Arte del conoscere e del preparare i farmaci seguendo le prescrizioni mediche,
in base a conoscenze scientifiche e osservando speciali disposizioni della
farmacopea e della legge. ║ Bottega del farmacista, dotata di attrezzatura
per la preparazione di prodotti farmaceutici, a cui talvolta è annesso un
laboratorio chimico. ● St. - L'antichissima pratica delle scienze
farmacologiche (V. FARMACOLOGIA), esercitata per
lungo tempo unitamente alla medicina, comportò l'apertura di botteghe
specializzate nella preparazione e nella vendita di sostanze medicamentose
già nell'antica Roma, dove Galeno e i rappresentanti della sua scuola
diedero un notevole impulso alla ricerca farmaceutica. Con Galeno, si
cominciò infatti a porre una più precisa distinzione tra medicina
e
f. e questa separazione si realizzò compiutamente nel IX sec.
con lo sviluppo della scuola medica araba di Avicenna, che diede grande impulso
all'attività farmaceutica. I successivi sviluppi, in età
medievale, furono piuttosto modesti e i laboratori di
f. divennero
monopolio dei conventi, unitamente all'esercizio della medicina. La separazione
tra professione medica e farmaceutica comportò lo sviluppo di due
indirizzi di studio distinti già all'epoca della scuola medica
salernitana (XI-XII sec.) e nel 1241, con un'ordinanza dell'imperatore Federico
II, venne disciplinato l'esercizio a quanti non fossero stati giudicati idonei e
autorizzati da un collegio medico, proibendo inoltre ogni rapporto d'interesse
tra medico e speziale. Più precise disposizioni di legge sono intervenute
in età moderna, in rapporto coi progressi della farmacologia e col
passaggio dalla ricerca empirica e quella scientifica e con la nascita della
chimica farmaceutica. Ne è consentita una regolamentazione più
precisa sia per l'esercizio della professione di farmacista
(V.) sia per l'esercizio commerciale della
f. ● Dir. - Le disposizioni di legge introdotte in Italia dopo il
1860 e perfezionate dalla L. n. 468 del 1913 e dal T.U. n. 1265 del 1934,
conservarono molte delle disposizioni antecedenti, istituendo un sistema di
distribuzione dei prodotti farmaceutici, per gran parte tuttora vigente. Accanto
a
f. di proprietà di comuni ed enti ospedalieri, gestite
direttamente o assegnate per concorso, esistono
f. private, soggette a
regolamenti diversi, una parte delle quali di proprietà anche di non
laureati in farmacia, fermo restando l'obbligo di affidare i compiti più
attinenti alla professione a un dipendente laureato. ║
Pianta organica
delle f.: è il documento, redatto in ogni provincia a cura del medico
provinciale, nel quale sono indicate, per ciascun comune, il numero delle
f. e le località in cui queste possono essere aperte. Ai fini di
tale determinazione, al criterio principale stabilito dalla legge, che è
quello di una
f. ogni 5.000 abitanti, può essere aggiunto o
sostituito il criterio della distanza minima di 500 metri da altra
f.,
quando è richiesto da particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica
in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità del comune. Nuove
norme in materia di diritto farmaceutico sono state introdotte nel 1968,
stabilendo, tra l'altro, che l'autorizzazione all'apertura di nuove
f.
è rilasciata dal medico provinciale, sulla base delle disposizioni di
legge. Queste stabiliscono che nei comuni con popolazione inferiore ai 25.000
abitanti il rapporto tra il numero di
f. e abitanti è di una
f.ogni 5.000 abitanti, senza tener conto dei resti, se non superano il
50% (cioè, se il resto non è superiore a 2.500 abitanti). Nei
comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti è comunque
consentita l'apertura di un esercizio di
f., mentre per i comuni con
popolazione superiore ai 25.000 abitanti il numero di abitanti per ogni
esercizio è fissato in quattromila. Per la localizzazione dei nuovi
esercizi è stabilito che la distanza non sia inferiore ai 200 metri da un
altro esercizio di
f. e che nella localizzazione si tenga conto delle
esigenze della popolazione residente. ║
Revisione della pianta organica
delle f.: consiste in un'operazione di aggiornamento e di integrazione, che
può essere disposta, in via ordinaria, quando, a mezzo di censimento
ufficiale, sia stato accertato un aumento di popolazione e, in via
straordinaria, quando le variazioni della popolazione, in qualsiasi tempo
verificatesi, abbiano determinato la formazione nell'ambito del comune, di nuovi
centri abitati alla cui assistenza farmaceutica sia necessario provvedere.