(dal latino
crimen: accusa, delitto).
Comportamento contrario a norme penali, sia di diritto interno sia di diritto
internazionale. ● Dir. - Il Codice Penale italiano distingue i reati in
delitti e contravvenzioni. Per gli antichi codici italiani e per il codice
austriaco rappresentavano dei
c. le più gravi infrazioni
volontarie delle leggi "naturali e divine", civili ed ecclesiastiche, punite con
varie pene: interdizione dai pubblici uffici, reclusione, ergastolo, morte
(
pene criminali). ║ Il termine è particolarmente usato nel
Diritto Internazionale; secondo lo Statuto del Tribunale internazionale di
Norimberga e lo Statuto del Tribunale di Tokyo, i
c. si dividono in:
c. di guerra, ossia le violazioni delle leggi di guerra stabilite dalle
convenzioni internazionali;
c. contro l'umanità, ossia delitti di
diritto comune commessi, in occasione di conflitti, in grande numero o per
motivi politici, ideologici o razziali (ad esempio, genocidio, apartheid, ecc.);
c. contro la pace, cioè quelli riguardanti la preparazione o il
perseguimento di una guerra di aggressione o di un conflitto che vìoli
trattati o accordi internazionali. Tale distinzione ha avuto una sanzione
definitiva da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (11 dicembre
1946).