Particolare forma di assistenza prescritta dalla
legge in favore di soggetti che non hanno la piena capacità, o a tutela
di speciali interessi. ● Dir. rom. - La cura è, accanto alla
tutela, un potere sulle persone relativamente agli atti patrimoniali;
anziché un istituto unico, rappresenta un complesso di istituti aventi
per comune caratteristica la gestione di un patrimonio, appartenente a un
soggetto che non sappia o non possa amministrarlo. ● Dir. priv. - Se ne
distinguono varie specie. ║
Cura furiosi: introdotta dalle XII
Tavole, nel diritto quiritario fu affidata agli agnati e, in difetto, ai
gentili. Il diritto classico riconosce anche una
cura dativa, conferma
della disposizione testamentaria fatta da chi aveva la potestà sul pazzo.
Il diritto giustinianeo aggiunse la
cura testamentaria; cessavano con la
guarigione dell'infermo. ║
Cura prodigi: analoga alla precedente,
risalente anch'essa alle XII Tavole, ebbe sviluppi paralleli. ║
Cura
debilium: introdotta nel periodo dell'Impero per le persone non sottoposte a
tutela o ad altra cura (i sordi, i muti, gli affetti da malattia cronica, ecc.).
║
Cura impuberis: il
curator impuberis era un
curator
adianctus, nominato a richiesta del tutore, quando fosse utile a
quest'ultima di giovarsi dell'opera di un
adiutor: acquista figura
autonoma, come un vero tutore, meno l'
auctoritas, nel diritto
postclassico e giustinianeo. ║
Cura minorum: introdotta, per i
minori di venticinque anni, in seguito alla Lex Plaetoria (191 a.C.), che aveva
accordato a questi l'eventuale impugnativa dei propri atti: l'intervento del
curatore rendeva validi di pieno diritto gli atti del minore, che non poteva
più giovarsi della
exceptio legis Plaetoriae, né domandare
la
restitutio in integrum. ║
Cura ventris: istituita, dietro
istanza della donna vedova o divorziata che si trovasse incinta, per tutelare
gli interessi del nascituro. Vi erano poi altre specie di cura, cui non era
connessa l'
administratio, ma solo la custodia, come la
cura
bonorum, la
cura hereditatis, ecc.