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Crìmine.

(dal latino crimen: accusa, delitto). Comportamento contrario a norme penali, sia di diritto interno sia di diritto internazionale. ● Dir. - Il Codice Penale italiano distingue i reati in delitti e contravvenzioni. Per gli antichi codici italiani e per il codice austriaco rappresentavano dei c. le più gravi infrazioni volontarie delle leggi "naturali e divine", civili ed ecclesiastiche, punite con varie pene: interdizione dai pubblici uffici, reclusione, ergastolo, morte (pene criminali). ║ Il termine è particolarmente usato nel Diritto Internazionale; secondo lo Statuto del Tribunale internazionale di Norimberga e lo Statuto del Tribunale di Tokyo, i c. si dividono in: c. di guerra, ossia le violazioni delle leggi di guerra stabilite dalle convenzioni internazionali; c. contro l'umanità, ossia delitti di diritto comune commessi, in occasione di conflitti, in grande numero o per motivi politici, ideologici o razziali (ad esempio, genocidio, apartheid, ecc.); c. contro la pace, cioè quelli riguardanti la preparazione o il perseguimento di una guerra di aggressione o di un conflitto che vìoli trattati o accordi internazionali. Tale distinzione ha avuto una sanzione definitiva da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (11 dicembre 1946).