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Curatèla.

Particolare forma di assistenza prescritta dalla legge in favore di soggetti che non hanno la piena capacità, o a tutela di speciali interessi. ● Dir. rom. - La cura è, accanto alla tutela, un potere sulle persone relativamente agli atti patrimoniali; anziché un istituto unico, rappresenta un complesso di istituti aventi per comune caratteristica la gestione di un patrimonio, appartenente a un soggetto che non sappia o non possa amministrarlo. ● Dir. priv. - Se ne distinguono varie specie. ║ Cura furiosi: introdotta dalle XII Tavole, nel diritto quiritario fu affidata agli agnati e, in difetto, ai gentili. Il diritto classico riconosce anche una cura dativa, conferma della disposizione testamentaria fatta da chi aveva la potestà sul pazzo. Il diritto giustinianeo aggiunse la cura testamentaria; cessavano con la guarigione dell'infermo. ║ Cura prodigi: analoga alla precedente, risalente anch'essa alle XII Tavole, ebbe sviluppi paralleli. ║ Cura debilium: introdotta nel periodo dell'Impero per le persone non sottoposte a tutela o ad altra cura (i sordi, i muti, gli affetti da malattia cronica, ecc.). ║ Cura impuberis: il curator impuberis era un curator adianctus, nominato a richiesta del tutore, quando fosse utile a quest'ultima di giovarsi dell'opera di un adiutor: acquista figura autonoma, come un vero tutore, meno l'auctoritas, nel diritto postclassico e giustinianeo. ║ Cura minorum: introdotta, per i minori di venticinque anni, in seguito alla Lex Plaetoria (191 a.C.), che aveva accordato a questi l'eventuale impugnativa dei propri atti: l'intervento del curatore rendeva validi di pieno diritto gli atti del minore, che non poteva più giovarsi della exceptio legis Plaetoriae, né domandare la restitutio in integrum. ║ Cura ventris: istituita, dietro istanza della donna vedova o divorziata che si trovasse incinta, per tutelare gli interessi del nascituro. Vi erano poi altre specie di cura, cui non era connessa l'administratio, ma solo la custodia, come la cura bonorum, la cura hereditatis, ecc.