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Fallimento.

Complesso degli atti giuridici processuali che hanno per oggetto la liquidazione dell'intero patrimonio dell'imprenditore commerciale insolvente e la distribuzione del ricavato fra tutti i suoi creditori in parti uguali (par condicio creditorum), salvo per quelli muniti di cause legittime di prelazione. La materia è regolata dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Il f. è dichiarato con sentenza pronunciata in camera di consiglio dal tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell'impresa (art. 9), su ricorso dell'imprenditore o dei creditori o del P.M. o d'ufficio; alla dichiarazione di f. può essere fatta opposizione da parte degli interessati, ad esclusione però di colui che il f. ha richiesto. Nel caso in cui risulti la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per la dichiarazione di f., e cioè la qualità di imprenditore commerciale e lo stato di insolvenza, lo stesso è revocato. ║ Organi del f.: sono il Tribunale Fallimentare, che è investito dell'intera procedura e provvede su tutte le controversie che non sono di competenza del giudice delegato; il Giudice Delegato, che dirige tutta la procedura fallimentare; il Curatore che, scelto dall'apposito albo degli amministratori giudiziari, amministra il f.; il Comitato dei Creditori, organo consultivo e di controllo che rappresenta gli interessi della massa dei creditori. ║ Effetti del f: la legge distingue quattro categorie di effetti del f.: per il fallito, per i creditori, per gli atti pregiudizievoli ai creditori, per i rapporti precostituiti. 1) Per il fallito. Il fallito perde l'amministrazione e la disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del f., nonché di quei beni che gli pervengano durante il f. Ne restano esclusi soltanto alcuni strettamente personali o necessari ai bisogni propri e della propria famiglia. 2) Per i creditori. Il f. produce l'arresto delle azioni esecutive individuali e l'apertura del concorso sul patrimonio del fallito (articoli 51 e 52) nonché l'accentramento nel curatore di tutte le azioni che siano di spettanza dei creditori (articolo 66 L.F. e articolo 2394 C.C.). I creditori perdono anche il beneficio del termine, sicché i loro crediti si presumono liquidi ed esigibili dalla data di dichiarazione di f. senza, quindi, la possibilità di poter pretendere gli interessi pattuiti. 3) Per gli atti pregiudizievoli ai creditori. Per gli atti compiuti dal debitore già in stato di insolvenza ma prima della dichiarazione di f. e diretti a compromettere la par condicio creditorum, il f. produce i seguenti effetti: sono inefficaci gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni antecedenti alla dichiarazione di f., il pagamento di debiti non ancora scaduti, gli atti a titolo oneroso che presentino caratteristiche tali da far ritenere l'esistenza di un accordo fra imprenditore e terzo a danno dei creditori e, infine, gli acquisti fatti a titolo oneroso dal coniuge del fallito nei cinque anni anteriori al f., se il coniuge non prova di aver ignorato lo stato di insolvenza del fallito (articolo 69). Se gli atti compiuti dal fallito non rientrano in nessuna delle categorie qui considerate, l'eliminazione degli effetti degli atti stessi nei confronti del f. è subordinata alla ricorrenza delle condizioni richieste dal codice civile per l'azione revocatoria ordinaria (V.). 4) Per i rapporti precostituiti. Salvo il diritto dell'altro contraente ad adempiere alla propria prestazione, il curatore può, in mancanza di esercizio di tale diritto, o subentrare in luogo del fallito nel contratto ovvero sciogliersi dal medesimo. Se il rapporto ha natura personale (es. mandato) esso rimane automaticamente risolto dalla dichiarazione di f. ║ Procedura fallimentare: è caratterizzata da una pluralità di fasi. La prima fase è costituita da un complesso di atti che mirano alla conservazione del patrimonio del fallito. Rientrano in questa categoria di atti: l'apposizione dei sigilli sui beni di pertinenza del fallito ad opera del giudice delegato, l'inventario e la presa in consegna degli stessi da parte del curatore, l'adozione eventuale di provvedimenti provvisori e conservativi. La seconda fase, diretta all'accertamento del passivo, risulta anch'essa da un complesso di operazioni: predisposizione dell'elenco dei creditori, presentazione da parte degli stessi delle domande di ammissione al passivo, formazione e verificazione dello stato passivo. Alla verificazione partecipano i creditori, il curatore e il fallito. Formato lo stato passivo definitivo, cui però può essere fatta opposizione, il giudice delegato lo dichiara esecutivo. L'ultima fase infine è diretta alla liquidazione dell'attivo ed alla distribuzione del ricavato fra i creditori. Tale riparto avviene sulla base di un progetto redatto dal curatore e che il giudice delegato rende esecutivo con decreto. ║ Chiusura del f: i fatti che danno luogo alla chiusura del f. sono: a) la ripartizione finale dell'attivo; b) il pagamento integrale di tutti i crediti ammessi; c) la mancata proposizione di domande di ammissione al passivo del f.; d) l'insufficienza dell'attivo, per cui la procedura concursale non potrebbe essere continuata; e) il concordato. ║ Procedimento sommario: la procedura fallimentare è semplificata quando il passivo non supera un certo ammontare previsto dalla legge. In questo caso le funzioni del giudice delegato possono essere assunte dal pretore; la nomina del comitato dei creditori è soltanto facoltativa; lo stato passivo non è soggetto a verifica da parte dei creditori; si semplifica il concordato non richiedendosi una maggioranza qualificata ed eliminandosi il giudizio di omologazione, col rimettere al giudice delegato o al pretore di valutare la convenienza del concordato, di accertare le ricorrenze delle maggioranze necessarie e di approvare il concordato o di respingerlo con decreto irreclamabile. ║ Reati fallimentari: sono riuniti nel Titolo VI della legge fallimentare (R. D. 16 marzo 1942) e divisi in due capi rispettivamente intitolati: "reati commessi dal fallito" e "reati commessi da persone diverse dal fallito". Il primo capo comprende: bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice, ricorso abusivo al credito, denunzia di creditori inesistenti. Il secondo capo, oltre ai reali suddetti ma commessi da persone diverse dal fallito, comprende: interesse privato del curatore negli atti del f., accettazione di retribuzione non dovuta, omessa consegna o deposito di cose del f., domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso del fallito, mercato di voto, esercizio abusivo di attività commerciale, omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.