Complesso degli atti giuridici processuali che hanno per oggetto la liquidazione
dell'intero patrimonio dell'imprenditore commerciale insolvente e la
distribuzione del ricavato fra tutti i suoi creditori in parti uguali (
par
condicio creditorum), salvo per quelli muniti di cause legittime di
prelazione. La materia è regolata dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Il
f. è dichiarato con sentenza pronunciata in camera di consiglio
dal tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede principale
dell'impresa (art. 9), su ricorso dell'imprenditore o dei creditori o del P.M. o
d'ufficio; alla dichiarazione di
f. può essere fatta opposizione
da parte degli interessati, ad esclusione però di colui che il
f.
ha richiesto. Nel caso in cui risulti la mancanza dei presupposti richiesti
dalla legge per la dichiarazione di
f., e cioè la qualità
di imprenditore commerciale e lo stato di insolvenza, lo stesso è
revocato. ║
Organi del f.: sono il
Tribunale Fallimentare,
che è investito dell'intera procedura e provvede su tutte le controversie
che non sono di competenza del giudice delegato; il
Giudice Delegato, che
dirige tutta la procedura fallimentare; il
Curatore che, scelto
dall'apposito albo degli amministratori giudiziari, amministra il
f.; il
Comitato dei Creditori, organo consultivo e di controllo che rappresenta
gli interessi della massa dei creditori. ║
Effetti del f: la legge
distingue quattro categorie di effetti del
f.: per il fallito, per i
creditori, per gli atti pregiudizievoli ai creditori, per i rapporti
precostituiti. 1) Per il fallito. Il fallito perde l'amministrazione e la
disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del
f., nonché di quei beni che gli pervengano durante il
f. Ne
restano esclusi soltanto alcuni strettamente personali o necessari ai bisogni
propri e della propria famiglia. 2) Per i creditori. Il
f. produce
l'arresto delle azioni esecutive individuali e l'apertura del concorso sul
patrimonio del fallito (articoli 51 e 52) nonché l'accentramento nel
curatore di tutte le azioni che siano di spettanza dei creditori (articolo 66
L.F. e articolo 2394 C.C.). I creditori perdono anche il beneficio del termine,
sicché i loro crediti si presumono liquidi ed esigibili dalla data di
dichiarazione di
f. senza, quindi, la possibilità di poter
pretendere gli interessi pattuiti. 3) Per gli atti pregiudizievoli ai creditori.
Per gli atti compiuti dal debitore già in stato di insolvenza ma prima
della dichiarazione di
f. e diretti a compromettere la
par condicio
creditorum, il
f. produce i seguenti effetti: sono inefficaci gli
atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni antecedenti alla
dichiarazione di
f., il pagamento di debiti non ancora scaduti, gli atti
a titolo oneroso che presentino caratteristiche tali da far ritenere l'esistenza
di un accordo fra imprenditore e terzo a danno dei creditori e, infine, gli
acquisti fatti a titolo oneroso dal coniuge del fallito nei cinque anni
anteriori al
f., se il coniuge non prova di aver ignorato lo stato di
insolvenza del fallito (articolo 69). Se gli atti compiuti dal fallito non
rientrano in nessuna delle categorie qui considerate, l'eliminazione degli
effetti degli atti stessi nei confronti del
f. è subordinata alla
ricorrenza delle condizioni richieste dal codice civile per l'azione revocatoria
ordinaria (V.). 4) Per i rapporti precostituiti.
Salvo il diritto dell'altro contraente ad adempiere alla propria prestazione, il
curatore può, in mancanza di esercizio di tale diritto, o subentrare in
luogo del fallito nel contratto ovvero sciogliersi dal medesimo. Se il rapporto
ha natura personale (es. mandato) esso rimane automaticamente risolto dalla
dichiarazione di
f. ║
Procedura fallimentare: è
caratterizzata da una pluralità di fasi. La prima fase è
costituita da un complesso di atti che mirano alla conservazione del patrimonio
del fallito. Rientrano in questa categoria di atti: l'apposizione dei sigilli
sui beni di pertinenza del fallito ad opera del giudice delegato, l'inventario e
la presa in consegna degli stessi da parte del curatore, l'adozione eventuale di
provvedimenti provvisori e conservativi. La seconda fase, diretta
all'accertamento del passivo, risulta anch'essa da un complesso di operazioni:
predisposizione dell'elenco dei creditori, presentazione da parte degli stessi
delle domande di ammissione al passivo, formazione e verificazione dello stato
passivo. Alla verificazione partecipano i creditori, il curatore e il fallito.
Formato lo stato passivo definitivo, cui però può essere fatta
opposizione, il giudice delegato lo dichiara esecutivo. L'ultima fase infine
è diretta alla liquidazione dell'attivo ed alla distribuzione del
ricavato fra i creditori. Tale riparto avviene sulla base di un progetto redatto
dal curatore e che il giudice delegato rende esecutivo con decreto. ║
Chiusura del f: i fatti che danno luogo alla chiusura del
f. sono:
a) la ripartizione finale dell'attivo; b) il pagamento integrale di tutti i
crediti ammessi; c) la mancata proposizione di domande di ammissione al passivo
del
f.; d) l'insufficienza dell'attivo, per cui la procedura concursale
non potrebbe essere continuata; e) il concordato. ║
Procedimento
sommario: la procedura fallimentare è semplificata quando il passivo
non supera un certo ammontare previsto dalla legge. In questo caso le funzioni
del giudice delegato possono essere assunte dal pretore; la nomina del comitato
dei creditori è soltanto facoltativa; lo stato passivo non è
soggetto a verifica da parte dei creditori; si semplifica il concordato non
richiedendosi una maggioranza qualificata ed eliminandosi il giudizio di
omologazione, col rimettere al giudice delegato o al pretore di valutare la
convenienza del concordato, di accertare le ricorrenze delle maggioranze
necessarie e di approvare il concordato o di respingerlo con decreto
irreclamabile. ║
Reati fallimentari: sono riuniti nel Titolo VI
della legge fallimentare (R. D. 16 marzo 1942) e divisi in due capi
rispettivamente intitolati: "reati commessi dal fallito" e "reati commessi da
persone diverse dal fallito". Il primo capo comprende: bancarotta fraudolenta,
bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito, denunzia di creditori
inesistenti. Il secondo capo, oltre ai reali suddetti ma commessi da persone
diverse dal fallito, comprende: interesse privato del curatore negli atti del
f., accettazione di retribuzione non dovuta, omessa consegna o deposito
di cose del
f., domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni
senza concorso del fallito, mercato di voto, esercizio abusivo di
attività commerciale, omessa trasmissione dell'elenco dei protesti
cambiari.