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Còttimo.

(dal latino quotumus: di quale numero?). Forma di retribuzione per la quale, al contrario del salario a tempo o ad economia, l'operaio è remunerato in base al risultato ottenuto e non in base alla durata del lavoro. ║ Il lavoro retribuito con tale sistema. ║ Nome di un antico tributo, a carattere di dazio, che i consoli veneti di Levante, Londra e Bruges riscuotevano dai mercanti loro connazionali sul valore delle merci da questi inviate a Venezia e, talora, anche su quelle fatte giungere da Venezia. Furono anche dette c. le merci assoggettate al pagamento del c. ● Dir. - Il sistema di retribuzione a c. non è in sostanza differente da quello a tempo perché anche in quest'ultimo si tiene conto, oltre che della durata, del risultato del lavoro per determinare la misura del salario. La differenza consiste nel rilievo che viene dato all'uno o all'altro elemento, sino a entrare nella causa del contratto. Il sistema di retribuzione a c. è stato sempre considerato con sfavore dalle associazioni sindacali operaie, che vi vedono un incentivo, per l'operaio, a sfruttare le proprie energie lavorative sino all'estremo limite per ottenere un maggior salario. Al fine di dare una valida garanzia al lavoratore, il Codice Civile italiano rende obbligatoria la retribuzione a c. solo nei casi in cui, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, il prestatore di lavoro è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. In ogni caso, la tendenza in atto è quella di un superamento del c., quasi del tutto soppiantato da forme di retribuzione a tempo.