'autorizzazione all'apertura di nuove f. è rilasciata dal medico provinciale, sulla base delle disposizioni di legge. Queste stabiliscono che nei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti il rapporto tra il numero di f. e abitanti è di una f.ogni 5.000 abitanti, senza tener conto dei resti, se non superano il 50% (cioè, se il resto non è superiore a 2.500 abitanti). Nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti è comunque consentita l'apertura di un esercizio di f., mentre per i comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti il numero di abitanti per ogni esercizio è fissato in quattromila. Per la localizzazione dei nuovi esercizi è stabilito che la distanza non sia inferiore ai 200 metri da un altro esercizio di f. e che nella localizzazione si tenga conto delle esigenze della popolazione residente. ║ Revisione della pianta organica delle f.: consiste in un'operazione di aggiornamento e di integrazione, che può essere disposta, in via ordinaria, quando, a mezzo di censimento ufficiale, sia stato accertato un aumento di popolazione e, in via straordinaria, quando le variazioni della popolazione, in qualsiasi tempo verificatesi, abbiano determinato la formazione nell'ambito del comune, di nuovi centri abitati alla cui assistenza farmaceutica sia necessario provvedere.