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Càrcere.

(dal latino carcer: recinto e poi prigione). Luogo di detenzione in cui vengono trattenuti individui condannati per un reato, oppure in custodia preventiva. Come edificio ha assunto una sua tipologia in epoca romana, mentre nelle civiltà più antiche, dove la detenzione esisteva solo in attesa del giudizio o dell'esecuzione della pena, veniva adibito a c. qualunque ambiente da cui non si potesse fuggire. ║ Nella moderna legislazione italiana il c. è diviso in stabilimenti di custodia preventiva, stabilimenti di pena ordinari, stabilimenti di pena speciali. Gli stabilimenti di custodia preventiva sono destinati a quanti non abbiano ancora subito una condanna definitivamente confermata dalla corte di Cassazione. Gli stabilimenti di pena ordinari si dividono in ergastoli, case di reclusione e case di arresto. Per quanto riguarda queste ultime, è prevista un'ulteriore suddivisione in Stabilimenti per i minori di 18 anni, Case di lavoro all'aperto e Stabilimenti di riadattamento sociale. Sono, o in certi casi erano, previste anche Case di punizione, Case di rigore, Case per minorati fisici e psichici, Sanatori giudiziari, Ergastoli speciali. Per tutti i detenuti, compresi quelli ancora in attesa di giudizio, si prevede l'obbligo al lavoro, che viene remunerato a spese dello Stato. Gli stabilimenti di pena sono gestiti da direttori, che hanno alle proprie dipendenze il personale di sorveglianza e il personale di concetto. I compiti di sorveglianza sono affidati ad agenti appartenenti al corpo delle guardie carcerarie e, per quanto riguarda le donne, a suore. Tutti dipendono dal ministero di Grazia e Giustizia. Nei c. di minore importanza le funzioni del direttore sono assunte dal procuratore della Repubblica o dal pretore. Una nuova regolamentazione del regime carcerario italiano è stata stabilita dalla L. 8 n. 354 del 26.7.1975, integrata dal DPR 29.4.1976 n. 431. Con tale legge avrebbe dovuto attuarsi un'ampia riforma dell'ordinamento penitenziario, tesa a dare alle c. un assetto più umano, un maggiore riconoscimento dei diritti del cittadino detenuto e consentire il suo effettivo reinserimento sociale. La riforma carceraria, però, ha avuto un'applicazione pratica parziale e insoddisfacente per vari motivi. In particolare, per la difficoltà di adeguare le vecchie strutture carcerarie ai nuovi principi, per l'insufficienza degli organici degli agenti di custodia e di personale specializzato, per il sovraffollamento delle c., dovuto soprattutto al numero crescente di detenuti in attesa di giudizio. A questi motivi, va aggiunto l'irrigidimento negli anni Settanta della stessa legislazione, determinato dalla gravità dei fatti di terrorismo e di criminalità comune organizzata. Le leggi eccezionali, successive alla riforma carceraria del 1975, hanno modificato i termini massimi della carcerazione preventiva, stabiliti dall'art. 277 del Codice di procedura penale, che prevedeva un termine massimo di 2 anni, quando l'accusa concerneva reati punibili con l'ergastolo o con una pena non inferiore ai 20 anni. In base alla legge 7.6.1977 n. 296, la decorrenza dei termini rimaneva sospesa per cause di forza maggiore. Attraverso una serie di rinvii e di meccanismi giudiziari, la carcerazione preventiva poteva pertanto protrarsi per un periodo superiore a 10 anni. Il regime carcerario è stato, inoltre, reso più rigido con l'istituzione delle c. speciali, "supercarceri" dotati di eccezionali apparati di sicurezza. Per risolvere un problema che, alla fine del 1983, ha portato la popolazione carceraria a superare il numero di 40.000 detenuti, due terzi dei quali costituito da detenuti in attesa di giudizio e in buona parte accusati di reati politici, si è posta la necessità di una revisione delle leggi eccezionali, e nuove norme meno restrittive sono state approvate nel 1984. La legge 25.1.1985 n. 7 ha apportato, poi, altre leggere modifiche alla legge del 1984 (28.7.1984 n. 398) sulla carcerazione preventiva. Inoltre, con l'entrata in vigore (28 luglio 1989) del nuovo Codice di procedura penale, si è tentato di svecchiare e rendere più coerente il processo penale italiano, ciò che indirettamente riguarda anche la situazione carceraria (specialmente nei casi di attesa di giudizio).