Funzionario di uno Stato in una città estera. Si
distingue fra
c. inviato, se funzionario dipendente dal ministero degli
Esteri, e
c. eletto, se appartenente allo Stato territoriale ed
esercitante funzioni consolari. La nomina di un
c. è comunque
subordinata all'approvazione del Governo dello Stato in cui esso risiede. Il
compito del
c. consiste nel tutelare gli interessi dei cittadini del
proprio Paese residenti o di passaggio nello Stato in cui ha sede. Egli
può esercitare funzioni molteplici, regolate dal diritto internazionale:
provvede alla tutela degli interessi commerciali e di navigazione del proprio
Paese all'estero; garantisce l'attuazione delle leggi del proprio Paese che
devono essere applicate all'estero; provvede all'applicazione dei trattati
internazionali; svolge funzioni specifiche di ufficiale di stato civile,
registrando atti di nascita, matrimoni, decessi di cittadini del proprio Paese;
svolge funzioni notarili e giurisdizionali (anche se limitate). ● St. -
Durante il periodo repubblicano, i
c. erano i due magistrati supremi di
Roma eletti dai comizi centuriati. L'origine del Consolato romano è
incerta: affermatasi dopo la fine della Monarchia (VI-V sec. a.C.), tale
magistratura rimase attiva fino al VI sec., pur perdendo progressivamente
importanza. Originariamente, il potere attribuito ai
c. era molto simile
a quello un tempo esercitato dal re; essi però duravano in carica un solo
anno ed erano sottoposti al controllo reciproco. Probabilmente i primi
c.
furono i due comandanti dell'esercito regio (
praetores). Mentre
inizialmente poterono accedere alla carica solo i patrizi, dopo l'approvazione
delle leggi Licinie Sestie del 367 a.C. furono ammessi al Consolato (anche se
con la limitazione di un solo seggio) anche i plebei. Capi del potere esecutivo,
i
c. convocavano e presiedevano il Senato e i comizi, emanavano editti,
proponevano leggi, comandavano l'esercito in caso di guerra ed esercitavano la
giurisdizione civile e penale. Insegne del loro grado erano la
sedia
curule, la
toga praetesta in pace, il
paludamentum in guerra;
venivano accompagnati da 12
littori coi fasci e le scuri. In guerra,
ognuno comandava due legioni con i relativi contingenti alleati. Dopo l'anno di
Consolato veniva loro affidato il governo di una provincia, e assumevano il
titolo di
proconsoli. Nel corso del V sec. a.C., con l'istituzione della
nuova carica di censore, i
c. persero alcune delle funzioni fino ad
allora esercitate; nel 367 a.C. la creazione di un terzo pretore competente in
materia giurisdizionale limitò ulteriormente l'importanza del Consolato.
Con il complicarsi della scena politica, furono fissate norme più
restrittive per l'elezione dei
c. (che dal 172 a.C. potevano essere
entrambi plebei): tali norme furono però presto violate, soprattutto nel
periodo successivo ai Gracchi. Mario si fece eleggere per cinque anni
consecutivi; sotto Silla venne esclusa dal comando dei
c. l'Italia. Sotto
l'Impero, i
c. cessarono di avere funzioni politiche e militari,
conservando solo quelle amministrative. Tiberio affidò al Senato la loro
elezione e da Diocleziano in poi furono nominati dall'Imperatore; in tal modo il
titolo conservò un valore quasi esclusivamente onorifico. Il Consolato fu
definitivamente abolito nel 534 nell'Impero d'Occidente, nel 541 in quello
d'Oriente. Dopo la lunga parentesi dell'Alto Medioevo, il Consolato fu
nuovamente adottato a partire dall'XI sec., ma con una fisionomia del tutto
diversa: il titolo di
c. fu attribuito ai primi magistrati dei Comuni
italiani, dapprima con funzioni soltanto amministrative, poi anche giudiziarie,
politiche, diplomatiche e militari. Erano in numero variabile da due a dodici, a
seconda delle città e del momento storico, e avevano in genere mandato
annuale. Nominati dall'assemblea generale (arengo) dei cittadini attraverso
elezioni indirette, potevano teoricamente appartenere ad ogni ceto ma in genere
provenivano dall'aristocrazia. I
c. furono progressivamente sostituiti da
un magistrato unico (podestà) a partire dal Duecento, come conseguenza
diretta delle forti tensioni sociali che si verificarono all'interno dei Comuni
italiani. ║
C. dei mercanti: in epoca tardo-medioevale e
rinascimentale, magistrati che avevano il compito di amministrare la giustizia e
di applicare le norme giuridiche della madrepatria in uno Stato straniero, nel
quale fossero residenti comunità di mercanti del proprio Stato. Da tale
istituzione derivò probabilmente la moderna istituzione del Consolato.
║
C. delle Arti: in epoca medioevale, capi delle corporazioni delle
diverse arti e mestieri, ai quali spettava il compito di dirimere le
controversie fra gli iscritti alle corporazioni.