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Fabbriceria.

Ente che provvede alla manutenzione delle chiese e degli stabili annessi e all'amministrazione dei beni patrimoniali e avventizi destinati specificamente per la fabbrica delle chiese. Gli amministratori ecclesiastici, o laici, costituiscono insieme al sacerdote che è canonicamente investito della chiesa, il consilium fabricae ecclesiae, cioè l'organo preposto alla sua amministrazione. I componenti della f., in numero di almeno cinque e non più di sette, sono nominati e possono essere revocati dall'ordinario, durano in carica tre anni e prestano la loro opera gratuitamente. Le f. sono regolate dal concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede e da alcune leggi speciali.