Ente che provvede alla manutenzione delle chiese e degli stabili annessi e
all'amministrazione dei beni patrimoniali e avventizi destinati specificamente
per la fabbrica delle chiese. Gli amministratori ecclesiastici, o laici,
costituiscono insieme al sacerdote che è canonicamente investito della
chiesa, il
consilium fabricae ecclesiae, cioè l'organo preposto
alla sua amministrazione. I componenti della
f., in numero di almeno
cinque e non più di sette, sono nominati e possono essere revocati
dall'ordinario, durano in carica tre anni e prestano la loro opera
gratuitamente. Le
f. sono regolate dal concordato tra lo Stato italiano e
la Santa Sede e da alcune leggi speciali.